Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/121

Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde la precedente disciplina sulle denominazioni del settore tessile per garantire regole uniformi nel mercato interno. Stabilisce denominazioni armonizzate delle fibre, criteri di composizione percentuale, obblighi di etichettatura e contrassegno, regole speciali per alcuni prodotti e deroghe per categorie escluse o soggette a etichettatura globale. Prevede inoltre metodi di analisi, controlli di conformità, poteri della Commissione per l’adeguamento tecnico degli allegati e il termine di recepimento delle direttive abrogate richiamate nell’allegato VI, parte B.

Rifusione della disciplina UE sulle denominazioni, composizione, etichettatura e controllo dei prodotti tessili, con armonizzazione delle fibre tessili e delle regole di informazione al consumatore.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti tessili immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione, durante il ciclo industriale e nelle operazioni di distribuzione, nonché a taluni prodotti assimilati ai tessili quando la componente tessile è essenziale o espressamente qualificata. Restano esclusi i prodotti destinati all’esportazione verso paesi terzi, quelli in transito sotto controllo doganale, quelli importati per traffico di perfezionamento attivo e quelli dati in lavorazione senza cessione a titolo oneroso a lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Direttiva 2008/121/CE sulle denominazioni del settore tessile

La direttiva rifonde la disciplina UE sulle denominazioni, la composizione e l’etichettatura dei prodotti tessili, con l’obiettivo di eliminare ostacoli al mercato interno derivanti da regole nazionali divergenti. Il testo armonizza le denominazioni delle fibre, le modalità di indicazione della composizione e i controlli di conformità, lasciando agli Stati membri margini di attuazione soprattutto su lingua, modalità di vendita e misure pratiche di informazione al consumatore.

Finalità e logica della disciplina

La direttiva parte dall’esigenza di sostituire la direttiva 96/74/CE, più volte modificata, con un testo unico e più chiaro. Il considerando sottolinea che differenze nazionali su denominazione, composizione ed etichettatura dei tessili ostacolerebbero il funzionamento del mercato interno; per questo è necessario un quadro uniforme che consenta ai prodotti tessili di circolare sulla base di regole comuni.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che i prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno solo se conformi alla direttiva. La disciplina si applica ai prodotti tessili in qualsiasi fase del ciclo produttivo e distributivo, quindi anche prima della trasformazione. Restano esclusi:

  • i prodotti destinati all’esportazione verso paesi terzi;
  • i prodotti introdotti in transito sotto controllo doganale;
  • i prodotti importati per traffico di perfezionamento attivo;
  • i prodotti dati in lavorazione senza cessione a titolo oneroso a lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

L’articolo 2 amplia poi il campo ai prodotti assimilati ai tessili, in particolare quelli con almeno l’80 % in peso di fibre tessili, alcuni tessuti e rivestimenti con parti tessili almeno all’80 % e i prodotti tessili incorporati in altri prodotti quando ne sia specificata la composizione.

Definizioni e denominazioni armonizzate

L’articolo 2 contiene le definizioni di "prodotti tessili" e "fibre tessili". Il primo concetto include prodotti allo stato grezzo, semilavorato, finito o confezionato, purché esclusivamente composti di fibre tessili. Il secondo include sia le fibre tradizionali sia lamelle o tubi in materiale idoneo all’uso tessile, entro il limite di larghezza apparente di 5 mm.

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per le denominazioni ufficiali delle fibre. L’uso di tali denominazioni è riservato alle fibre corrispondenti; è vietato impiegarle per altre fibre, anche in forma di aggettivo o radice, e in qualsiasi lingua. È inoltre vietato usare la denominazione "seta" per indicare semplicemente la forma o la presentazione di fibre tessili in filo continuo.

Regole sulla composizione: prodotti monofibra, misti e lana

L’articolo 4 prevede che solo un prodotto composto interamente da una stessa fibra possa essere qualificato come 100 %, "puro" o "tutto". È ammessa una tolleranza di fibre estranee fino al 2 % in peso, purché giustificata da motivi tecnici e non dovuta ad aggiunta sistematica; la tolleranza sale al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

L’articolo 5 disciplina la denominazione di "lana vergine" e gli altri nomi elencati nell’allegato II. La lana può essere qualificata in tal modo solo se la fibra non è mai stata incorporata in un prodotto finito e non ha subito trattamenti o lavorazioni diverse da quelle necessarie per il prodotto. In deroga, la denominazione può essere usata per una miscela se:

  • tutta la lana nella miscela soddisfa i requisiti della lana vergine;
  • la lana rappresenta almeno il 25 % del peso totale della miscela;
  • nelle mischie intime la lana è mischiata con una sola altra fibra.

In tal caso l’indicazione della composizione percentuale completa diventa obbligatoria. La tolleranza di impurità fibrose è limitata allo 0,3 %.

L’articolo 6 disciplina i prodotti composti da due o più fibre. Se una fibra rappresenta almeno l’85 % del peso totale, il prodotto può essere designato con la denominazione della fibra seguita dalla percentuale, con la formula "minimo 85 %" o con la composizione completa. Se nessuna fibra raggiunge l’85 %, devono essere indicate almeno due fibre in percentuale maggiore, con le altre in ordine decrescente di peso. Le fibre che ciascuna incidono per meno del 10 % possono essere raggruppate come "altre fibre"; se si indica espressamente una fibra sotto il 10 %, occorre la composizione percentuale completa.

Sono poi previste regole speciali per:

  • il prodotto con ordito di puro cotone e trama di puro lino, denominabile "misto lino" se il lino è almeno il 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, con obbligo di precisare "Ordito puro cotone-trama puro lino";
  • le composizioni difficili da precisare, per cui sono ammesse le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

Per i prodotti destinati al consumatore finale, sono previste ulteriori tolleranze:

  • fino al 2 % di fibre estranee, o 5 % per il ciclo cardato, se tecnicamente giustificate;
  • una tolleranza di fabbricazione del 3 % tra percentuali dichiarate e risultanti dall’analisi.

Il cumulo delle tolleranze è limitato e ammesso solo se le fibre estranee constatate sono della stessa natura chimica di una o più fibre indicate in etichetta. Per prodotti particolari possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali, con adeguata giustificazione del fabbricante e immediata informazione alla Commissione da parte degli Stati membri.

Fibre decorative, antistatiche ed elementi esclusi dal calcolo

L’articolo 7 consente di non menzionare, entro certi limiti, le fibre visibili e isolabili impiegate per mero effetto decorativo, fino al 7 % del peso del prodotto finito, e le fibre antistatiche, fino al 2 %. Per i prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali si calcolano separatamente sul peso dell’ordito e della trama.

L’articolo 12 elenca poi gli elementi da escludere dal calcolo delle percentuali fibrose, tra cui:

  • parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture non integranti il prodotto;
  • accessori, ornamenti, nastri non elastici e fili/nastri elastici aggiunti solo in punti specifici;
  • per alcune categorie, supporti, rinforzi, fili da cucito e di unione, imbottiture non isolanti e fodere;
  • materie grasse, leganti, cariche, appretti e prodotti di impregnazione.

In assenza di disposizioni UE specifiche, gli Stati membri devono evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

Etichettatura, contrassegni e informazioni commerciali

L’articolo 8 impone che i prodotti tessili siano etichettati o contrassegnati in ogni fase di commercializzazione del ciclo industriale e commerciale. Per i prodotti non offerti al consumatore finale o consegnati a enti pubblici, etichette e contrassegni possono essere sostituiti o integrati da documenti commerciali di accompagnamento.

Le denominazioni e le indicazioni sulla composizione devono comparire chiaramente nei documenti commerciali; sono escluse abbreviazioni nei contratti, fatture e distinte di vendita, salvo l’uso di un codice meccanografico se il significato è riportato nello stesso documento. Nella vendita al consumatore le informazioni devono essere riportate con caratteri ugualmente visibili e leggibili, in cataloghi, prospetti, imballaggi, etichette e contrassegni.

Se un marchio o una ragione sociale contiene una denominazione tessile armonizzata o confondibile con essa, deve essere immediatamente accompagnato dalle informazioni obbligatorie sulla composizione. Gli Stati membri possono inoltre imporre che le etichette siano redatte anche nella lingua nazionale. Per piccole unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la facoltà linguistica può essere esercitata solo sull’etichettatura globale dei contenitori; le singole unità possono essere etichettate in qualsiasi lingua dell’Unione, salvo casi particolari dell’allegato IV, punto 18.

L’articolo 8, paragrafo 5, tutela la libertà di utilizzare qualificativi o menzioni diversi da quelli armonizzati, purché conformi agli usi leali di commercio.

Prodotti composti da più parti e settori speciali

L’articolo 9 contiene regole specifiche per prodotti con più parti a diversa composizione fibrosa, prevedendo in linea generale l’indicazione della composizione di ciascuna parte. Le parti inferiori al 30 % del peso totale non devono essere etichettate, salvo le fodere principali.

Sono previste disposizioni dettagliate per:

  • articoli di corsetteria, con distinzione tra reggiseni, guaine e guaine intere;
  • prodotti sottoposti a procedimento di corrosione;
  • prodotti ricamati;
  • fili con anima e rivestimento di fibre diverse;
  • prodotti di velluto, felpa o simili;
  • rivestimenti per pavimenti e tappeti, per i quali può bastare l’indicazione dello strato di usura.

Deroghe: prodotti esenti ed etichetta globale

L’articolo 10 introduce deroghe importanti. I prodotti elencati nell’allegato III non sono soggetti all’obbligo di etichettatura o stampigliatura, salvo che etichette, denominazioni, marchi o ragioni sociali contengano riferimenti alle denominazioni armonizzate in modo principale o confondibile.

I prodotti elencati nell’allegato IV, se dello stesso tipo e composizione, possono essere presentati alla vendita con un’etichetta globale contenente le informazioni sulla composizione. Per i prodotti venduti a metraggio, l’etichetta può figurare solo sulla pezza o sul rotolo. Gli Stati membri devono comunque assicurare che il consumatore possa effettivamente conoscere la composizione.

L’allegato III include, tra gli altri, numerosi articoli di uso speciale, articoli monouso, articoli tecnici, di protezione o di sicurezza, vele e bandiere. L’allegato IV riguarda, tra gli altri, canovacci, strofinacci, passamaneria, cinture, bavaglini, fili per cucito in piccole unità e alcuni spaghi, corde e funi.

Controlli, analisi e tassi convenzionali

L’articolo 13 stabilisce che i controlli di conformità si effettuano secondo i metodi di analisi previsti da direttive speciali. Le percentuali fibrose sono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra i tassi convenzionali dell’allegato V, dopo l’eliminazione degli elementi di cui all’articolo 12.

L’allegato V contiene i tassi convenzionali per ciascuna fibra, distinti in taluni casi tra fibre cardate, pettinate, filamenti e fibre non continue. Il considerando 12 chiarisce inoltre che, in caso di dubbio sulla natura cardata o pettinata del prodotto contenente lana e/o peli, i laboratori possono applicare un tasso convenzionale unico del 17 %.

Libera circolazione e rapporti con altri regimi giuridici

L’articolo 14 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione dei prodotti tessili conformi per ragioni attinenti alle denominazioni o alle indicazioni di composizione. La norma non pregiudica tuttavia la normativa nazionale in materia di proprietà industriale e commerciale, indicazioni di provenienza, denominazioni d’origine e concorrenza sleale.

Poteri della Commissione e procedura di comitato

L’articolo 15 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato I e l’allegato V al progresso tecnico e di fissare nuovi metodi di analisi quantitativa per le mischie binarie e ternarie, diversi da quelli delle direttive 96/73/CE e 73/44/CEE. Queste misure, essendo dirette a modificare elementi non essenziali della direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo dell’articolo 16, paragrafo 2.

L’articolo 16 prevede l’assistenza di un comitato già istituito sulla base della direttiva 96/73/CE e richiama le regole della decisione 1999/468/CE.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’articolo 17 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione. L’articolo 18 abroga la direttiva 96/74/CE, mantenendo però salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione delle direttive richiamate nell’allegato VI, parte B. La tavola di concordanza dell’allegato VII consente di leggere i riferimenti alla direttiva abrogata come riferimenti alla presente direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. La direttiva, in quanto atto di armonizzazione, vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, mentre la forma e i mezzi di trasposizione restano affidati alle scelte nazionali. I termini di attuazione delle precedenti modifiche della direttiva 96/74/CE sono quelli indicati nell’allegato VI, parte B.

Disposizioni principali

Obiettivo e campo di applicazione

L’articolo 1 subordina l’immissione sul mercato interno dei prodotti tessili alla conformità alla direttiva. L’articolo 1, paragrafo 2 esclude dall’ambito i prodotti destinati all’esportazione, quelli in transito sotto controllo doganale, quelli importati per perfezionamento attivo e quelli lavorati senza cessione a titolo oneroso per conto terzi.

Definizioni e prodotti assimilati

L’articolo 2 definisce "prodotti tessili" e "fibre tessili" e include tra i prodotti soggetti alla direttiva anche quelli contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili, taluni tessuti e rivestimenti con parti tessili almeno all’80 %, e i prodotti tessili incorporati in altri prodotti quando ne sia specificata la composizione.

Denominazioni delle fibre e uso riservato

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per le denominazioni e descrizioni delle fibre e ne riserva l’uso alle fibre corrispondenti. È vietato usare tali denominazioni per altre fibre, anche come aggettivo o radice, in qualsiasi lingua, e non è consentito usare "seta" per indicare la forma o presentazione di fibre tessili in filo continuo.

Qualificazioni "100 %", "puro" e tolleranze

L’articolo 4 consente qualificazioni come 100 %, "puro" o "tutto" solo per prodotti composti interamente da una stessa fibra. È ammessa una tolleranza di altre fibre fino al 2 % in peso, se tecnicamente giustificata e non sistematica, elevata al 5 % per prodotti del ciclo cardato.

Regole speciali per la lana vergine

L’articolo 5 disciplina le denominazioni dell’allegato II per la lana vergine e i casi in cui possono essere usate per una miscela: lana conforme ai requisiti del paragrafo 1, almeno 25 % in peso della miscela, e per mischie intime soltanto con un’altra fibra. In tali casi è obbligatoria l’indicazione completa della composizione percentuale. La tolleranza di impurità fibrose è limitata allo 0,3 %.

Composizione di prodotti misti e tolleranze

L’articolo 6 disciplina i prodotti con due o più fibre: se una fibra raggiunge almeno l’85 %, il prodotto può essere designato con la denominazione della fibra e la percentuale, oppure con "minimo 85 %", oppure con la composizione completa. Se nessuna fibra raggiunge l’85 %, vanno indicate almeno due fibre principali con le rispettive percentuali, oltre alle altre fibre in ordine decrescente; si prevede la formula "altre fibre" per quelle sotto il 10 % e l’obbligo di composizione completa quando si indica una fibra sotto il 10 %. Sono previste regole specifiche per il "misto lino" e tolleranze di fabbricazione del 2/5 % e del 3 %, oltre a casi eccezionali con tolleranze superiori previa giustificazione e informazione immediata alla Commissione.

Fibre decorative e antistatiche

L’articolo 7 esclude dall’indicazione percentuale, entro limiti fissati, le fibre visibili e isolabili a mero effetto decorativo fino al 7 % del prodotto finito e le fibre antistatiche fino al 2 %; per i prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 i limiti si calcolano separatamente su trama e ordito.

Etichettatura, contrassegno e informazioni commerciali

L’articolo 8 impone l’etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili in ogni operazione di commercializzazione. I documenti commerciali possono sostituire o integrare etichette e contrassegni per prodotti non destinati al consumatore finale o consegnati a soggetti pubblici. Le denominazioni e composizioni devono essere chiaramente indicate nei documenti commerciali; l’uso di abbreviazioni è escluso salvo codice meccanografico esplicitato. Nella vendita al consumatore le informazioni devono essere leggibili, visibili e separate da altre indicazioni, con regole specifiche per marchi, ragioni sociali e lingua nazionale.

Prodotti composti da più parti e casi speciali

L’articolo 9 impone l’indicazione della composizione fibrosa di ciascuna parte nei prodotti con parti a diversa composizione, salvo parti sotto il 30 % del peso totale, eccettuate le fodere principali. Prevede regole particolari per articoli di corsetteria, prodotti corrosi, ricamati, fili con anima e rivestimento, velluti/felpe e rivestimenti per pavimenti e tappeti.

Deroghe all’etichettatura e etichetta globale

L’articolo 10 esonera dall’etichetta o stampigliatura i prodotti dell’allegato III, salvo che marchi, denominazioni o ragioni sociali creino richiamo alle fibre armonizzate. I prodotti dell’allegato IV possono essere presentati con etichetta globale se dello stesso tipo e composizione; per i prodotti venduti a metraggio l’etichetta può figurare sulla pezza o sul rotolo. Gli Stati membri devono garantire che il consumatore possa effettivamente conoscere la composizione.

Prevenzione della confusione e elementi esclusi dal calcolo

L’articolo 11 impone agli Stati membri di adottare misure per evitare che le informazioni di mercato confondano con le denominazioni e menzioni armonizzate. L’articolo 12 elenca gli elementi da non considerare nel calcolo delle percentuali fibrose, tra cui parti non tessili, accessori, rinforzi, supporti, certi fili e trattamenti, nonché materie grasse, leganti, appretti e prodotti di impregnazione.

Controlli di conformità e metodi di analisi

L’articolo 13 affida i controlli di conformità ai metodi di analisi stabiliti da direttive specifiche e impone l’uso dei tassi convenzionali dell’allegato V, previa eliminazione degli elementi dell’articolo 12. Le direttive speciali devono precisare i metodi di campionamento e analisi negli Stati membri.

Libera circolazione e rapporti con altre norme

L’articolo 14 vieta agli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato dei prodotti conformi per ragioni attinenti a denominazioni o indicazioni di composizione, senza pregiudizio per le norme nazionali su proprietà industriale e commerciale, indicazioni di provenienza, denominazioni d’origine e concorrenza sleale.

Poteri della Commissione e comitologia

L’articolo 15 attribuisce alla Commissione il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e V e di stabilire nuovi metodi di analisi quantitativa per mischie binarie e ternarie. Le misure che modificano elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

L’articolo 17 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne di recepimento. L’articolo 18 abroga la direttiva 96/74/CE, fatti salvi i termini di attuazione richiamati nell’allegato VI, parte B, e la tavola di concordanza dell’allegato VII. L’articolo 19 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è destinata agli Stati membri ai sensi dell’articolo 20.

Come è indicizzato

Materiemercato internoetichettatura dei prodottidiritto industriale e commercialetutela dei consumatoriconcorrenza leale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.