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Sentenza

Sentenza n. 1166/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Piero Patti sull’istanza inoltrata in data 2.12.2025 con la quale il ricorrente ha invitato e diffidato il Comune a voler dare corso alla definizione del procedimento amministrativo di cui all’avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016, e per la condanna dell’Ente ad esitare la suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza del 2 dicembre 2025 diretta alla conclusione del procedimento di assegnazione dell’area ex impianto di depurazione Mangano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (partecipante alla procedura)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2016 un’istanza in risposta all’avviso pubblico comunale volto all’assegnazione dell’area, senza che il Comune procedesse alla valutazione delle domande, alla formazione della graduatoria o all’adozione della determina finale. Dopo ripetute diffide, l’istanza del 2 dicembre 2025 sollecitava la definizione del procedimento, la consegna dell’area o l’adozione di un provvedimento espresso. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, buona amministrazione, correttezza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica a una presunta controinteressata, carenza di legittimazione e interesse, difetto di giurisdizione, indeterminatezza dell’istanza e tardività del ricorso, sostenendo inoltre che l’avviso avesse natura meramente esplorativa e non imponesse la conclusione di un procedimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata tardivamente dal Comune, poiché prodotta oltre il termine dimidiato previsto per il rito camerale dagli artt. 73 e 87 c.p.a. Ha respinto tutte le eccezioni di rito. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva amministrativa, rilevando che il giudizio riguardava l’inerzia nell’esercizio di un potere amministrativo connesso a una procedura di assegnazione avviata dall’avviso pubblico, non l’accertamento di un eventuale acquisto della proprietà per silenzio-assenso. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché l’istanza del 2 dicembre 2025 costituiva una nuova diffida a provvedere e faceva decorrere nuovamente il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; la precedente comunicazione del 13 luglio 2023 aveva natura meramente interlocutoria. Ha escluso la carenza di legittimazione e interesse, riconoscendo al partecipante una posizione differenziata e qualificata e un affidamento sulla conclusione della procedura. Ha escluso l’obbligo di notifica a una presunta controinteressata, sia perché l’eventuale conclusione del procedimento non avrebbe necessariamente leso la sua posizione proprietaria, sia perché essa non era individuabile dal ricorrente sulla base degli atti e aveva comunque rinunciato alla procedura. Nel merito, ha ritenuto che l’avviso pubblico avesse avviato un procedimento articolato nella presentazione delle domande, nella valutazione delle intenzioni d’uso, nell’eventuale sorteggio e nella formazione della graduatoria con successiva determina di assegnazione. Il Comune, avendo autovincolato la propria attività e ingenerato un affidamento qualificato, era tenuto ad adottare una determinazione espressa, anche negativa, e non poteva mantenere l’inerzia. Il ricorso è stato quindi accolto; il Comune è stato ordinato di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza, con spese a carico del Comune, che è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, correttezza, buona amministrazione e affidamento nell’azione amministrativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di improntare i rapporti con il cittadino ai principi della collaborazione e della buona fede; la protratta inerzia del Comune è stata ritenuta contraria a tali canoni.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    L’obbligo di provvedere sussiste quando vi è un procedimento amministrativo normativamente previsto o quando l’amministrazione, mediante un avviso pubblico, si è autovincolata a svolgere una procedura e ha ingenerato un affidamento qualificato.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso che il giudizio avesse a oggetto l’accertamento di un eventuale acquisto della proprietà per silenzio-assenso e ha ritenuto irrilevante tale questione ai fini dell’azione contro l’inerzia.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    E’ fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

    La nuova istanza o diffida a provvedere può far decorrere nuovamente il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio, purché persista la situazione giuridica pretensiva del privato.

  • art. 117 c.p.a.

    Rito utilizzato per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche (...) fino a venti giorni liberi.

    I termini per il deposito documentale devono essere rispettati; nel rito camerale sono soggetti a dimezzamento.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Nei procedimenti camerali dimezza i termini processuali ordinari; la documentazione depositata dal Comune oltre il termine di venti giorni liberi è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.

    Radica nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative all’esercizio del potere amministrativo nella materia considerata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’avviso pubblico con cui un’amministrazione disciplina la presentazione di domande, i criteri di valutazione e le modalità di scelta può costituire atto di avvio di un procedimento amministrativo e autovincolare l’amministrazione alla sua conclusione mediante un provvedimento espresso.
  • L’obbligo di provvedere può sussistere anche in assenza di una specifica disposizione normativa che imponga la decisione quando esigenze di certezza dei rapporti, correttezza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento qualificato impongono all’amministrazione di definire espressamente il procedimento.
  • Il partecipante a una procedura avviata da un avviso pubblico possiede una posizione differenziata e qualificata e può agire contro il silenzio dell’amministrazione quando questa ometta di concludere la procedura, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella scelta finale.
  • La diffida a provvedere può valere come nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; se persiste l’interesse legittimo pretensivo, essa riapre il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la notifica a un controinteressato è necessaria solo quando il terzo sia titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto esistente e sia formalmente individuabile sulla base degli atti; la mera titolarità di un diritto sul bene non basta se la definizione del procedimento non determina una lesione della sua posizione.
  • Nel rito camerale, i termini per il deposito documentale sono dimezzati ai sensi dell’art. 87 c.p.a.; la documentazione depositata oltre il termine dimidiato è tardiva e inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PATermini del procedimento

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