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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03647/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo, ritenuto fondante e assorbente: annulla senza rinvio la sentenza del GIP perché il giudice non ha recepito la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria concordata tra le parti. Gli atti sono trasmessi al Gip del Tribunale di Lucca per il prosieguo; il secondo motivo è rimasto assorbito e non esaminato nel merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) difformità tra l'accordo di patteggiamento e la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., poiché il giudice ha omesso di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria come concordato dalle parti; si deduce violazione del principio di corrispondenza tra pena pattuita e pena applicata e l'impossibilità per il giudice di modificare l'accordo anziché rigettarlo; 2) illegittimità del raddoppio della sospensione della patente (da 6 a 12 mesi) motivato dall'appartenenza del veicolo a soggetto terzo, in contrasto con la giurisprudenza (Sez. Unite n. 46624/2015) che nega rilievo, ai fini della determinazione della durata della sospensione, alla circostanza che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La pronuncia deve rispettare la corrispondenza, per qualità e quantità, rispetto a quanto concordato; il giudice non può unilateralmente modificare l'accordo e, se non condivide la richiesta di conversione della pena, deve rigettarla.

  • art. 186 Cod. strada, comma 7 in relazione al comma 2 lett. c)

    Norma contestata nella fattispecie (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti); prevede tra le sanzioni la sospensione della patente. Nel caso specifico il Gip aveva applicato la sospensione in aumento per l'appartenenza del veicolo a terzi.

  • art. 187 Cod. strada, comma 7

    Richiamato dalla giurisprudenza (Sez. Unite n. 46624/2015) in tema di durata della sospensione della patente: la durata è compresa tra il minimo di sei mesi e il massimo di due anni e la circostanza che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto non incide sulla determinazione della durata.

  • art. 53 legge 24/11/1981 n. 689

    Disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva con sanzioni pecuniarie. In caso di richiesta concordata di sostituzione, il giudice deve verificarne l'ammissibilità e, se applicabile, concederla; non può sostituire con altra sanzione diversa da quella pattuita.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 46624 del 29/10/2015

    Principio richiamato secondo cui, ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente, non rileva che il veicolo utilizzato appartenga a soggetto estraneo; pertanto il raddoppio della durata basato su tale circostanza è illegittimo.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve rispettare esattamente l'accordo sulle sanzioni pattuite: se è stata chiesta la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e i presupposti sono verificati, il giudice deve concederla; se la conversione non è ammissibile deve rigettare l'istanza e non può modificare l'accordo.
  • La richiesta di sostituzione della pena è parte integrante e unitaria dell'accordo di patteggiamento; non è possibile per il giudice scindere o sostituire i termini del patto con una sanzione diversa da quella concordata.
  • Se il giudice non recepisce quanto pattuito, il rimedio in sede di legittimità può essere l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 444 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
  • In materia di sospensione della patente per reati della strada, la giurisprudenza di legittimità esclude che l'appartenenza del veicolo a terzi possa aggravare automaticamente la durata della sospensione; pertanto aumenti motivati solo da tale circostanza sono contestabili.
  • Le parti (imputato e PM) devono porre grande attenzione nella formulazione dell'accordo e registrare espressamente ogni richiesta di sostituzione o condizione, perché eventuali modifiche operate dal giudice possono determinare l'annullamento della decisione e la ripetizione del procedimento.

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