Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dall’imputato contro una sentenza il cui giudice e grado non sono indicati nel testo disponibile, censurava: la celebrazione dell’udienza del 10 aprile 2024 e l’acquisizione di un verbale di sommarie informazioni testimoniali; la ricostruzione dei fatti; la motivazione sul riconoscimento della recidiva; e l’aumento di pena applicato per il concorso formale, deducendo anche la mancata formale contestazione di tale istituto. Il testo non specifica i fatti oggetto dell’imputazione né i reati contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull’udienza del 10 aprile 2024 perché non vi si era svolta attività istruttoria e l’acquisizione del verbale di sommarie informazioni, avvenuta con il consenso delle parti, si era verificata alla presenza del difensore, precludendo una successiva eccezione di nullità. Ha giudicato manifestamente infondate le censure sulla ricostruzione dei fatti, perché riproponevano genericamente questioni già esaminate nel merito. Ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni della recidiva, desumibili anche dalla descrizione della pervicace condotta illecita, e corretto l’aumento per concorso formale, che non richiede una formale contestazione, trattandosi di istituto favorevole volto a mitigare gli effetti del cumulo materiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'acquisizione di un verbale di sit, con il consenso delle parti, implica che la nullità sarebbe avvenuta alla presenza del difensore, il che preclude qualsivoglia successiva eccezione di nullità
La Corte considera preclusa la successiva eccezione di nullità quando il vizio si è verificato alla presenza del difensore.
Massime di principio
- La nullità verificatasi in presenza del difensore non può essere eccepita successivamente; nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che l’acquisizione consensuale del verbale alla presenza del difensore precludesse la successiva eccezione.
- È inammissibile la censura sulla ricostruzione dei fatti che si risolva nella generica riproposizione di questioni già esaminate nel merito.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva può risultare anche implicitamente dalla descrizione della pervicacia della condotta illecita.
- L’aumento per concorso formale, quale istituto favorevole volto a mitigare gli effetti del cumulo materiale, non richiede una sua formale contestazione.
Come è indicizzato
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