Sentenza n. 199/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto della Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione (codice pratica P-FI/L/Q/2023/104949), con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. Jasdeep Singh in data 01/02/2024, su istanza del richiedente Sig. Mandy Varghese Liju prodotta in data 02/12/2023; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca; - del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di estremi sconosciuti; - delle circolari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022, n. 2066/2023, n. 5969/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla-osta all'ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rinnovata revoca del nulla-osta lavorativo, adottata in riedizione del potere dopo l'annullamento di una precedente revoca. Ha dedotto, in primo luogo, che l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente riprodotto le precedenti argomentazioni senza svolgere una nuova istruttoria e senza considerare le osservazioni procedimentali relative alla regolarità contributiva, alla necessità di assumere lavoratori part-time per presidiare cinque unità locali e all'erroneo riferimento al CCNL alimentare. Ha inoltre contestato la valutazione della propria capacità economica e della necessità aziendale, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe attribuito rilievo eccessivo al volume d'affari al netto degli acquisti, parametro specificamente rilevante per il settore agricolo, omettendo di considerare il fatturato complessivo, i ricavi, il reddito d'impresa, il patrimonio, il punteggio ISA, la presenza di cinque unità locali e i programmi di sviluppo aziendale. Ha censurato come illogica e priva di riscontro l'affermazione secondo cui i lavoratori part-time sarebbero meno produttivi e più onerosi per costi fissi e formazione. Ha dedotto, infine, la mancata acquisizione di un nuovo parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nella riedizione del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha respinto il primo motivo, rilevando che la nuova revoca non riproduceva le precedenti motivazioni: non richiamava più l'irregolarità contributiva, il CCNL applicato o il mero dato della pluralità delle istanze, ma svolgeva una valutazione sulle assunzioni part-time. Ha invece ritenuto fondate le ulteriori censure. La circolare INL n. 3/2022 impone una valutazione complessiva della solidità del datore di lavoro, considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività. Il fatturato consiste nella somma dei ricavi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate; il volume d'affari al netto degli acquisti è indicato dalla circolare soprattutto per il settore agricolo e costituisce soltanto uno dei parametri valutabili. L'Amministrazione ha attribuito a tale parametro un rilievo preponderante, senza inserirlo in una ponderazione complessiva della solidità economica del datore non agricolo. Poiché tale valutazione economica era carente, risultava priva di adeguato fondamento anche la conclusione circa l'assenza di prospettive di incremento della produttività e di una necessità aziendale per la nuova assunzione. Il provvedimento è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base del controllo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito della procedura per l'ingresso di lavoratori stranieri.
art. 44 d.l. 73/2022
Richiamato con riferimento all'attestazione di conformità prodotta dal datore di lavoro.
circolare INL n. 3/2022
"somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura"; "in particolare" il settore agricolo, "potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti"
La circolare richiede una valutazione complessiva della solidità del datore di lavoro, considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività. Il volume d'affari al netto degli acquisti è soltanto uno dei parametri e assume specifico rilievo per il settore agricolo; non può essere utilizzato come parametro esclusivo o preponderante per valutare un datore operante in altro settore.
circolari INL n. 2066/2023 e n. 5969/2023
Richiamate nel provvedimento impugnato insieme alla circolare n. 3/2022, senza che il giudice attribuisca loro una distinta interpretazione decisiva.
Massime di principio
- Nella valutazione della capacità economica di un datore di lavoro che richiede l'ingresso di lavoratori stranieri, l'Amministrazione deve svolgere un apprezzamento complessivo della solidità aziendale, considerando, tra gli altri elementi, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta.
- Il fatturato rilevante ai fini della valutazione consiste nella somma dei ricavi ottenuti mediante cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura. Il volume d'affari al netto degli acquisti è soltanto uno dei parametri utilizzabili e assume particolare rilievo per il settore agricolo, non potendo costituire, per un'impresa non agricola, il parametro esclusivo o preponderante della valutazione.
- Se la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è condotta in modo parziale, attribuendo soverchio rilievo a un singolo indicatore senza ponderarlo con gli altri elementi rilevanti, viene meno il presupposto logico della successiva conclusione sull'assenza di una concreta necessità aziendale o di prospettive di incremento della produttività.
- La riedizione del potere dopo l'annullamento di un precedente provvedimento non implica necessariamente la riproduzione delle medesime motivazioni: la nuova istruttoria è distinta quando l'Amministrazione elimina i rilievi precedenti e svolge una nuova valutazione di merito, ma quest'ultima deve comunque essere completa e coerente con i parametri applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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