Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17990/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo motivo e, quindi, respinge integralmente il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del consorzio controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società agricola, di cartelle esattoriali relative a contributi consortili di bonifica per le annualità 2015 e 2016. Il ricorso introduttivo era stato respinto nei gradi di merito, e la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere il giudice d'appello respinto la censura relativa alla estromissione dell'agente della riscossione per asserita carenza di interesse a impugnare; la Corte osserva però che la ricorrente non ha spiegato quale concreto pregiudizio processuale le sarebbe derivato dalla mancata partecipazione dell'agente, sicché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933 e dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999, contestando la riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica; la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui tali contributi sono legittimamente riscossi con ruolo e cartella di pagamento, senza necessità della preventiva notifica di atti impositivi, e respinge la doglianza. Con il terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo l'illegittimità del piano di classifica e del perimetro di contribuenza; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza di merito pienamente idonea, perché espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, dando conto dell'approvazione del piano delle attività e del piano di classifica/perimetro di contribuenza per le annualità controverse, nonché della irrilevanza della mancata trascrizione del perimetro ai fini dell'obbligazione contributiva. In conclusione, il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La censura di una violazione processuale è inammissibile per difetto di interesse se la parte non indica quale concreto pregiudizio abbia subito sul piano del diritto di difesa o sull'esito del processo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la violazione processuale e la nullità della sentenza, ma la doglianza è respinta o dichiarata inammissibile se manca l'interesse concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la violazione delle norme sostanziali sulla riscossione dei contributi di bonifica.

  • art. 21 del R.D. n. 215/1933

    I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme dell'esazione delle imposte dirette.

  • art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999

    Conferma la perdurante applicabilità del sistema di riscossione mediante ruolo per i contributi di bonifica.

  • art. 1, comma 161 e seguenti, L. n. 296/2006

    La disciplina non si applica alla riscossione dei contributi di bonifica, perché presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, estranea al sistema speciale dei contributi consortili.

  • art. 14, comma 14, L. n. 246/2005

    Non ha abrogato il sistema speciale di riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione è sufficiente e controllabile.

  • art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Regola la motivazione della sentenza nel processo tributario; non è violata quando la decisione di merito espone chiaramente le ragioni del convincimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la necessità di una motivazione intellegibile; la Corte afferma che tale requisito è rispettato.

  • art. 10, comma 2, del R.D. n. 215/1933

    La trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha funzione di mera pubblicità-notizia e il suo difetto non incide sull'obbligazione contributiva.

  • art. 28 L.R. Toscana n. 34/1994

    Nel sistema regionale previgente, gli atti di perimetrazione e i piani di classifica erano soggetti a controllo da parte della Provincia.

  • art. 29 L.R. Toscana n. 34/1994

    Disciplina il controllo provinciale sugli atti di approvazione del perimetro di contribuenza e dei piani di classifica, anche con meccanismo di silenzio-assenso.

  • art. 26 L.R. Toscana n. 79/2012

    Prevede l'approvazione del piano delle attività di bonifica, cui confluiscono gli interventi rilevanti per le annualità controverse.

  • art. 37, comma 3, L.R. Toscana n. 79/2012

    I contributi per il 2015 sono determinati applicando i piani di classifica e i perimetri di contribuenza vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale.

  • art. 4, comma 1, lett. c), L.R. Toscana n. 79/2012

    Il perimetro di contribuenza non può eccedere il comprensorio consortile, ma può coincidere con esso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio processuale è inammissibile se la parte non allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa o all'esito del giudizio.
  • I contributi di bonifica sono riscossi, in base alla disciplina speciale, mediante ruolo e cartella di pagamento; non è necessaria la preventiva notifica di un autonomo atto impositivo secondo la disciplina generale delle entrate locali.
  • La mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha natura meramente pubblicitaria e non incide sulla debenza del contributo quando il fondo ricade nel perimetro e il beneficio è stato determinato secondo i criteri del piano di classifica.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi; se la sentenza espone in modo intellegibile gli elementi fattuali e giuridici posti a base della decisione, la censura va respinta anche se non sono confutati uno per uno tutti gli argomenti di parte.
  • Nel sistema toscano richiamato in sentenza, il piano delle attività di bonifica, il piano di classifica e il perimetro di contribuenza operano in un quadro normativo coordinato, nel quale l'efficacia degli atti può derivare dall'approvazione regionale o dal meccanismo di controllo previsto dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.