Cassazione Penale, Sentenza n. 33495/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Saidi Malek impugnava la sentenza del Tribunale di Fermo che lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337, 582-585 c.p. e dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di 23,7 g di hashish e 0,2 g di cocaina) e aveva disposto la confisca di 1.203,00 euro rinvenuti in sequestro, ritenuti verosimilmente frutto dell'attività di spaccio. Il ricorso denunciava, in primo luogo, vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla confisca, per assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato (non era dimostrato che il denaro fosse strumento, prodotto, prezzo o profitto del reato), nonché l'impossibilità di applicare l'art. 240-bis; in secondo luogo, la illegittimità del calcolo della pena, sostenendo che il giudizio di equivalenza tra circostanze avrebbe dovuto determinare una diminuzione della pena per il reato principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondata la censura relativa alla confisca del denaro, ritenendo carente la motivazione e inesistenti prove del nesso di pertinenzialità (strumentalità, prodotto, prezzo o profitto) tra la somma e il reato; ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca e ordinato la restituzione della somma all'avente diritto. Ha invece respinto il secondo motivo relativo alla presunta illegalità della pena: il Collegio ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. quale valutazione unitaria e complessiva, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma relativa alla detenzione ai fini di spaccio contestata all'imputato; la confisca può essere disposta quando il denaro rappresenti prodotto, prezzo o profitto dell'illecito, ma qui tale nesso non è stato adeguatamente provato
art. 240 cod. pen.
Prevede la misura ablativa patrimoniale per beni strumentali o derivanti dal reato; la Corte richiama che l'applicazione richiede prova del nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione: prodotto, profitto, prezzo)
art. 240-bis cod. pen.
Citato nel ricorso come possibile fondamento della confisca; la Corte osserva che non sussistono gli elementi per qualificare la somma come soggetta a quella specifica misura
art. 445 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che le misure di sicurezza patrimoniali previste dall'art. 240 c.p. sono espressamente salve anche in caso di patteggiamento
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte conferma che esso è valutazione unitaria e complessiva del fatto, consentendo al giudice di esprimere un giudizio di equivalenza senza dover motivare analiticamente la mancata incidenza delle attenuanti su singole fattispecie 'satellite'
Massime di principio
- Per disporre la confisca di denaro in ambito di reati sugli stupefacenti è necessario che il giudice dimostri il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato: deve emergere in modo adeguato che il denaro sia strumento, prodotto, prezzo o profitto dell'illecito.
- La mera verosimiglianza che il denaro derivi da attività di spaccio non è sufficiente: il provvedimento ablativo richiede motivazione specifica e prove o elementi di fatto che rendano convincente il nesso con il reato.
- Le misure patrimoniali previste dall'art. 240 c.p. possono essere applicate anche in caso di patteggiamento (salvo limiti), ma resta fermo l'onere motivazionale del giudice.
- Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. è valutazione unitaria e complessiva; il giudice può esprimere un giudizio di equivalenza complessivo senza dettagliata quantificazione della incidenza delle attenuanti sulle singole fattispecie, e ciò non rende automaticamente illegale la determinazione della pena.
- In caso di contestazioni sulla confisca è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio quando il vizio riguarda la mancanza di presupposti giuridici e motivazionali per l'ablazione del bene.
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