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Sentenza

Sentenza n. 2449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19930/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la delibera AGCom recante l’estensione dell’obbligo di trasmissione dell’Informativa Economica di Sistema ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, nonché gli atti applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’AGCom ha appellato la sentenza del TAR Lazio, deducendo due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare l’ambito soggettivo di applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, ritenendo che l’obbligo di trasmissione dell’IES non riguardasse indistintamente tutti gli operatori non stabiliti, ma soltanto quelli che offrono servizi a utenti commerciali o a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti o residenti nell’Unione e tramite tali servizi offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione. In secondo luogo, ha censurato la qualificazione dell’obbligo informativo come incompatibile con il diritto dell’Unione, sostenendo che il TAR avrebbe recepito in modo acritico la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-665/22, senza verificare in concreto la pertinenza, necessità e proporzionalità della raccolta dei dati IES rispetto alle finalità del regolamento P2B e all’esercizio delle competenze dell’Autorità. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto le censure assorbite in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Quanto all’ambito soggettivo del regolamento P2B, il Collegio ha rilevato che la società appellata ha sede in Lussemburgo e opera quindi all’interno dell’Unione europea; è pertanto pacifica l’applicabilità del regolamento alla fattispecie. La censura dell’AGCom è stata ritenuta fuori fuoco, poiché la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-665/22 non riguardava un operatore stabilito fuori dall’Unione, ma aveva già esaminato lo specifico obbligo di trasmissione dell’IES imposto a un fornitore stabilito in un altro Stato membro. Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha affermato che l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia è vincolante erga omnes e che al giudice nazionale compete soltanto verificarne l’applicabilità al caso concreto, non rimettere in discussione la valutazione di incompatibilità già compiuta dalla Corte. La Corte di giustizia ha specificamente dichiarato incompatibile con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE l’obbligo, imposto a pena di sanzioni ai fornitori stabiliti in un altro Stato membro come condizione per prestare servizi nel territorio nazionale, di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale dati sulla propria situazione economica e sui ricavi. Tali informazioni non presentano un nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi del regolamento P2B; inoltre, uno Stato membro non può raccogliere arbitrariamente dati in previsione di una loro eventuale richiesta futura da parte della Commissione. La delibera AGCom n. 161/21/CONS e gli atti applicativi restano quindi illegittimi. L’Autorità appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 515, lett. a), n. 2, l. 178/2020

    garantire “l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 [...] anche mediante [...] la raccolta di informazioni pertinenti”

    La disposizione attribuisce all’AGCom competenze di applicazione del regolamento P2B, ma non legittima misure nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione.

  • art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis, l. 249/1997

    garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento UE 2019/1150, anche mediante la raccolta annuale di informazioni pertinenti

    La competenza nazionale di raccolta di informazioni deve essere esercitata nel rispetto dei limiti derivanti dal diritto dell’Unione e non consente la raccolta di dati privi di nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi del regolamento P2B.

  • art. 1, commi 29 e 30, l. 249/1997

    Prevede le sanzioni applicabili per la mancata trasmissione dell’IES o per la comunicazione di dati non veritieri; il carattere sanzionatorio dell’obbligo concorre a renderlo una misura nazionale soggetta ai limiti del diritto dell’Unione.

  • art. 3 direttiva 2000/31/CE

    “esso osta a misure adottate da uno Stato membro [...] ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati [...] a trasmettere periodicamente [...] un documento relativo alla loro situazione economica”

    Il principio del controllo nello Stato membro d’origine impedisce allo Stato membro di destinazione di imporre ai fornitori stabiliti in un altro Stato membro l’invio periodico di dati economici quale condizione per prestare servizi sul proprio territorio, quando la misura non rientra in una deroga prevista dal diritto dell’Unione.

  • regolamento (UE) 2019/1150

    Il regolamento non giustifica l’imposizione nazionale di obblighi generalizzati di trasmissione dell’IES, poiché le informazioni sulla situazione economica e sui ricavi dei fornitori non hanno un nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi del regolamento.

  • art. 1, paragrafo 2, regolamento (UE) 2019/1150

    La disposizione è richiamata nel dibattito sull’ambito soggettivo del regolamento; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto pacifica la sua applicabilità a un operatore stabilito in Lussemburgo.

  • art. 267 TFUE

    La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione e impone l’applicazione della soluzione interpretativa al caso concreto quando la fattispecie rientra nel suo ambito.

Massime di principio

  • Una misura nazionale che imponga, a pena di sanzioni e quale condizione per prestare servizi sul territorio nazionale, a un fornitore di servizi di intermediazione online stabilito in un altro Stato membro la trasmissione periodica di dati sulla propria situazione economica e sui propri ricavi è incompatibile con l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE quando non ricorrono i presupposti per una deroga al principio del controllo nello Stato membro d’origine.
  • L’obiettivo di garantire l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 non giustifica l’imposizione di obblighi nazionali di raccolta di informazioni economiche che non presentino un nesso sufficientemente diretto con gli obiettivi del regolamento P2B.
  • Una volta che la Corte di giustizia abbia specificamente valutato la compatibilità con il diritto dell’Unione della misura nazionale controversa, la pronuncia pregiudiziale vincola il giudice nazionale erga omnes; a quest’ultimo compete verificare l’applicabilità della statuizione alla fattispecie, non rimettere in discussione la valutazione interpretativa della Corte mediante una nuova ponderazione autonoma in fatto o in diritto.
  • Lo Stato membro non può raccogliere arbitrariamente informazioni economiche dai fornitori di servizi di intermediazione online sul presupposto che tali dati potrebbero essere richiesti in futuro dalla Commissione nell’esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio del regolamento P2B, poiché il regolamento prevede la trasmissione delle informazioni alla Commissione su richiesta e consente a quest’ultima di rivolgersi direttamente ai fornitori.
  • L’applicabilità del regolamento (UE) 2019/1150 a un fornitore stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea non consente, di per sé, allo Stato membro di destinazione di introdurre obblighi informativi ulteriori se tali obblighi risultano incompatibili con la direttiva 2000/31/CE e con l’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Atti amministrativi generali e linee guidaAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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