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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27577/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato aveva acquistato, in un'asta pubblica comunale, un suolo edificatorio che risultava gravato da un vincolo geologico-morfologico e da un vincolo idrologico-idraulico, idonei a impedire o comunque a rendere molto onerosa l'edificabilità del terreno, poiché per edificare sarebbero stati necessari costosi studi e il parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune, pur conoscendo l'esistenza del vincolo, non lo avesse comunicato all'acquirente, violando i doveri di correttezza e buona fede, e lo aveva condannato al risarcimento del danno pari al prezzo pagato. La Corte d'appello ha invece riconosciuto la responsabilità dell'ente per omessa informazione nella fase delle trattative e fino alla conclusione del contratto, ma ha ridotto il risarcimento a Euro 10.000, ritenendo non provato dal danneggiato il pregiudizio effettivo subito: il vincolo idrologico-idraulico era infatti cessato nel 2015 e, per il residuo vincolo geologico-morfologico, non vi era inedificabilità assoluta ma solo relativa, superabile con uno studio di fattibilità. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1337, 1218, 2697 c.c., 112 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la responsabilità della P.A. e nel riparto dell'onere della prova, oltre a omettere la valutazione di prove documentali e testimoniali che dimostrerebbero il dolo dell'ente e il maggior danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità precontrattuale della P.A. non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva comunque fondato la decisione sulla mancata prova, da parte del danneggiato, del danno-conseguenza, elemento che deve essere provato dall'attore quale che sia la natura della responsabilità invocata. La seconda parte del motivo, diretta a contestare la valutazione delle prove, è stata considerata una critica non proponibile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato. Il ricorso è quindi stato rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità precontrattuale e sugli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione contrattuale della responsabilità e le conseguenze sul riparto dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita omessa pronuncia o mancata considerazione delle domande/prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa e alla corretta valutazione del materiale istruttorio

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie fondate su violazione di correttezza e buona fede nelle trattative, la qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale può non essere decisiva se il giudice decide la causa sulla base della sola mancata prova del danno-conseguenza.
  • Il danno risarcibile deve essere provato dal danneggiato anche quando sia accertata la violazione di obblighi informativi o di protezione; l'an della responsabilità non esonera dalla dimostrazione dell'effettivo pregiudizio subito.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito dell'istruttoria né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla maggiore o minore attendibilità o idoneità delle prove, se la motivazione è congrua.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una questione teorica non decisiva rispetto alla concreta motivazione adottata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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