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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18201/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito una decisione favorevole, confermata in appello, che escludeva l'applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 nel calcolo della c.d. quota B della pensione, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il limite massimo della retribuzione pensionabile nella determinazione della quota B; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2938 c.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, ritenuta non proposta in primo grado. Il controricorrente ha resistito eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserito giudicato su una parte della decisione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'impugnazione di una statuizione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un certo effetto giuridico per riaprire la cognizione sull'intera statuizione. Nel merito ha accolto il primo motivo, ribadendo il principio secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31.12.1995, non deve essere considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. Ha ritenuto infondati i dubbi di legittimità costituzionale e di contrasto con la legge delega prospettati dalla parte resistente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    il massimale della retribuzione pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite non è stato espressamente abrogato e non è incompatibile con la disciplina successiva.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non esclude l'applicazione del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile nella quota B; si coordina con la disciplina speciale senza eliminarne il massimale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura del ricorrente riguardava la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per mancata proposizione in primo grado.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa inammissibilità dell'eccezione di prescrizione non sollevata tempestivamente.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per le deduzioni contenute nella memoria della parte resistente.

  • art. 38 Cost.

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la mancata corrispondenza piena tra contributi versati e prestazioni pensionistiche sia di per sé incostituzionale, purché sia պահպանita una ragionevole proporzionalità.

  • art. 76 Cost.

    i dubbi di eccesso di delega sono respinti, poiché la legge delega non imponeva l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo.

  • art. 2, comma 22, l. n. 335/1995

    la legge delega non ha ridefinito il massimale pensionabile in esame; ha solo indicato criteri per le aliquote contributive e la salvaguardia delle normative speciali per settori con peculiari caratteristiche.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota di pensione relativa a periodi di contribuzione maturati dopo il 31 dicembre 1992, per i lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, il tetto massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale resta applicabile se non vi è un'espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
  • La legge delega in materia previdenziale non può essere interpretata come fonte automatica di equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile, quando il testo delegante si limiti a fissare criteri generali di coordinamento e salvaguardi le discipline speciali di settore.
  • La diversa misura tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé lesiva degli artt. 3 e 38 Cost., purché il sistema mantenga un livello ragionevole di proporzionalità e continui a realizzare le finalità di protezione previdenziale.
  • L'impugnazione di una statuizione che colleghi a un fatto giuridicamente qualificato un certo effetto consente di riaprire la cognizione sull'intera statuizione, anche se le singole componenti logiche della decisione siano censurabili con motivi distinti.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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