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direttiva

Direttiva 2009/2

Direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009 , recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l'allegato I della direttiva 67/548/CEE per allineare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di numerose sostanze pericolose al progresso tecnico e scientifico. Le modifiche consistono nella sostituzione di alcune voci, nell'inserimento di nuove voci e nella soppressione di altre, con aggiornamento delle classi di rischio, delle frasi R/S e, per molti preparati, di soglie di concentrazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1° giugno 2009.

Trentunesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, imballaggio ed ეტichettatura delle sostanze pericolose, con aggiornamento, inserimento e soppressione di voci di sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze chimiche elencate e classificate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, nonché ai preparati contenenti tali sostanze quando sono previste soglie di concentrazione specifiche. Riguarda l'adeguamento delle classificazioni armonizzate, dell'etichettatura e dei limiti di concentrazione per numerose sostanze pericolose, incluse sostanze esistenti e nuove, gruppi di sostanze e alcune sostanze/composti del nichel, del cobalto, del mercurio, dello stagno, dei pesticidi e di altri composti chimici. Non introduce un ambito territoriale materiale autonomo, ma impone agli Stati membri di recepire le modifiche nell'ordinamento nazionale entro il termine fissato; è testo rilevante ai fini del SEE.

Trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose

La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico della disciplina UE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Il suo scopo è adeguare l'allegato I della direttiva 67/548/CEE alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, attraverso la revisione di numerose voci dell'elenco armonizzato delle sostanze pericolose.

Obiettivi e finalità

La finalità è assicurare che la classificazione e l'etichettatura delle sostanze riflettano il progresso tecnico, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, e con l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. I considerando evidenziano che le classificazioni devono essere continuamente riviste alla luce di nuove conoscenze scientifiche e che, per alcune famiglie di sostanze, è ammissibile il ricorso a metodi di raggruppamento e read-across.

In particolare, per i composti del nichel la direttiva richiama una metodologia basata sulla solubilità in acqua come criterio iniziale per stimare biodisponibilità dello ione Ni(2+) e tossicità sistemica. Il testo chiarisce che il read-across è giustificato tra sostanze con simile solubilità e che le classificazioni dovranno essere riesaminate in funzione di eventuali nuove evidenze scientifiche, incluse le discussioni future in sede IARC/OMS sulla cancerogenicità delle sostanze a base di nichel.

Ambito di applicazione

L'atto modifica l'allegato I della direttiva 67/548/CEE, cioè l'elenco delle sostanze pericolose con relativa classificazione armonizzata. L'ambito materiale comprende:

  • sostanze singole identificate da numero CE e numero CAS;
  • gruppi di sostanze e famiglie chimiche omogenee;
  • preparati, per i quali sono indicati specifici limiti di concentrazione che determinano la classificazione del miscuglio.

L'effetto pratico riguarda operatori economici, fabbricanti, importatori e utilizzatori che immettono sul mercato o impiegano le sostanze elencate. Sono interessati anche i soggetti che devono etichettare e classificare i preparati contenenti tali sostanze secondo le soglie indicate. Il testo ha rilevanza ai fini del SEE.

Struttura dell'intervento normativo

La direttiva opera sull'allegato I della direttiva 67/548/CEE in tre modi:

  • sostituisce le voci corrispondenti all'allegato 1A;
  • inserisce le nuove voci contenute nell'allegato 1B;
  • sopprime le voci elencate nell'allegato 1C.

Il risultato è un aggiornamento puntuale dell'elenco armonizzato di sostanze pericolose, con modifiche a classificazioni, etichettatura, frasi di rischio e, ove previsti, consigli di prudenza e limiti di concentrazione.

Contenuti tecnici principali delle classificazioni

L'allegato 1A comprende numerose sostanze già presenti nell'allegato I, per le quali vengono aggiornate o precisate classificazioni e soglie. Tra i nuclei più rilevanti figurano:

  • composti del nichel, con numerose voci classificate come carcinogene, mutagene, tossiche per la riproduzione e pericolose per l'ambiente;
  • composti del cobalto e del mercurio;
  • composti dell'arsenico e del selenio;
  • composti dello stagno, compresi tributilstagno e trifenilstagno;
  • sostanze fitosanitarie e industriali come diuron, mancozeb, maneb, malation, fosfato di tris(2-cloroetile), fosfuro di metile, ossido di etilene, bis(clorometil) etere, N-metil-2-pirrolidone, nitrilotriacetato di trisodio, diisobutil ftalato, clodinafop-propargil, ciprodinil, clotianidina, chetoconazolo, metconazolo e molte altre.

In numerose voci sono riportate soglie di concentrazione che determinano l'eventuale classificazione del preparato finale, con variazioni della combinazione di frasi R e simboli di pericolo al variare della percentuale della sostanza. Ciò assume rilievo pratico per la formulazione, l'etichettatura e la SDS dei miscugli.

Compiti degli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 contiene l'obbligo di trasposizione. Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° giugno 2009 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
  • comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento. È previsto che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla discrezionalità nazionale.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri, destinatari dell'atto ai sensi dell'articolo 4, devono poi assicurare il recepimento entro il termine del 1° giugno 2009.

Profili di interesse pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per:

  • verifica della corretta classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati immessi sul mercato;
  • adeguamento delle schede di dati di sicurezza, dell'etichettatura e dei processi di compliance;
  • controllo dei limiti di concentrazione che fanno scattare classificazioni più severe nei miscugli;
  • monitoraggio degli effetti del recepimento nazionale e delle eventuali sanzioni interne collegate alla disciplina delle sostanze pericolose.

Il contenuto della direttiva è integralmente tecnico e di aggiornamento: non crea un nuovo regime generale, ma raffina e sostituisce voci dell'elenco armonizzato in funzione del progresso scientifico e della coerenza del sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE mediante: sostituzione delle voci corrispondenti all'allegato 1A della direttiva 2009/2/CE; inserimento, nello stesso ordine, delle voci dell'allegato 1B; soppressione delle voci dell'allegato 1C. Il contenuto sostanziale consiste nell'aggiornamento della classificazione ed etichettatura armonizzate di numerose sostanze, con indicazione delle classi di pericolo, delle frasi di rischio (R), dei consigli di prudenza (S) e, ove previsto, dei limiti di concentrazione per i preparati.

Base scientifica e criteri di armonizzazione

Dai considerando emerge che l'aggiornamento si fonda sull'articolo 4, paragrafo 3, e sull'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, che prevedono criteri e procedura per la classificazione armonizzata. La direttiva richiama l'uso di dati provenienti da fonti diverse, incluse relazioni struttura-attività convalidate e giudizi di esperti, e giustifica in particolare il raggruppamento e il read-across per i composti del nichel sulla base della solubilità in acqua e della biodisponibilità dello ione Ni(2+).

Classificazioni e limiti di concentrazione per specifiche sostanze

Numerose voci dell'allegato I vengono aggiornate con classificazioni di pericolo, etichettature e, in vari casi, limiti di concentrazione per i preparati. Tra le sostanze oggetto di classificazione figurano, a titolo esemplificativo, composti del nichel e del cobalto, dicromato di sodio, composti dell'arsenico, mercurio, perclorato di ammonio, prodotti fitosanitari e diverse sostanze organiche e inorganiche. Per alcuni gruppi sono previste classificazioni in funzione della concentrazione della sostanza nel preparato, con soglie specifiche e conseguente modifica della classificazione e dell'etichettatura.

Disposizioni nazionali di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° giugno 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseclassificazione chimicaetichettaturasicurezza dei prodotti chimiciambiente

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