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Sentenza

Sentenza n. 1138/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a conseguire, per cinque anni scolastici, il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, per ciascun anno, la carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente, nell’importo di euro 500,00 annui. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dichiarato che il gestore del servizio aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l’importo riconosciuto. A seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione è stata onerata di fornire idonea prova dell’avvenuta esecuzione e la ricorrente ha confermato l’erogazione delle somme, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere con rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Il giudice non ha quindi adottato ulteriori misure di esecuzione del giudicato. Quanto alle spese, ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto al pagamento, ma ha posto a suo carico i cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, compensando la restante parte. La riduzione è stata motivata anche dalla serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori e dalla conseguente standardizzazione delle attività processuali, richiamando l’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e venga meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È richiamato quale criterio per adeguare il compenso professionale in presenza di posizioni processuali identiche o analoghe, valorizzando la riduzione dell’impegno per ciascun ricorso seriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato durante il processo, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione dell’amministrazione di avere eseguito il giudicato non è di per sé sufficiente: ove contestata o non adeguatamente documentata, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire prova dell’effettivo adempimento, anche chiedendo alla parte privata di confermare l’avvenuta soddisfazione.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese, che può tenere conto del comportamento collaborativo dell’amministrazione e dell’avvenuta esecuzione della pretesa nel corso del giudizio.
  • In presenza di ricorsi seriali con identità o forte analogia delle posizioni sostanziali e processuali, la liquidazione delle spese può essere proporzionalmente ridotta in ragione della standardizzazione delle attività e della minore incidenza dell’impegno professionale per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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