Sentenza del 08/11/2018 n. 887 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene, ai fini dell'esenzione IVA, sul regime probatorio afferente all'esportazione dei beni in paesi terzi riferite a operazioni di trasporto. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), e articolo 153 - Operazioni di trasporto su strada direttamente connesse all'esportazione di beni - Prestazioni effettuate da intermediari che intervengono in siffatte operazioni - Regime probatorio afferente all'esportazione dei beni - Dichiarazione in dogana - Carnet TIR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva l'esenzione IVA per sette operazioni di trasporto connesse all'esportazione di merci verso paesi terzi. L'amministrazione fiscale l'aveva negata perché non erano state prodotte le dichiarazioni doganali di esportazione, ritenute l'unico mezzo idoneo a dimostrare l'effettiva uscita delle merci dall'Unione. La ricorrente sosteneva invece che i carnet TIR vidimati dalle autorità doganali dei paesi di destinazione, insieme ai documenti CMR e agli altri documenti di trasporto, fossero sufficienti a provare l'esportazione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione IVA per i trasporti direttamente connessi all'esportazione e per i servizi degli intermediari non può essere subordinata esclusivamente alla produzione della dichiarazione doganale di esportazione. Le autorità devono valutare complessivamente tutti gli elementi disponibili e verificare se l'esportazione risulti sufficientemente probabile. Un carnet TIR regolarmente vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione costituisce, in linea di principio, una prova rilevante, salvo motivi specifici per dubitarne dell'autenticità o attendibilità. La prassi fiscale rumena è stata quindi ritenuta contraria al diritto dell'Unione; la decisione definitiva sulla controversia e sulle spese spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie [...] qualora siano direttamente connesse alle esportazioni [...] di beni.
L'esenzione si applica ai trasporti che presentano un nesso diretto con un'esportazione effettiva di beni fuori dall'Unione. L'esportazione è un requisito sostanziale, ma non deve essere provata necessariamente mediante un unico documento predeterminato.
Articolo 153 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8.
L'esenzione si estende ai servizi degli intermediari che operano in nome e per conto di terzi nell'ambito di operazioni di trasporto direttamente connesse all'esportazione, purché ricorrano i requisiti sostanziali.
Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
Le esenzioni [...] si applicano [...] alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione [...] e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono stabilire regole probatorie e formali, ma devono rispettare proporzionalità, certezza del diritto e neutralità fiscale; non possono trasformare un documento formale nell'unico mezzo di prova quando l'esportazione può essere dimostrata diversamente.
Codice doganale dell'Unione applicabile ratione temporis, articoli 59, 91, 161, 182 bis e 182 ter
La dichiarazione doganale di esportazione appartiene al regime doganale dell'esportazione, mentre il trasporto accompagnato da carnet TIR rientra nel regime di transito. Il trasportatore o l'intermediario non sono necessariamente in possesso della dichiarazione di esportazione.
Convenzione TIR
Il carnet TIR è un documento uniforme e ufficiale, vidimato dagli uffici doganali di partenza, transito e destinazione, che può attestare il superamento delle frontiere esterne dell'Unione e l'arrivo dei beni nel paese terzo.
Principi di proporzionalità, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e neutralità fiscale
Il diniego dell'esenzione è ammissibile per irregolarità formali solo se vi è frode o se l'irregolarità impedisce di provare con certezza i requisiti sostanziali. In assenza di frode, l'amministrazione deve privilegiare la realtà economica dell'operazione e valutare l'insieme delle prove.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione IVA collegata all'esportazione occorre dimostrare l'effettiva uscita dei beni dall'Unione e il nesso diretto con il servizio prestato, ma la prova non è necessariamente limitata alla dichiarazione doganale di esportazione.
- L'amministrazione fiscale deve valutare globalmente i documenti disponibili, come carnet TIR, CMR, fatture, contratti, documenti di trasporto e attestazioni doganali, verificando se l'esportazione risulti con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato.
- Un carnet TIR vidimato dalla dogana del paese terzo di destinazione è normalmente un elemento probatorio importante e non può essere ignorato senza motivi concreti di dubbio sulla sua autenticità o attendibilità.
- Il trasportatore o l'intermediario non può essere penalizzato per non disporre di un documento che, in linea di principio, riguarda il regime doganale dell'esportazione e non il regime di transito da lui gestito.
- Il mancato rispetto di un requisito formale può giustificare il diniego dell'esenzione soprattutto in presenza di frode, partecipazione consapevole a una frode o impossibilità effettiva di dimostrare i requisiti sostanziali.
- Le regole nazionali sulla documentazione probatoria devono essere chiare e prevedibili prima dell'operazione; una prassi amministrativa più restrittiva e non prevista chiaramente dalla legge contrasta con la certezza del diritto.
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