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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7350/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla liquidazione delle spese di una procedura esecutiva presso terzi promossa per un credito di € 925,83; il ricorrente contestava la quantificazione delle spese (liquidate in € 250,00 comprensive di accessori e spese successive) sostenendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 2 aprile 2014 n. 55 e chiedendo una liquidazione maggiore (sosteneva una pretesa complessiva di circa € 601,39 comprensiva di compenso, spese generali, CPA, IVA, spese vive e due copie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la liquidazione effettuata dal giudice dell'esecuzione che ha incluso competenze e esborsi successivi e ha applicato correttamente i parametri del D.M. 55/2014, rilevando che i valori liquidati risultano superiori ai minimi previsti e che il ricorrente non aveva fornito adeguata e tempestiva documentazione circa l'esatta entità delle spese vive sostenute e di quelle future indispensabili (onere del creditore). La Corte ha poi precisato come individuare i valori minimi applicabili (calcolo dei minimi adattati con riduzioni previste fino al 70% per la fase conclusiva) e che in mancanza di documentazione la richiesta di rimborsi per copie in numero di due non può essere accolta a priori. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità quantificate in € 800,00 per compensi oltre 15% forfetario, esborsi € 200,00 e accessori di legge, e dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma oggetto dell'opposizione all'ordinanza di esecuzione; la Corte ha valutato il motivo di impugnazione nel contesto dell'opposizione ex art. 617 senza ravvisare violazioni di legge nella liquidazione impugnata.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Riferito alle censure sul diritto alla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto che non si sia violato il principio di determinazione dei compensi secondo la normativa vigente.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente nella censura; la Corte non ha accolto la contestazione di falsa applicazione, avendo il giudice dell'esecuzione operato entro i parametri normativi.

  • D.M. 2 aprile 2014 n. 55

    nella sentenza si rileva la valutazione che l'importo liquidato fosse "superiore ai minimi liquidabili ex D.M. 55/2015 [ma, recte, 2014]"

    La Corte richiama l'assetto tariffario del D.M. 55/2014: il giudice deve quantificare il compenso tra il minimo e il massimo della tabella; non sussiste vincolo ai valori medi; è ammessa una riduzione fino al 70% per la fase di trattazione/conclusiva e fino al 50% per la fase introduttiva secondo l'applicazione pratica richiamata. Il giudice può quindi discostarsi dai valori medi senza particolare motivazione purché resti nell'intervallo tariffario; in caso di ulteriore scostamento la motivazione deve essere controllabile.

  • art. 95 cod. proc. civ.

    Utilizzato per legittimare la liquidazione delle spese e dei compensi del creditore da parte del giudice dell'esecuzione, comprensiva delle competenze successive.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione del ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso rischiava l'inammissibilità per esposizione sommaria dei fatti e per mancata indicazione di importi minimi contestati, ma procede comunque sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma che introduce l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso di cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità a quantificare i compensi tra il minimo e il massimo previsti dal D.M. 55/2014; non è vincolato ai valori medi della tabella.
  • Per la fase introduttiva si può ridurre il compenso fino al 50% dei valori medi e per la fase di trattazione/conclusiva fino al 70%, con conseguente adeguamento dei valori minimi.
  • Se il giudice resta nei limiti minimi-massimi della tabella la valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione; uno scostamento ulteriore richiede motivazione specifica e controllabile.
  • E' onere del creditore indicare tempestivamente e documentare con precisione le spese vive già sostenute e quelle future assolutamente indispensabili per ottenerne il rimborso; richieste generiche o non documentate non possono essere accolte d'ufficio.
  • Le richieste di rimborsi per copie o per altre voci accessorie devono essere giustificate e proporzionate; il giudice può escluderle se non adeguatamente documentate.
  • Il ricorso per cassazione non sostituisce il giudizio di merito sul piano della discrezionalità del giudice dell'esecuzione; la Corte interviene principalmente per vizi di diritto o carenze motivazionali.

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