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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37949/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo dell'automezzo targa BS498RN, disposto nel contesto di indagini per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art. 309, comma 5 c.p.p., lamentando la mancata trasmissione del CD-ROM con le riprese video; (ii) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione rispetto all'eccezione formulata in udienza di perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame e quindi la convalida del sequestro preventivo. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., va trasmesso solo il materiale su cui si fonda il provvedimento impugnato; l'art. 309, comma 5 c.p.p. (termine e prescrizioni per il riesame delle misure personali) non si applica automaticamente al riesame dei sequestri. Inoltre, la mancata trasmissione del supporto informatico non è stata ritenuta ostativa perché il contenuto risultava richiamato e compendiato negli atti trasmessi. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude l'applicabilità del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, al riesame dei provvedimenti reali e ha precisato la natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 324 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmettere al tribunale cautelare gli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato; tale disposizione non rinvia all'art. 309 comma 5, quindi non impone la trasmissione di ogni ulteriore elemento a favore dell'indagato nel riesame dei sequestri

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede un termine per la trasmissione degli atti nel riesame delle misure coercitive personali; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia automaticamente applicabile al riesame dei provvedimenti di sequestro (misure reali)

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma citata come base per l'emissione del sequestro preventivo dell'automezzo; la Corte ha confermato la legittimità del sequestro in base agli atti trasmessi

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Norma sostanziale riferita al reato oggetto delle indagini, che ha giustificato l'adozione del sequestro preventivo dell'automezzo

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Comma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato violazioni di legge e carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondate tali censure

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione richiamati per l'enunciazione dei motivi nel ricorso; il ricorso era stato formulato nei termini previsti dall'articolo

Massime di principio

  • Nel riesame di provvedimenti di sequestro (misure reali) l'autorità procedente è tenuta a trasmettere al tribunale soltanto gli atti sui quali si fonda il provvedimento (art. 324 c.p.p.), non ogni elemento accessorio richiamato negli atti
  • La norma sull'ordinanza di trasmissione in 5 giorni (art. 309, comma 5) non si applica automaticamente al riesame dei sequestri: per i provvedimenti reali prevalgono le regole e i termini dettati dall'art. 324 c.p.p., la cui violazione ha natura meramente ordinatoria e non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura
  • La mancata trasmissione di supporti informatici o prove accessorie non è di per sé sufficiente a rendere illegittimo il provvedimento se il contenuto risulta comunque richiamato e compendiato negli atti effettivamente trasmessi
  • Se si ritiene che manchino atti essenziali su cui il sequestro si fonda, la parte deve evidenziare la specifica indispensabilità degli atti mancanti: censure generiche sulla mancata trasmissione di materiale accessorio sono, di regola, inefficaci
  • Il termine per la decisione nel riesame è rilevante (decorrente dalle regole di cui all'art. 324 e giurisprudenza delle Sezioni Unite): la tempestività della decisione può incidere sull'efficacia della misura, mentre i termini per la trasmissione degli atti hanno carattere ordinatorio

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