Cassazione Penale, Sentenza n. 28076/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023; il motivo di cassazione era la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen., cioè censura sulla decisione di non sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con una meno gravosa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il Tribunale di Cosenza, il 12/6/2024, ha disposto la sostituzione della misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la liberazione del Perri; il Giudice della Cassazione ha inoltre osservato che la rinuncia al ricorso trasmessa dal difensore non era sottoscritta dal ricorrente e quindi non rilevante, ma ciò non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse. Nulla per le spese essendo l'inammissibilità dovuta a causa sopravvenuta
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Era la norma richiamata nella censura (violazione per motivi di diritto); il Collegio non ha esaminato il merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura con gli artt. 274 e 275; dal testo non emerge un'interpretazione di merito di questa norma da parte della Corte, essendo il ricorso dichiarato inammissibile
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura come norma relativa a questioni cautelari; non è stata resa un'interpretazione di merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse
art. 275 cod. proc. pen.
Come sopra: norma richiamata nella censura ma non oggetto di decisione sostanziale per sopravvenuta mancanza di interesse
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Applicata dal Giudice per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla sostituzione della misura cautelare richiesta
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.
Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; conferma che il procedimento è stato trattato secondo le modalità previste
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare richiesta rende in generale privo di interesse l'impugnazione relativa a quella specifica richiesta: il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- La rinuncia scritta al ricorso prodotta dal difensore, se non sottoscritta dal ricorrente o non sorretta da procura speciale, può non avere efficacia autonoma; tuttavia l'evento sostanziale (sostituzione della misura) prevale e determina comunque la perdita dell'interesse
- Se si ottiene durante il processo la misura cautelare desiderata (anche mediante provvedimento successivo) conviene comunicare tempestivamente la sopravvenuta mancanza di interesse e valutare la revoca formale del ricorso rispettando le formalità richieste
- In situazioni simili occorre verificare che la misura sostitutiva corrisponda esattamente all'oggetto dell'impugnazione: se la sostituzione non copre integralmente le richieste del ricorrente, l'interesse può persistere e l'impugnazione restare rilevante
- Le questioni di merito sollevate (es. violazioni di norme processuali) non vengono esaminate se il giudice rileva una causa sopravvenuta di estinzione dell'interesse; per ottenere una pronuncia sul punto è necessario che l'interesse sussista al momento della decisione
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