Direttiva 2009/1
Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009 , che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo puntuale la direttiva 2005/64/CE per precisare i criteri di verifica della conformità dei veicoli ai requisiti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. L’intervento introduce obblighi più dettagliati per il costruttore nella valutazione preliminare, con riferimento agli accordi contrattuali con i fornitori, alle procedure di controllo della catena di approvvigionamento e ai sistemi di garanzia della qualità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 3 febbraio 2010 e applicarle dal 4 febbraio 2010. Dal 1° gennaio 2012, in caso di mancato rispetto dei requisiti, devono rifiutare l’omologazione CE o nazionale per i nuovi tipi di veicoli.
Adeguamento tecnico della direttiva 2005/64/CE sulle condizioni di omologazione dei veicoli a motore in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della procedura di omologazione CE/nazionale dei nuovi tipi di veicoli a motore disciplinata dalla direttiva 2005/64/CE, con particolare riguardo alla verifica preliminare del costruttore e ai rapporti contrattuali della catena di fornitura. Rileva per i costruttori di veicoli e per i loro fornitori, nonché per le autorità competenti incaricate di valutare la conformità. La disciplina opera nel contesto del SEE e incide sulle decisioni di omologazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 in caso di mancato rispetto dei requisiti.
Adeguamento tecnico della direttiva 2005/64/CE sulla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli
La direttiva interviene come modifica tecnica della direttiva 2005/64/CE, nell’ambito della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore. L’obiettivo è precisare le modalità con cui il costruttore deve dimostrare, nella valutazione preliminare, il rispetto dei requisiti ambientali connessi alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, in particolare lungo la catena di fornitura.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la direttiva 2005/64/CE è una direttiva particolare adottata nell’ambito della procedura di omologazione CE definita dalla direttiva 70/156/CEE. La modifica si rende necessaria per stabilire norme dettagliate di verifica della conformità dei materiali impiegati nella costruzione del veicolo alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di consentire alle autorità competenti di verificare l’esistenza di accordi contrattuali tra costruttore e fornitori e la corretta comunicazione delle relative prescrizioni.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda la fase di valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, con impatto sui costruttori di veicoli e sui loro fornitori. Le nuove prescrizioni incidono sulle verifiche svolte dalle autorità competenti nell’ambito dell’omologazione CE e nazionale di nuovi tipi di veicoli a motore, per i profili attinenti alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.
Obblighi introdotti per il costruttore
Con la modifica dell’allegato IV, il costruttore deve innanzitutto dimostrare che la conformità ai requisiti della direttiva 2000/53/CE è garantita dagli accordi contrattuali con i fornitori. In secondo luogo, deve definire procedure idonee a:
- comunicare le prescrizioni applicabili al personale e a tutti i fornitori;
- monitorare e garantire il rispetto delle prescrizioni da parte dei fornitori;
- raccogliere i dati pertinenti lungo l’intera catena di approvvigionamento;
- controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
- reagire adeguatamente quando i dati raccolti evidenziano una mancata conformità.
Garanzia della qualità
Per adempiere ai requisiti sopra descritti, il costruttore, d’accordo con l’organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 oppure a un altro programma di garanzia della qualità. La direttiva lascia quindi un margine di scelta sullo strumento di qualità, purché sia accettato dall’autorità competente e idoneo a dimostrare la conformità richiesta.
Effetti del mancato rispetto
Dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 2005/64/CE come modificate. Il rifiuto deve essere motivato dai profili di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro e non oltre il 3 febbraio 2010 e applicarle dal 4 febbraio 2010. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Rapporto con altri atti dell’Unione
La direttiva si colloca in rapporto diretto con la direttiva 2005/64/CE, che modifica, e con la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. Sul piano procedurale, richiama la direttiva 70/156/CEE per il quadro generale dell’omologazione dei veicoli. Il contenuto è adottato secondo il parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico – veicoli a motore.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2005/64/CE
L’articolo 1 inserisce un nuovo paragrafo 4 nell’allegato IV, specificando gli elementi della valutazione preliminare di cui all’articolo 6 della direttiva 2005/64/CE. Il costruttore deve dimostrare che la conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori; deve inoltre predisporre procedure per comunicare le prescrizioni al personale e ai fornitori, monitorare il rispetto delle prescrizioni, raccogliere dati lungo la catena di approvvigionamento, verificare le informazioni ricevute e reagire a eventuali indizi di non conformità.
Sistema di garanzia della qualità
Ai fini della dimostrazione di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell’allegato IV modificato, il costruttore, d’accordo con l’organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 oppure a un altro programma di garanzia della qualità.
Conseguenza del mancato rispetto: rifiuto dell’omologazione
L’articolo 2 prevede che, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 2005/64/CE come modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri rifiutino, per motivi relativi alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, di concedere l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 3 febbraio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 4 febbraio 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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