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Direttiva 2008/122

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 , sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna e sostituisce la direttiva 94/47/CE per rafforzare la tutela dei consumatori nel settore della multiproprietà e dei prodotti turistici analoghi di lungo periodo. Introduce obblighi informativi precontrattuali e contrattuali più dettagliati, un diritto di recesso armonizzato di 14 giorni, un divieto di acconti durante il periodo di recesso e regole specifiche per i contratti di rivendita, scambio e accessori. Prevede inoltre sanzioni efficaci, strumenti di ricorso e norme per assicurare l’efficacia della tutela anche nei casi transnazionali.

Tutela dei consumatori per multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

Ambito di applicazione

Si applica alle transazioni commerciali da operatore a consumatore relative alla commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e di prodotti per le vacanze di lungo termine, nonché ai contratti di scambio dei diritti derivanti dalla multiproprietà. Restano impregiudicate alcune discipline nazionali, in particolare i rimedi generali del diritto dei contratti, le regole su registrazione e trasferimento di beni immobili o mobili, i regimi di stabilimento/autorizzazione e la qualificazione giuridica dei diritti oggetto dei contratti. La direttiva non si applica a prenotazioni multiple di alloggi che non comportino diritti ulteriori, né ai normali contratti di locazione; non considera come prodotti per le vacanze di lungo termine i normali programmi di fidelizzazione con sconti su soggiorni futuri. È rilevante per il SEE.

Tutela dei consumatori per multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

La direttiva 2008/122/CE sostituisce la direttiva 94/47/CE per colmare le lacune emerse nel mercato della multiproprietà e dei prodotti turistici analoghi. Il legislatore UE mira a prevenire pratiche elusive, a rafforzare la certezza del diritto e a garantire un livello elevato e uniforme di tutela del consumatore nel mercato interno.

Finalità e tecnica di armonizzazione

L’articolo 1 chiarisce che la direttiva persegue un duplice obiettivo: funzionamento del mercato interno ed elevata protezione del consumatore. La disciplina mira al ravvicinamento delle norme nazionali sugli aspetti essenziali della commercializzazione, vendita, rivendita e scambio, con un’impostazione di armonizzazione ampia sui profili espressamente disciplinati.

Resta tuttavia spazio per il diritto nazionale in materie non coperte dalla direttiva, in particolare:

  • rimedi generali del diritto dei contratti;
  • registrazione e trasferimento di beni immobili o mobili;
  • condizioni di stabilimento e regimi autorizzatori;
  • qualificazione giuridica dei diritti oggetto dei contratti.

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica alle transazioni commerciali tra operatore e consumatore. L’articolo 2 introduce definizioni centrali per evitare elusioni:

  • contratto di multiproprietà: contratto > 1 anno con cui il consumatore acquisisce, a titolo oneroso, il diritto di godimento su uno o più alloggi per più periodi di occupazione;
  • prodotto per le vacanze di lungo termine: contratto > 1 anno con cui il consumatore acquisisce, a titolo oneroso, soprattutto il diritto a sconti o altri vantaggi per un alloggio, eventualmente con viaggio o altri servizi;
  • contratto di rivendita: assistenza onerosa dell’operatore al consumatore nella vendita o nell’acquisto di multiproprietà o prodotti di lungo termine;
  • contratto di scambio: partecipazione onerosa a un sistema che consente accesso ad alloggi o servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso ai diritti del consumatore.

Sono inoltre definiti operatore, consumatore, contratto accessorio, supporto durevole, codice di condotta e responsabile del codice. Nel calcolo della durata rilevano rinnovi taciti e proroghe.

La direttiva esclude, per come emerge dai considerando e dalla struttura normativa, le semplici prenotazioni multiple di alloggi prive di ulteriori diritti, i normali contratti di locazione e i normali programmi di fidelizzazione che prevedono sconti su futuri soggiorni, quando la partecipazione non è a titolo oneroso o il corrispettivo non è principalmente volto ad ottenere vantaggi sull’alloggio.

Pubblicità e iniziative di vendita

L’articolo 3 impone che la pubblicità indichi la possibilità di ottenere le informazioni precontrattuali e dove reperirle. Se il consumatore è invitato personalmente a una promozione o iniziativa di vendita, l’operatore deve dichiararne chiaramente lo scopo commerciale e la natura.

La direttiva vieta inoltre di presentare multiproprietà o prodotti per le vacanze di lungo termine come investimenti. Questa previsione risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di contrastare pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

Informazioni precontrattuali

L’articolo 4 introduce un obbligo informativo molto dettagliato e standardizzato. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore deve fornire informazioni chiare, comprensibili, accurate e sufficienti, gratuitamente, su carta o supporto durevole facilmente accessibile.

La forma dell’informazione varia secondo il tipo di contratto:

  • allegato I: multiproprietà;
  • allegato II: prodotti per le vacanze di lungo termine;
  • allegato III: rivendita;
  • allegato IV: scambio.

Gli Stati membri devono garantire che le informazioni siano rese nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza o cittadinanza del consumatore, a sua scelta, purché lingua ufficiale dell’Unione.

Contenuto del contratto e lingue

L’articolo 5 stabilisce che il contratto debba essere redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell’UE dello Stato di residenza o cittadinanza del consumatore, a sua scelta.

Sono previste ulteriori facoltà per gli Stati membri:

  • lo Stato di residenza del consumatore può esigere una versione aggiuntiva del contratto nella propria lingua ufficiale;
  • nel caso di multiproprietà su immobile specifico, può essere richiesta una traduzione conforme nella lingua dello Stato in cui è situato l’immobile;
  • lo Stato in cui l’operatore svolge le attività di vendita può imporre che il contratto sia fornito anche nella propria lingua ufficiale.

Il contratto incorpora le informazioni precontrattuali, che non possono essere modificate salvo accordo espresso delle parti o circostanze eccezionali e imprevedibili indipendenti dall’operatore. Le modifiche devono essere comunicate prima della conclusione del contratto su supporto durevole e indicate espressamente nel testo.

Il contratto deve inoltre contenere:

  • identità, residenza e firma di ciascuna parte;
  • data e luogo di conclusione;
  • richiamo esplicito al diritto di recesso, alla sua durata e al divieto di acconti.

L’operatore deve far firmare separatamente le clausole corrispondenti al recesso e includere il formulario separato di recesso (allegato V). Il consumatore deve ricevere copia del contratto al momento della conclusione.

Diritto di recesso

L’articolo 6 riconosce al consumatore un diritto di recesso di 14 giorni di calendario senza obbligo di motivazione, applicabile a multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e scambio.

Il termine decorre:

  • dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante; oppure
  • dalla ricezione del contratto o del preliminare vincolante, se successiva.

Il termine si proroga in caso di omissioni dell’operatore:

  • se il formulario separato di recesso non è consegnato, il recesso scade dopo 1 anno e 14 giorni;
  • se non sono fornite le informazioni precontrattuali richieste, il recesso scade dopo 3 mesi e 14 giorni.

Se i documenti mancanti sono consegnati entro un anno o tre mesi, il termine decorre dal loro effettivo ricevimento da parte del consumatore.

Per il contratto di scambio offerto congiuntamente e contestualmente alla multiproprietà, si applica un unico periodo di recesso, calcolato secondo le regole della multiproprietà.

Modalità di esercizio ed effetti del recesso

Ai sensi dell’articolo 7, il consumatore esercita il recesso notificando la decisione all’operatore su carta o altro supporto durevole. Può usare il formulario dell’allegato V, ma non è obbligato a farlo. È sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine.

L’articolo 8 stabilisce che il recesso estingue gli obblighi reciproci di esecuzione del contratto. Il consumatore non sopporta alcuna spesa né deve corrispondere il valore di eventuali servizi già prestati prima del recesso.

Divieto di acconti e garanzie

L’articolo 9 introduce un divieto molto ampio di esborsi anticipati durante il periodo di recesso. Per multiproprietà, prodotti di lungo termine e scambio è vietato qualsiasi versamento, garanzia, deposito, riconoscimento di debito o altro onere a favore dell’operatore o di terzi fino alla fine del termine di recesso.

Per i contratti di rivendita, il divieto permane fino a quando la vendita si sia effettivamente conclusa o il contratto di rivendita sia altrimenti cessato.

Regole specifiche per i prodotti per le vacanze di lungo termine

L’articolo 10 disciplina il pagamento in modo particolarmente rigoroso:

  • il prezzo deve essere corrisposto secondo scadenze scaglionate;
  • sono dovute rate annuali di pari importo;
  • ogni richiesta di pagamento deve essere inviata per iscritto almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza.

Dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza penali comunicandolo entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento di ciascuna rata. Tale facoltà si aggiunge al diritto di risoluzione previsto dal diritto nazionale.

Contratti accessori, scambio accessorio e credito collegato

L’articolo 11 prevede che il recesso dal contratto principale comporti automaticamente e senza spese la risoluzione di:

  • contratti di scambio accessori;
  • altri contratti accessori.

Se il prezzo è finanziato, in tutto o in parte, da un credito concesso dall’operatore o da un terzo in base a un accordo con l’operatore, il contratto di credito si estingue senza costi per il consumatore quando il consumatore esercita il recesso dai contratti principali o da quelli di rivendita o scambio. Restano salve le disposizioni della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo.

Gli Stati membri devono disciplinare nel dettaglio le modalità di risoluzione di tali contratti.

Tutela imperativa e applicazione internazionale

L’articolo 12 mira a evitare che la scelta della legge o l’assetto internazionale del rapporto svuotino la tutela del consumatore.

Se la legge applicabile è quella di uno Stato membro, il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli dalla direttiva.

Se la legge applicabile è quella di un paese terzo, la tutela della direttiva continua ad applicarsi nello Stato membro del foro quando:

  • uno dei beni immobili interessati è situato nel territorio di uno Stato membro; oppure
  • per contratti non direttamente collegati a beni immobili, l’operatore svolge o dirige attività verso uno Stato membro e il contratto rientra in tali attività.

Ricorsi, informazione al consumatore e procedure extragiudiziali

L’articolo 13 impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della direttiva. Tali mezzi devono poter essere attivati, secondo il diritto nazionale, anche da:

  • autorità ed enti pubblici o loro rappresentanti;
  • organizzazioni di consumatori con interesse legittimo;
  • associazioni di categoria con interesse legittimo.

L’articolo 14 richiede che i consumatori siano informati sulle norme nazionali di recepimento e incoraggia gli operatori e i responsabili dei codici a informare sui propri codici di condotta. Gli Stati membri devono inoltre promuovere procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci.

Sanzioni

L’articolo 15 impone sanzioni appropriate per la violazione delle norme nazionali di attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Il considerando 19 collega tale esigenza in particolare alla necessità di garantire il rispetto degli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali.

Recepimento, applicazione e riesame

L’articolo 16 fissa il termine di trasposizione al 23 febbraio 2011. Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro tale data e si applicano a decorrere dal 23 febbraio 2011. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e indicare un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento.

L’articolo 17 prevede che la Commissione riesamini la direttiva entro il 23 febbraio 2014 e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di adeguamento.

Abrogazione e rapporti con la direttiva 94/47/CE

L’articolo 18 abroga la direttiva 94/47/CE. I rinvii alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.

Allegati e formulari standardizzati

Gli allegati I-V contengono formulari standard che hanno una funzione essenziale di compliance:

  • allegato I: formulario informativo per la multiproprietà;
  • allegato II: formulario informativo per i prodotti per le vacanze di lungo termine, con piano di pagamento scaglionato e facoltà di recesso annuale dal secondo pagamento;
  • allegato III: formulario informativo per la rivendita;
  • allegato IV: formulario informativo per lo scambio;
  • allegato V: formulario separato per facilitare l’esercizio del recesso.

I formulari dettagliano informazioni su identità dell’operatore, caratteristiche del diritto, costi, servizi, strutture, eventuali sistemi di scambio, restrizioni, risoluzione del contratto e lingue utilizzabili. L’allegato V ribadisce il divieto di acconti nel periodo di recesso e precisa che il consumatore può comunicare il recesso su supporto durevole, senza costi.

L’allegato VI contiene la tavola di concordanza tra la direttiva nuova e la direttiva 94/47/CE, utile per l’interpretazione sistematica e per il coordinamento dei riferimenti normativi.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione

L’articolo 1 indica come obiettivi il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle norme nazionali su commercializzazione, vendita e rivendita di multiproprietà e prodotti per le vacanze di lungo termine, nonché sui contratti di scambio. Il legislatore opta per un’armonizzazione piena degli aspetti disciplinati, con margini nazionali solo dove la direttiva non detta regole comuni.

Definizioni e delimitazione dell’ambito oggettivo

L’articolo 2 definisce i concetti chiave: contratto di multiproprietà, prodotto per le vacanze di lungo termine, rivendita, scambio, operatore, consumatore, contratto accessorio, supporto durevole, codice di condotta e responsabile del codice. È precisato che, ai fini della durata contrattuale, rilevano anche rinnovi taciti e proroghe.

Pubblicità e inviti alle iniziative di vendita

L’articolo 3 impone che la pubblicità indichi come ottenere le informazioni precontrattuali di cui all’articolo 4 e dove reperirle. Se il contratto è offerto in presenza nell’ambito di una promozione o iniziativa di vendita, l’operatore deve indicarne chiaramente lo scopo commerciale e la natura. È vietato commercializzare o vendere multiproprietà o prodotti per le vacanze di lungo termine come investimenti.

Informazioni precontrattuali obbligatorie

L’articolo 4 richiede, prima del vincolo contrattuale o dell’offerta, informazioni chiare, comprensibili, accurate e sufficienti, fornite gratuitamente su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile. Le informazioni devono essere rese mediante formulari standardizzati: allegato I per la multiproprietà, allegato II per i prodotti per le vacanze di lungo termine, allegato III per la rivendita, allegato IV per lo scambio. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di tali informazioni nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza o cittadinanza del consumatore, purché lingua ufficiale dell’Unione.

Forma del contratto, lingua, contenuto e conferma del recesso

L’articolo 5 impone la forma scritta su carta o altro supporto durevole e la redazione nella lingua scelta dal consumatore tra quelle ufficiali dell’UE del suo Stato di residenza o cittadinanza. Lo Stato di residenza del consumatore può richiedere un’ulteriore versione linguistica; per la multiproprietà su immobile specifico può essere richiesta anche una traduzione nella lingua dello Stato in cui l’immobile è situato. Il contratto incorpora le informazioni precontrattuali e deve contenere identità, residenza e firma delle parti, data e luogo di conclusione, un richiamo esplicito al diritto di recesso, la durata del periodo di recesso e il divieto di acconti. Deve essere allegato un formulario separato di recesso e il consumatore deve ricevere copia del contratto alla conclusione.

Diritto di recesso e proroghe

L’articolo 6 riconosce al consumatore un diritto di recesso di 14 giorni di calendario senza obbligo di motivazione per tutti i contratti disciplinati. Il termine decorre dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dello stesso se successiva. Se non viene consegnato il formulario di recesso, il termine scade dopo un anno e 14 giorni; se non sono fornite le informazioni precontrattuali, scade dopo tre mesi e 14 giorni. Se i documenti mancanti sono consegnati entro i termini di proroga, il periodo di recesso decorre dal loro ricevimento. Per lo scambio offerto congiuntamente alla multiproprietà, si applica un unico periodo di recesso calcolato secondo le regole della multiproprietà.

Modalità ed effetti del recesso

L’articolo 7 stabilisce che il recesso va comunicato all’operatore su carta o altro supporto durevole, potendo utilizzare il formulario standard. È sufficiente l’invio prima della scadenza del termine. L’articolo 8 prevede che il recesso estingua gli obblighi reciproci di esecuzione e che il consumatore non sostenga costi né debba corrispondere il valore di eventuali servizi già resi prima del recesso.

Divieto di acconti

L’articolo 9 vieta, fino alla scadenza del periodo di recesso, qualsiasi pagamento, garanzia, deposito, riconoscimento di debito o altro onere a favore dell’operatore o di terzi per i contratti di multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine e scambio. Per i contratti di rivendita il divieto vale fino alla vendita effettiva o alla cessazione del contratto di rivendita.

Regole speciali per i prodotti per le vacanze di lungo termine

L’articolo 10 impone che il prezzo sia pagato con scadenze scaglionate, in rate annuali di pari importo, con richiesta scritta di pagamento almeno 14 giorni prima di ciascuna scadenza. Dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza penali con preavviso di 14 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata, fermo restando il diritto di risolvere il contratto secondo il diritto nazionale.

Contratti accessori e credito collegato

L’articolo 11 dispone che il recesso dal contratto principale comporti automaticamente, senza spese per il consumatore, la risoluzione dei contratti di scambio accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. Se il prezzo è finanziato in tutto o in parte da un credito concesso dall’operatore o da un terzo in base a un accordo con l’operatore, il contratto di credito si estingue senza costi per il consumatore al verificarsi del recesso, fatta salva la disciplina della direttiva 2008/48/CE. Gli Stati membri devono stabilire norme dettagliate di risoluzione.

Tutela imperativa e casi internazionali

L’articolo 12 vieta al consumatore di rinunciare ai diritti garantiti dalla direttiva quando la legge applicabile è quella di uno Stato membro. Se invece la legge applicabile è quella di un paese terzo, la tutela della direttiva continua ad applicarsi nello Stato membro del foro quando un immobile è situato nell’UE oppure, per contratti non collegati a immobili, quando l’operatore svolge o dirige attività verso uno Stato membro e il contratto rientra in tali attività.

Ricorsi, informazione e ADR

L’articolo 13 impone agli Stati membri di assicurare mezzi adeguati ed efficaci per far rispettare la direttiva, anche mediante legittimazione di autorità pubbliche, organizzazioni dei consumatori e associazioni di categoria ad agire in giudizio o davanti ad autorità amministrative. L’articolo 14 richiede misure per informare i consumatori sulle norme di recepimento e incoraggia codici di condotta e procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale.

Sanzioni

L’articolo 15 impone sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di attuazione.

Recepimento, riesame e abrogazione

L’articolo 16 fissa il termine di trasposizione al 23 febbraio 2011 e la data di applicazione delle misure nazionali al 23 febbraio 2011; gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure di recepimento e il testo delle disposizioni essenziali. L’articolo 17 prevede un riesame da parte della Commissione entro il 23 febbraio 2014. L’articolo 18 abroga la direttiva 94/47/CE e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato VI. L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

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