Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22986/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in un'abitazione nella disponibilità dell'imputato, ritenendo integrato il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in relazione a un'area domestica dove erano stati rinvenuti hashish, marijuana, materiale per il confezionamento, strumenti per la preparazione della sostanza e una piccola serra con piantine di marijuana. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e travisamento della prova per avere i giudici di merito escluso la mera connivenza non punibile e attribuito all'imputato un contributo concorsuale, sostenendo che droga e materiale fossero riferibili al figlio; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine alla coltivazione delle piantine di marijuana; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e coerente, e che, in presenza di doppia conforme, le doglianze difensive non erano idonee a scardinare l'impianto argomentativo fondato sugli elementi probatori raccolti. In particolare, la presenza di ingenti quantità di hashish e marijuana, del materiale per il confezionamento, degli strumenti di pesatura e preparazione, nonché della serra con le piantine nel soggiorno, dimostrava un contributo materiale dell'imputato all'attività illecita e non una mera connivenza. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della lieve entità, attesa la quantità e qualità della sostanza, idonea a ricavare 2538 dosi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie incriminatrice ritenuta integrata dalla detenzione e coltivazione di stupefacenti, in concorso con la condotta di messa a disposizione dell'abitazione quale contributo materiale all'attività illecita

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    ipotesi di lieve entità esclusa per la quantità e qualità della sostanza e per il materiale di confezionamento rinvenuti

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato nel titolo di reato

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'attribuzione della responsabilità

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio per l'affermazione di responsabilità

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come parametro di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    dedotto come parametro di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione nei motivi di ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese nei gradi di merito è inammissibile se non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e non ne disarticola il ragionamento logico-giuridico.
  • La mera disponibilità passiva del luogo in cui si svolge l'attività illecita non integra, di per sé, connivenza non punibile: quando il proprietario o detentore dell'immobile consapevolmente consente e agevola lo svolgimento della condotta criminosa, la condotta può assumere rilievo concorsuale come contributo materiale al reato.
  • Ai fini della configurabilità di un concorso nel reato in materia di stupefacenti, può essere valorizzata la complessiva distribuzione della droga, degli strumenti di confezionamento e degli apparati di coltivazione all'interno dell'abitazione, quale indice del coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita.
  • L'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere esclusa quando la quantità e la qualità della sostanza sequestrata, unitamente al materiale per il confezionamento, denotino un'offesa non particolarmente tenue e una capacità di ricavare un numero elevato di dosi.
  • La contestazione del travisamento della prova e del vizio motivazionale non può risolversi in una mera contrapposizione alternativa del fatto, ma richiede l'indicazione di specifici passaggi decisivi idonei a incrinare la tenuta logica della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.