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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7351/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in grado d'appello, di una pronuncia favorevole al possessore di titoli cambiari (cambiali) che implicavano la presunzione relativa dell'esistenza del rapporto sottostante. Il ricorrente deduceva (1) vizio nella valutazione probatoria perché la Corte d'appello non avrebbe ammesso/utilmente valutato la prova testimoniale idonea a dimostrare la mancata erogazione del mutuo e, quindi, l'inesistenza del rapporto causale; (2) insussistenza del titolo esecutivo per mancato protesto delle cambiali (richiamando gli artt. 51 r.d. n. 1669/1933 e 45 r.d. n. 1736/1933), con conseguente riqualificazione della cambiale come mera promessa di pagamento e applicazione della censura di cui al primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha rilevato la tempestività del deposito. Sul merito: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha riprodotto né indicato il contenuto concreto della prova testimoniale invocata, rendendo impossibile valutare la sua idoneità decisionale (violazione art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e regole sulla specificazione in Cassazione). Inoltre, rispetto alla censura di carenza motivazionale in presenza di doppia conforme, il ricorrente non ha indicato in che cosa le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse, come richiesto dall'art. 348-ter. Il secondo motivo è in parte inammissibile perché la mancata deduzione del mancato protesto è nuova questione sollevata in Cassazione; nella restante parte è infondato: la giurisprudenza consolidata (richiamata dalla Corte) ritiene che la mancanza di protesto non escluda l'azione cambiaria diretta fra emittente e obbligato principale e non elimina il titolo esecutivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (e alla eventuale maggior contribuzione unificata), per un importo liquidato in euro 2.800,00 oltre 200,00 per esborsi, nonché a rifondere le spese processuali della controparte. La Corte ha inoltre precisato che la domanda di liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. non può essere esaminata in assenza di regolare notificazione o di contraddittorio intervenuto sulla relativa istanza.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale della prova: onere della prova gravante su chi deduce il fatto in ordine alla sua esistenza. La Corte osserva che il debitore emittente doveva fornire prova convincente dell'inesistenza del rapporto sottostante, ma in Cassazione la prova testimoniale non è stata adeguatamente descritta.

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione. La Corte segnala che, per essere ammissibile, la censura deve indicare con precisione le ragioni di fatto alla base delle decisioni di merito e, se vi sono decisioni conformi, mostrarne le differenze probatorie o logiche; qui tale indicazione è mancata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Regola di ammissibilità che esclude censure basate su atti/documenti del merito se non riprodotti o individuati con precisione nel ricorso: applicata per dichiarare inammissibile la doglianza relativa alla prova testimoniale non descritta.

  • art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'ammissibilità dei motivi di cassazione contro decisioni con doppia conforme; richiede l'indicazione delle ragioni di fatto che differenziano le decisioni di primo grado e quelle d'appello, omissione che ha contribuito all'inammissibilità del motivo.

  • art. 51 r.d. n. 1669 del 1933

    Norma regolante il protesto degli effetti cambiari. La Corte rileva che l'assenza di protesto è circostanza che, se dedotta tardivamente, è inammissibile in cassazione; inoltre, la giurisprudenza afferma comunque che la mancanza di protesto non elimina l'azione cambiaria diretta tra emittente e obbligato principale.

  • art. 45 r.d. n. 1736 del 1933

    Norma procedurale sui protesti cambiari. Analogamente a quanto sopra, la Corte sottolinea che il protesto ha funzione principalmente di garanzia del regresso e di prova ma la sua mancanza non cancella il titolo esecutivo nei rapporti diretti fra emittente e obbligato principale.

  • art. 369, primo comma, cod. proc. civ.

    Termine per il deposito del ricorso in Cassazione: la Corte ha accertato che il ricorso è stato depositato nei termini (protocollo 19 marzo 2019), dunque la questione di tardività sollevata in primo atto difensivo è infondata.

  • art. 373, cod. proc. civ.

    Disciplina del subprocedimento per la liquidazione delle spese: la Corte afferma che la liquidazione da parte della Cassazione richiede che l'istanza e i documenti siano stati notificati alla controparte o che il contraddittorio si sia comunque svolto; in mancanza la domanda non può essere esaminata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disposizione sulla contribuzione unificata: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La cambiale o altro titolo cambiario produce una presunzione relativa dell'esistenza del rapporto sottostante: il debitore può contestarla ma deve fornire prova concreta, credibile e specifica dell'inesistenza del rapporto o della mancata erogazione che l'avrebbe giustificata.
  • In Cassazione le prove dichiarative (testimoni, atti del merito) vanno indicate e, se richiamate, riprodotte o individuate con precisione: il ricorrente deve rendere possibile l'esame di quanto invocato; l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile.
  • Non è consentito introdurre in Cassazione fatti o circostanze new (dedotti per la prima volta) quando questi avrebbero dovuto essere prodotti nei gradi precedenti: la novità integra motivo di inammissibilità.
  • La mancanza di protesto non determina automaticamente la perdita del titolo esecutivo tra emittente e obbligato principale: il protesto ha funzione probatoria e di garanzia per il portatore, ma l'azione cambiaria diretta può sussistere comunque, salvo specifiche incompatibilità probatorie.
  • Se si chiede alla Cassazione la liquidazione di spese relative a subprocedimenti (art. 373 c.p.c.), occorre che la relativa istanza e i documenti siano stati notificati alla controparte o che il contraddittorio si sia comunque svolto; in mancanza la domanda non può essere esaminata.
  • Quando si impugna per vizio di motivazione decisioni conformi dei giudici di merito, è essenziale indicare le ragioni specifiche e le differenze tra le motivazioni di primo grado e d'appello per evitare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-ter.

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