Cassazione Civile, Sentenza n. 7349/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. alla liquidazione delle spese di una procedura esecutiva promossa dal ricorrente per un credito di €930,64. Il ricorrente contestava che l'importo liquidato (circa €250 compresi accessori e spese successive) fosse inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (D.M. 2 aprile 2014, n.55) e denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del d.m. n.55/2014 e omissione di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il d.m. n.55/2014 non impone il vincolo alla determinazione dei compensi sui valori medi indicati, ma il giudice deve quantificare il compenso tra minimo e massimo della tabella, potendo derogare motivatamente. Alla luce della tabella del d.m. 55/14 e delle previsioni di riduzione (fino al 70% per la fase di trattazione/conclusiva e fino al 50% per la fase introduttiva), la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione operata dal giudice dell'esecuzione (valori minimi calcolati in €52,50 e €67,50 per le due fasi, totale €120; con maggiorazioni si arriva a un subtotale di €175,09). Il ricorrente non ha documentato adeguatamente l'entità delle spese vive già sostenute e di quelle future (onere a carico del creditore), né ha dimostrato che la liquidazione fosse inferiore ai minimi. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in €800 compensi + 15% spese forfettarie + €200 esborsi e accessori) e dichiara l'obbligo, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, del versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma di riferimento per l'opposizione agli atti esecutivi: nel caso di specie l'opposizione avverso l'ordinanza di liquidazione delle spese era proposta ai sensi di tale disposizione
art. 91 c.p.c.
Riguarda le spese giudiziali; il ricorrente denunciava violazione della disciplina delle spese processuali nella liquidazione
art. 92 c.p.c.
Disciplina della liquidazione delle spese e dei compensi: richiamata nella censura come norma cui attenersi per la quantificazione
D.M. 2 aprile 2014 n. 55
Stabilisce la tabella dei parametri per la liquidazione dei compensi; la Corte chiarisce che non impone il vincolo ai valori medi ma fornisce una 'forcella' minimo-massimo tra cui il giudice deve operare, con possibilità di riduzione (es. fino al 70% per la fase di trattazione/conclusiva) nei limiti testualmente previsti
art. 4 del D.M. n.55/2014 (richiamato)
Ultimo periodo richiamato dalla Corte per spiegare la possibilità di riduzione fino al 70% per la fase istruttoria/trattazione nelle procedure esecutive
punto 17 della tabella allegata al D.M. n.55/2014
Individua la 'fase di trattazione e conclusiva' per i pignoramenti presso terzi e i relativi parametri che consentono il calcolo del compenso e le percentuali di riduzione applicabili
art. 95 c.p.c.
Consente la liquidazione delle spese e dei compensi del creditore; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione può includere compensi e esborsi successivi nella liquidazione
art. 366 c.p.c. (n.3 e n.6)
Richiamati in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il giudice rileva che l'atto del ricorrente poteva risultare laconico e carente di indicazioni essenziali (n.3) e privo dei dovuti riferimenti (n.6)
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla legge n.228/2012, art.1 comma 17)
Norma che impone l'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'obbligo a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il D.M. n.55/2014 fissa una 'forcella' di valori (minimo-massimo); il giudice deve liquidare il compenso entro questi limiti e non è vincolato ai valori medi indicati dalla tabella.
- Il giudice può ridurre il compenso per la fase di trattazione/conclusiva fino alla percentuale prevista (es. fino al 70%) senza dover dare motivazione particolare oltre al richiamo ai parametri della tabella; discostamenti ulteriori richiedono motivazione che renda controllabili ragioni e misura dello scostamento.
- Spetta al creditore l'onere di documentare tempestivamente e con esatti importi le spese vive già sostenute e quelle assolutamente indispensabili da sostenere; senza tale documentazione il rimborso viene normalmente escluso o contenuto.
- Nella liquidazione vanno considerate anche le maggiorazioni previste (spese generali, contributo previdenziale, IVA) secondo le percentuali di legge e questo può giustificare importi totali superiori ai soli compensi tabellari.
- Ricorsi per cassazione con esposizione laconica dei fatti o senza riferimenti essenziali rischiano l'inammissibilità o il rigetto per difetto di motivazione sotto il profilo formale (art.366 c.p.c.).
- Se il ricorso è rigettato possono essere dovute le spese di giudizio e, per i ricorsi proposti dopo determinate date, l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater del DPR n.115/2002.
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