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Sentenza

Sentenza n. 634/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2024 emessa dal Tribunale di Cremona il 04 giugno 2024 avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per diverse annualità scolastiche, nell’importo di 500 euro annui. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2024, non era stata impugnata entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento e non ha dato esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e perché, dopo la riforma Cartabia, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare i poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto soggetto interno all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza relativa a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi, rimasti ineseguiti dall’amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito della modifica legislativa richiamata dal giudice, la formula esecutiva non è necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prima di agire per l’esecuzione coattiva di un titolo giudiziale avente ad oggetto il pagamento di somme da parte di un’amministrazione statale deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    In caso di insufficiente capienza degli appositi capitoli di bilancio, il commissario ad acta può procedere mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma costituisce la base del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato azionato.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato esperimento dell’impugnazione nel termine lungo determina il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 475 c.p.c.

    Nella formulazione risultante dalla riforma Cartabia, la disciplina non impone più la formula esecutiva quale requisito per l’ammissibilità dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione, anche quando la sentenza non rechi la formula esecutiva, in seguito alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
  • Quando il giudicato impone a un’amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio e l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo o funzionario interno all’amministrazione debitrice e consentendogli di delegare l’esercizio concreto dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari competenti.
  • L’eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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