Sentenza n. 12284/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’inidoneità ed esclusione dal concorso finalizzato al reclutamento di n. 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri, indetto con bando pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 2 maggio 2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 12\6\2024: per l’annullamento della graduatoria del concorso finalizzato al reclutamento di n. 3.763 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, indetto con bando pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 2 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell'inidoneità, dell'esclusione o della graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione anche del carattere meramente processuale della pronuncia.
Atto impugnato: inidoneità ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri, nonché la successiva graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'inidoneità e l'esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale della procedura. Prima della decisione di merito, il TAR ha fissato la causa ai soli fini dell'acquisizione della dichiarazione di permanenza dell'interesse. La ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame dei motivi dedotti contro gli atti impugnati, perché il giudizio non conserva più una utilità concreta e attuale per il ricorrente.
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