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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9293/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la revoca del decreto del 19/07/2018 (che aveva revocato il precedente decreto favorevole del 06/07/2018) e la riesecuzione dell'ordinanza del 06/07/2018 che concedeva la liberazione anticipata per il semestre 25/08/2017-25/02/2018. Il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la valutazione sul contrasto di giudicati non spettasse al suo ufficio e, alternativamente, che la richiesta, se qualificabile come reclamo in materia di liberazione anticipata, fosse tardiva (erano trascorsi 5 anni dalla decisione reclamata). Il ricorrente sosteneva invece la possibilità di "revisione" della revoca per mutamento della situazione di fatto e l'assenza di termini per tale istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha qualificato l'impugnazione come reclamo (conforme alla richiesta del Procuratore Generale), dichiarando che l'istituto della "revisione" così invocato dal difensore non è previsto come autonomo nella materia della liberazione anticipata; tuttavia, la giurisdizione ammette la generale revocabilità dei provvedimenti di sorveglianza in caso di mutamento dei presupposti fattuali. Il Collegio ha ritenuto che la decisione su tale istanza segue il regime procedurale del provvedimento cui si riferisce (art. 69-bis, L. 26/07/1975, n.354) e, pertanto, l'impugnazione deve essere proposta mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza (con il termine di 10 giorni dalla comunicazione/ notifica previsto dal comma 3). Non è consentito un ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Applicando il principio di conservazione (art. 568, comma 5 c.p.p.), la Corte ha dunque trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione; non è stata pronunciata la decisione di merito sulla revoca o sulla tempestività.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354

    "sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale"

    La Corte ha ritenuto che le istanze dirette alla revoca di un provvedimento in materia di liberazione anticipata seguono lo stesso regime procedurale del provvedimento originario previsto dall'art. 69-bis; dunque la decisione è adottata con ordinanza e impugnabile mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 69-bis, comma 3, L. 26 luglio 1975, n. 354

    "avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio"

    La Corte ha esteso questo termine e mezzo impugnatorio anche alle decisioni del magistrato su istanze di revoca correlate alla liberazione anticipata: il rimedio corretto è il reclamo al Tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione/notifica.

  • art. 70, comma 1, ord. pen.

    Richiamato per distinguere la competenza normativa: la revoca dell'ordinanza di concessione della liberazione anticipata, come materia di decisione, rientra nella competenza del Tribunale di sorveglianza secondo la normativa vigente.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicato il principio di conservazione dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto di qualificare l'impugnazione come reclamo e trasmettere gli atti al giudice competente (Tribunale di sorveglianza) anziché dichiarare improcedibile il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Le istanze volte a ottenere la revoca di provvedimenti in materia di liberazione anticipata seguono il regime procedurale del provvedimento originario (art. 69-bis L. n.354) e devono essere impugnate mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza.
  • Non è ammesso il ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide su istanze relative alla liberazione anticipata; il rimedio è il reclamo previsto dall'art. 69-bis, comma 3.
  • Il magistrato di sorveglianza conserva la possibilità di revocare provvedimenti in presenza di mutamento dei presupposti di fatto; tuttavia, la decisione su tale istanza segue la procedura e i rimedi previsti per il provvedimento impugnato.
  • Se un impugnante usa un rimedio inappropriato (es. ricorso per cassazione), il principio di conservazione può portare alla riqualificazione dell'impugnazione (es. in reclamo) e alla trasmissione degli atti al giudice competente, evitando l'inammissibilità formale.
  • Il termine per proporre reclamo contro l'ordinanza di liberazione anticipata è di 10 giorni dalla comunicazione/notifica; chi contesta una revoca che abbia formato ordinanza deve valutare la tempestività rispetto a questo termine.

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