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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5272/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (pena otto mesi). Denunciava due vizi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per presunta violazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché la notifica al difensore sarebbe stata eseguita senza aver effettuato un tentativo di notifica presso il nuovo indirizzo noto (Bulciago) recuperabile dall'ANPR; 2) violazione di legge perché la notifica via PEC al difensore non era stata accompagnata dalla copia tradotta in arabo, lingua comprensibile all'imputato, benché la traduzione fosse stata disposta dalla Corte territoriale e presente nel fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha confermato che, una volta accertata l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato o eletto (anche per temporanea assenza o per non agevole individuazione del luogo), è legittima la procedura di notificazione al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., senza ulteriori indagini sul nuovo indirizzo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la notifica via PEC al difensore, prevista dall'art. 83, comma 14, d.l. 18/2020 e provvedimenti collegati, si perfeziona con l'invio al difensore stesso che non necessita di copia tradotta, soprattutto se la traduzione è comunque presente nel fascicolo e l'imputato poteva prenderne conoscenza prima dell'udienza. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di questa norma.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura di notificazione al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile o la dichiarazione mancante o insufficiente; la Corte ha interpretato che la procedura può essere attivata anche in caso di temporanea assenza o non agevole individuazione del domicilio senza ulteriori accertamenti sull'irreperibilità.

  • art. 157 e art. 170 cod. proc. pen.

    Riferimenti richiamati per chiarire i diversi adempimenti a seconda dei casi: art. 170 relativo al tentativo di notifica tramite servizio postale; art. 157 relativo alle formalità richieste per la notificazione. La Corte ha distinto le ipotesi in cui sono necessari ulteriori accertamenti da quelle in cui l'esecuzione della notifica al difensore è legittima.

  • art. 83, comma 14, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. L. 24 aprile 2020 n. 27

    Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

    La norma consente la notificazione via PEC al difensore come modalità idonea ed efficace durante l'emergenza pandemica; la Corte ne ha dedotto che, per la notifica al difensore via PEC, non è richiesta la copia tradotta dell'atto in lingua comprensibile all'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017 e Sezioni Unite sentenza 25/11/2021)

    Richiamate per confermare il principio consolidato secondo cui l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato si integra anche con la temporanea assenza o difficoltà di individuazione del luogo e che, in tali ipotesi, la notifica al difensore è legittima senza ulteriori indagini o adempimenti.

Massime di principio

  • La notificazione prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore è legittima quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione senza che sia necessario rintracciare un nuovo indirizzo se non precedentemente comunicato dall'imputato.
  • Il tentativo di notifica tramite servizio postale non riuscito per irreperibilità può integrare l'ipotesi di notifica divenuta impossibile ai fini dell'art. 161, comma 4, c.p.p., legittimando la consegna al difensore.
  • La notificazione via PEC al difensore, prevista dalle norme emergenziali (art. 83 comma 14 d.l. 18/2020 e successive proroghe), si perfeziona con l'invio all'indirizzo PEC del difensore e non richiede che l'atto sia allegato nella lingua madre dell'imputato; è sufficiente che la traduzione sia disponibile nel fascicolo processuale o che l'imputato possa prenderne conoscenza prima dell'udienza.
  • Se la procedura di notificazione è stata eseguita secondo le forme previste dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata, le censure sulla presunta inutilità di accertamenti aggiuntivi sull'irreperibilità sono difficili da accogliere.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve ricevere tempestivamente gli atti via PEC e informare il cliente; l'imputato, quando cambia domicilio, ha l'onere di comunicarlo per evitare che si applichino le procedure previste per il domicilio eletto o dichiarato.

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