Sentenza n. 8905/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento assunto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all'adunanza del 3 febbraio 2026 che ha disposto l'annullamento del rating di legalità (ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del Regolamento adottato dall'AGCM con delibera n. -OMISSIS- del 28 luglio 2020) e il diniego al rinnovo notificato con comunicazione via PEC (-OMISSIS-) del 4 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’AGCM di annullamento del rating di legalità, diniego del rinnovo e divieto di presentare una nuova domanda per un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società e il suo legale rappresentante hanno impugnato il provvedimento con cui l’AGCM ha annullato il rating di legalità attribuito nel 2024, negato il rinnovo richiesto nel 2025 e disposto che una nuova domanda potesse essere presentata soltanto decorso un anno dalla cessazione del motivo ostativo. L’Autorità aveva rilevato che il legale rappresentante e socio di maggioranza relativa, fino al 7 novembre 2025, era stato destinatario di una sentenza penale di condanna per il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa antinfortunistica, rientrante tra i reati richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. La sentenza di primo grado era stata pronunciata il 20 dicembre 2021, confermata in appello il 19 gennaio 2024 e divenuta irrevocabile il 30 aprile 2024. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di motivazione per omessa specifica considerazione delle deduzioni presentate nel procedimento; erronea equiparazione tra sentenza non definitiva e sentenza irrevocabile, sostenendo che alla data del primo rilascio del rating la condanna non era ancora passata in giudicato; omessa valutazione dell’elemento soggettivo e della buona fede nell’omessa comunicazione; applicabilità della riduzione di un segno prevista per grave negligenza o errore; sproporzione dell’annullamento del rating, del diniego di rinnovo e del divieto annuale di presentare una nuova domanda. È stata proposta anche domanda risarcitoria consequenziale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento dell’AGCM. Ha affermato che, ai fini del rating di legalità, il riferimento regolamentare alla “sentenza di condanna” non richiede il passaggio in giudicato, diversamente da quanto previsto per il decreto penale di condanna, per il quale è richiesta l’irrevocabilità. Anche una condanna non definitiva può quindi costituire motivo ostativo, poiché il rating è un beneficio premiale volto a valorizzare l’immagine di legalità, affidabilità e integrità dell’impresa. Nel caso concreto, la sentenza di primo grado era già stata pronunciata quando la società aveva presentato la domanda di rinnovo e riguardava un soggetto rilevante ai sensi del Regolamento; inoltre, alla data della domanda del 2025, la condanna era ormai irrevocabile. L’obbligo informativo permaneva anche dopo la cessazione della carica, poiché non era ancora decorso l’anno previsto dal Regolamento per le persone che avevano rivestito ruoli rilevanti. La mancata comunicazione, omessa in due diverse occasioni, integrava la violazione dell’art. 7 del Regolamento e giustificava l’annullamento del rating rilasciato in carenza dei requisiti, il diniego del rinnovo e il divieto annuale di presentare una nuova domanda. È stata esclusa la buona fede, poiché l’obbligo di comunicare anche le condanne non definitive è stato ritenuto chiaro; non è stata ritenuta pertinente l’assimilazione con la disciplina delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, essendo il rating un titolo premiale soggetto a requisiti più rigorosi. Il giudice ha ritenuto proporzionate le conseguenze applicate, osservando che il Regolamento graduava le misure in relazione alla gravità dell’omissione e che la reiterata mancata comunicazione riguardava un fatto ostativo. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria, perché il provvedimento aveva esposto le ragioni fattuali e giuridiche della decisione e aveva esaminato le deduzioni procedimentali della società. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza dell’infondatezza della domanda di annullamento. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2 del Regolamento AGCM sul rating di legalità
nei confronti del “legale rappresentante” della società istante e nei confronti dei suoi “soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo” non sia stata pronunciata “sentenza di condanna” per uno dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
La nozione di sentenza di condanna comprende anche la sentenza non ancora passata in giudicato; la definitività è richiesta dal Regolamento per il decreto penale di condanna, ma non per la sentenza.
art. 6, comma 4-bis, del Regolamento AGCM sul rating di legalità
ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più requisiti di cui all’art. 2, l’Autorità dispone l’annullamento del rating
L’AGCM deve annullare il rating quando risulti che esso è stato rilasciato o rinnovato in assenza di uno o più requisiti obbligatori.
art. 7 del Regolamento AGCM sul rating di legalità
gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2
L’impresa deve comunicare tempestivamente gli eventi incidenti sui requisiti del rating, anche quando consistano in condanne non definitive; la violazione può comportare il divieto di presentare una nuova domanda per un anno.
art. 7, comma 3, del Regolamento AGCM sul rating di legalità
Il divieto annuale di presentare una nuova domanda si applica quando l’omissione riguarda un evento che abbia fatto insorgere un motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento del rating.
art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001
Il reato di lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, richiamato dal Regolamento, costituisce motivo ostativo al rating quando riferibile a un soggetto rilevante.
art. 590, comma 3, c.p.
La condanna per lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra tra i reati rilevanti ai fini del rating di legalità.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver verificato i relativi presupposti e sentito le parti.
artt. 109 e 222 d.lgs. 36/2023
Il rating di legalità concorre alla valutazione della reputazione dell’impresa nelle procedure di evidenza pubblica, circostanza che giustifica obblighi informativi rigorosi.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione o del mantenimento del rating di legalità, il riferimento regolamentare alla sentenza di condanna non implica che essa sia passata in giudicato, salvo che il regolamento richieda espressamente la definitività, come nel caso del decreto penale di condanna.
- Poiché il rating di legalità è un beneficio premiale e non una sanzione, anche una condanna non definitiva può costituire un fatto ostativo quando sia idonea a pregiudicare l’immagine di integrità e affidabilità dell’impresa.
- L’obbligo dell’impresa di comunicare gli eventi incidenti sui requisiti del rating si estende alle persone fisiche che abbiano cessato la carica o posizione rilevante nell’anno precedente alla domanda, secondo quanto previsto dal regolamento applicabile.
- La mancata comunicazione di un evento che determina un motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento del rating legittima l’annullamento del rating rilasciato in carenza dei requisiti, il diniego del rinnovo e, nei casi previsti dal regolamento, il divieto annuale di presentare una nuova domanda.
- Gli obblighi informativi connessi al rating di legalità possono essere più rigorosi delle condizioni per l’esclusione da una gara pubblica, poiché il rating è un titolo premiale volto ad attestare standard di legalità superiori a quelli ordinariamente richiesti agli operatori economici.
- La reiterata omissione della comunicazione di una condanna rilevante ai fini del rating giustifica, in presenza della disciplina regolamentare, le conseguenze dell’annullamento, del diniego di rinnovo e del divieto temporaneo di nuova domanda, senza necessità di applicare una misura meramente riduttiva del punteggio.
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