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Ordinanza

Ordinanza n. 1914/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’allontanamento scolastico per venti giorni e la richiesta di pagamento di € 9.777,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’istituto durante l’occupazione scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studente e genitori)

Prevale il privato

La controversia

I genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. La controversia riguardava, da un lato, la sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per venti giorni scolastici e, dall’altro, l’obbligo di pagamento di € 9.777,00 quale risarcimento dei danni cagionati all’istituto scolastico in occasione della sua occupazione da parte di una pluralità di studenti. Gli appellanti contestavano la legittimità delle determinazioni assunte dall’amministrazione scolastica, deducendo, quanto alla richiesta risarcitoria, l’assenza di una specifica indicazione del contributo causale individuale dello studente alla produzione dei danni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris con riguardo alla sanzione dell’allontanamento per venti giorni scolastici, rilevando che le motivazioni dell’ordinanza cautelare del TAR resistevano alle censure degli appellanti. Ha tuttavia ravvisato il fumus boni iuris in relazione alla richiesta di pagamento di € 9.777,00, poiché il provvedimento non indicava quale fosse stato il contributo causale apportato individualmente dallo studente all’effettivo verificarsi dei danni. L’appello cautelare è stato quindi accolto parzialmente: è stata sospesa l’efficacia della parte del provvedimento relativa all’obbligo di versamento della somma, mentre è stata respinta la domanda cautelare concernente l’allontanamento scolastico. Sotto il profilo del periculum in mora, il Consiglio di Stato ha fatto salvo l’obbligo dell’istituto di predisporre misure idonee a garantire la continuità dello studio autonomo dell’alunno, così da evitare un pregiudizio irreparabile al suo profitto. Sono state compensate le spese della fase cautelare ed è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • La richiesta amministrativa di imputare a un singolo studente il risarcimento dei danni verificatisi durante un’occupazione scolastica collettiva richiede l’indicazione e la motivazione del contributo causale individuale apportato dallo studente alla produzione del danno; in mancanza, sussiste fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare.
  • La responsabilità per danni verificatisi nell’ambito di una condotta collettiva non può essere affermata nei confronti del singolo sulla base della sola partecipazione alla presenza o all’occupazione, senza la specificazione del suo apporto causale all’evento dannoso.
  • La sospensione cautelare di una richiesta risarcitoria non comporta necessariamente la sospensione di una distinta sanzione disciplinare, quando per quest’ultima non sia ravvisabile il fumus boni iuris.
  • Quando l’allontanamento scolastico è mantenuto in sede cautelare, l’istituzione scolastica deve comunque predisporre misure idonee a garantire la continuità dello studio autonomo dell’alunno, evitando un pregiudizio irreparabile al suo profitto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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