Cassazione Penale, Ordinanza n. 36270/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 10 dicembre 2023. Entrambi erano stati ritenuti responsabili della contravvenzione di cui agli artt. 110 e 697 c.p.; uno solo era stato inoltre condannato per la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, relativa alla guida senza patente reiterata nel biennio. Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la responsabilità, deducendo che fosse stata desunta dalla sola presenza di un proiettile nell’autoveicolo a bordo del quale si trovavano. Con il secondo, il ricorrente condannato anche per la violazione stradale ha sostenuto che la recidiva nel biennio fosse stata ricavata da un decreto penale non definitivo al momento dell’accertamento. Con il terzo motivo è stata censurata l’entità della pena e il diniego della sospensione condizionale. Con il quarto è stata lamentata l’omessa declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e privo di confronto critico con la motivazione conforme dei giudici di merito, giudicata congrua e basata su criteri inferenziali corretti. Il secondo è stato respinto come inammissibile: per provare la recidiva nel biennio ai fini della guida senza patente non è indispensabile un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito; nel caso concreto, i verbali di contestazione acquisiti e la mancata prova della loro impugnazione sono stati ritenuti sufficienti. Inammissibile anche il terzo motivo: la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo, per cui non occorreva una motivazione analitica sui criteri di commisurazione, mentre i precedenti indicati dalla Corte territoriale ostavano alla sospensione condizionale. Quanto alla prescrizione, il fatto, commesso il 10 gennaio 2021, era soggetto alla disciplina applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020; il termine massimo di cinque anni non era decorso alla sentenza di primo grado del 10 dicembre 2023 e, ai sensi dell’art. 161-bis c.p., la prescrizione ha cessato di decorrere con tale pronuncia. La Corte ha inoltre escluso che fosse maturata l’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., considerata la definizione dell’appello il 16 febbraio 2026 e l’assenza di dati che dimostrassero il superamento del termine massimo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
La responsabilità penale di entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen.
La norma è richiamata quale titolo di responsabilità concorsuale per la contravvenzione contestata a entrambi gli imputati.
La responsabilità penale di entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen.
La contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. costituisce il reato contestato a entrambi, in concorso.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992
Nel caso in esame, la Corte di appello ha richiamato i verbali di contestazione acquisiti da cui è stata desunta la piena prova della guida senza patente reiterata nel biennio contestata stante la mancata prova della impugnazione.
Ai fini della prova della recidiva nel biennio rilevante per la guida senza patente, possono essere sufficienti i verbali di contestazione e la mancata allegazione di elementi contrari, senza che sia indispensabile un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito.
risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale
La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, implicitamente fondata sui criteri dell’art. 133 c.p., non richiede una motivazione specifica e dettagliata ed è riservata al giudice di merito.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. - nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 - continua ad applicarsi esclusivamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 mentre per quelli successivi trova applicazione il sistema normativo risultante dalla legge n. 134 del 2021.
La disciplina dell’art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 resta applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; per i reati successivi si applica il sistema risultante dalla legge n. 134 del 2021.
Trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto dell'aumento conseguente agli atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 cod. pen., è pari a cinque anni dalla consumazione del reato, con scadenza, pertanto, in data 10 gennaio 2026.
Per la contravvenzione in esame, considerando l’aumento conseguente agli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in cinque anni dalla consumazione.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 161-bis cod. pen., secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Per i reati soggetti a tale disciplina, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; se il termine non è maturato a quella data, non riprende a decorrere durante i successivi gradi di giudizio.
Per il giudizio di appello il termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. è pari a due anni, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
L’improcedibilità in appello richiede il superamento del termine massimo di durata, calcolato secondo la decorrenza indicata dalla norma; nel caso concreto la Corte ha escluso che tale termine fosse maturato.
Per il giudizio di appello il termine previsto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. è pari a due anni, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
La scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, determinata ai sensi dell’art. 544 c.p.p., concorre a individuare il momento iniziale del termine di improcedibilità in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di incolpevole determinazione dell’inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- Per dimostrare la recidiva nel biennio rilevante per il reato di guida senza patente non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito: può bastare un minimo di prova, quale il verbale di contestazione o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, insieme alla mancata allegazione di elementi contrari.
- La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale, quando implicitamente fondata sui criteri dell’art. 133 c.p., non richiede una motivazione specifica e dettagliata; la scelta è riservata al giudice di merito.
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, quando la prescrizione non è maturata alla pronuncia della sentenza di primo grado, il suo corso cessa definitivamente con tale pronuncia ai sensi dell’art. 161-bis c.p. e non prosegue nei successivi gradi.
- L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello va verificata applicando la decorrenza e la durata previste dall’art. 344-bis c.p.p.; in assenza di dati idonei a dimostrare il superamento del termine, la causa di improcedibilità non può essere dichiarata.
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