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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento a) della determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, prot.-OMISSIS-2024, del 24 aprile 2024, notificata al ricorrente in pari data, con la quale non è stata accolta la istanza di conferimento preordinata all’autorizzazione a formalizzare richiesta di trasferimento per “situazioni straordinarie” presso un Reparto del Corpo sito nella provincia di Napoli, ex Capitolo VI della circolare -OMISSIS- del Comando Generale; b) ove necessario, del parere emesso dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Ufficio Comando – Sezione Personale, AA.GG. e AA.RR. prot. -OMISSIS-del 23 gennaio 2024; c) ove necessario, del parere emesso dal Comando Provinciale Palermo – Ufficio Comando – Sezione Personale, Prot. Soc. e AA.GG. prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2024; d) ove necessario, del parere emesso dal Comando Regionale Sicilia – Uff. Pers. AA.GG- Sez. AA.GG. prot. -OMISSIS-, del 26 marzo 2024; e) in ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Giustizia amministrativa202400893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione a formalizzare una richiesta di trasferimento per situazioni straordinarie presso un reparto della Guardia di Finanza nella provincia di Napoli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza che aveva respinto l’istanza di conferimento preordinata all’autorizzazione a richiedere il trasferimento per situazioni straordinarie, nonché i pareri degli uffici e comandi intervenuti nel procedimento. Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato che il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992. Il giudice ha rilevato che tale trasferimento era stato conseguito per una causa diversa da quella posta a fondamento dell’istanza originariamente denegata, qualificata come situazione straordinaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il trasferimento ottenuto aliunde ai sensi della legge n. 104/1992 ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sull’impugnazione del diniego relativo al diverso trasferimento per situazioni straordinarie, poiché il bene della vita perseguito era stato comunque conseguito. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito

    La sopravvenuta acquisizione del bene della vita perseguito con il ricorso determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • legge n. 104/1992

    Il trasferimento ottenuto ai sensi della legge n. 104/1992 costituisce la circostanza sopravvenuta che ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’originario diniego di trasferimento per situazioni straordinarie.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente consegue aliunde il bene della vita perseguito, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’atto originariamente impugnato e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’acquisizione del bene della vita per un titolo o presupposto diverso da quello dedotto nell’istanza originaria è comunque idonea a determinare l’improcedibilità, se rende sostanzialmente inutile la pronuncia sul diniego impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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