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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18848/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico 2006 per la nomina di 22 dirigenti collocandosi al 165° posto. Successivamente il Ministero aveva assunto altri 66 dirigenti non mediante scorrimento della graduatoria, ma con nomine di esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 o tramite presunta mobilità da albi privi di qualifica dirigenziale. Messineo contestava la illegittimità di tali nomine e chiedeva di essere assunto per effetto dello scorrimento della graduatoria o, in subordine, il risarcimento del danno. Le domande erano state respinte in primo e secondo grado.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione con nota depositata il 29.4.2025; la rinuncia è stata comunicata alle controparti, che nel contesto di una definizione bonaria hanno dato atto di accettazione. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali. In applicazione dell'art. 391, u.c., c.p.c. la Corte si è astenuta dal decidere sulle spese di cassazione, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute o anticipate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, co. 6

    art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001

    La norma è richiamata nel ricorso come presunta base normativa per le nomine di esterni contestate; la Corte di cassazione non ha però effettuato alcuna pronuncia interpretativa o di legittimità sulla norma a causa dell'estinzione del giudizio

  • codice di procedura civile, art. 391, ultimo comma

    Applicato dalla Corte per esentare il giudice dalla pronuncia sulle spese della cassazione in caso di estinzione per rinuncia, con conseguente disposizione che le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute o anticipate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione provoca la declaratoria di estinzione del giudizio; in tal caso il giudice non decide sul merito delle questioni sottoposte.
  • È opportuno comunicare e, se possibile, documentare l'accettazione della rinuncia da parte delle controparti (ad es. in sede di definizione bonaria) per rendere operativa l'estinzione.
  • In caso di estinzione per rinuncia il giudice può astenersi dal decidere sulle spese di cassazione ai sensi dell'art. 391 u.c. c.p.c.; le spese restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate o sostenute.
  • La rinuncia impedisce di ottenere una pronuncia favorevole sul punto sostanziale; chi intende ottenere tutela effettiva dovrebbe evitare la rinuncia e proseguire il giudizio o concordare espressamente termini della transazione.
  • Nei casi di contestazione di nomine effettuate «fuori graduatoria» (es. richiamo all'art. 19 co.6 d.lgs. 165/2001) è importante conservare documentazione sulla procedura di scelta, sui criteri applicati e sulla qualifica effettiva dei soggetti mobilitati, poiché la discussione sostanziale richiede prova dettagliata delle irregolarità.
  • Se si mira a un accordo/definizione bonaria, è consigliabile prevedere espressamente l'accettazione dell'altra parte rispetto alla rinuncia e disciplinare le questioni delle spese per evitare incertezze successive.

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