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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato non doversi procedere perché il medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, era già oggetto di un processo pendente, sebbene deciso con sentenza non definitiva. Il primo motivo contestava tale declaratoria; gli ulteriori motivi riguardavano il riconoscimento e il bilanciamento delle circostanze e l’applicazione di una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che non può essere nuovamente promossa l’azione penale per lo stesso fatto contro la stessa persona quando un processo è già pendente, anche in una fase o in un grado diversi, nella medesima sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero; nel procedimento duplicato va disposta l’archiviazione oppure, se l’azione è già stata esercitata, va dichiarata l’improcedibilità. Gli altri motivi, relativi alle circostanze e alla pena sostitutiva, sono stati ritenuti privi di interesse perché tali questioni non erano state esaminate in ragione della declaratoria di improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità

    La pendenza di un processo per il medesimo fatto contro la stessa persona, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, impedisce la duplicazione dell’azione penale anche se i procedimenti si trovano in fasi o gradi diversi; il procedimento duplicato deve essere archiviato o dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Non può essere esercitata una seconda azione penale per lo stesso fatto contro la stessa persona quando un processo è già pendente nella medesima sede giudiziaria per iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, anche se il processo preesistente si trova in una fase o in un grado diverso e non è ancora definito con sentenza irrevocabile. Se l’azione è già stata esercitata nel procedimento duplicato, deve essere dichiarata l’improcedibilità.
  • Manca l’interesse a impugnare questioni non esaminate dal giudice perché assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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