Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15122/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società e di altri soggetti indicati come controricorrenti, di un avviso di accertamento annullato dalla Commissione tributaria regionale per ritenuta nullità della delega conferita al funzionario che lo aveva sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dell'atto pur in presenza di sottoscrizione, mentre la norma sanziona la nullità solo in mancanza di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non erano necessari motivazione specifica e termine di efficacia nei termini richiesti per la delega di funzioni; in ogni caso, la motivazione era ricavabile da esigenze organizzative e il termine poteva coincidere con la durata dell'incarico del delegante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che la delega di firma prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce un mero decentramento burocratico interno, privo di autonoma rilevanza esterna, e che l'atto resta imputabile all'organo delegante. Da ciò ha tratto il principio per cui non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario, anche mediante ordini di servizio. Ha altresì distinto tale figura dalla delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che invece richiede atto scritto, motivato e a tempo determinato. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    La norma richiede la sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato direttivo delegato; la delega di firma non è soggetta ai requisiti di motivazione e termine propri della delega di funzioni.

  • art. 11, comma 1, lett. c e comma 4, Statuto Agenzia delle entrate

    È richiamato per spiegare che il potere del delegato nella delega di firma deriva dai poteri di direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000

    È citato come base dell'organizzazione interna gerarchica dell'ufficio, nell'ambito della quale opera la delega di firma.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione riguarda la delega di funzioni, non la delega di firma, e perciò i relativi requisiti di atto scritto, motivazione e termine non sono estensibili alla sottoscrizione delegata dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • La delega di firma nell'ambito dell'amministrazione finanziaria non comporta trasferimento di competenze sostanziali, ma soltanto un decentramento interno della sottoscrizione; l'atto resta imputato all'organo delegante.
  • Per la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato è sufficiente che la delega sia riconducibile all'organizzazione dell'ufficio e che il delegato sia identificabile per qualifica; non è necessaria l'indicazione nominativa del soggetto né un termine espresso di efficacia.
  • I requisiti di motivazione specifica e durata determinata previsti per la delega di funzioni non si applicano automaticamente alla delega di firma.
  • La nullità dell'avviso di accertamento non può essere affermata per il solo fatto che la sottoscrizione sia stata apposta da un funzionario delegato, se la delega è coerente con l'assetto organizzativo dell'ufficio e la sottoscrizione è comunque riferibile al potere del dirigente delegante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.