Ordinanza n. 1363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la controversia né anticipare la decisione sul merito. Ha fissato per la trattazione del giudizio di merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio n. 930/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto dei motivi d'appello né l'oggetto sostanziale del giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che le questioni dedotte nell'appello meritano sollecito approfondimento nel merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
L'accoglimento dell'istanza cautelare è stato disposto ai soli fini di consentire una sollecita definizione della controversia nel merito, mediante fissazione dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza di merito senza definire anticipatamente la controversia.
- L'accoglimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello, ma assicura la trattazione ravvicinata della causa nel merito.
Come è indicizzato
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