Cassazione Penale, Sentenza n. 4863/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca e/o l'inefficacia del mandato di arresto europeo emesso il 04/08/2020. Denunciava violazioni connesse al principio di specialità (affermazione di mancata rinuncia), la mancata emissione di distinti MAE per le singole sentenze comprese nel cumulo, l'assenza di documenti comprovanti l'estradizione e la pretesa revoca della precedente richiesta da parte della Procura Generale (comunicata il 13/05/2021) con conseguente archiviazione da parte delle autorità spagnole; contestava inoltre che l'estensione del MAE fosse stata effettuata in modo irregolare e che la misura di sorveglianza speciale e il rilascio provvisorio impedissero l'applicazione della deroga al principio di specialità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nella procedura attiva di consegna, il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana non è impugnabile davanti al giudice dell'esecuzione in Italia; eventuali vizi devono essere dedotti nello Stato richiesto secondo le regole di quel diritto. Le doglianze generiche relative ad altri provvedimenti sono state ritenute inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
Il MAE emesso dall'autorità italiana nella procedura attiva di consegna non è impugnabile davanti al giudice dell'esecuzione interno; eventuali vizi devono essere dedotti nello Stato richiesto secondo le regole di quel diritto
Codice di procedura penale
art. 721; art. 568, comma secondo; art. 616
Art. 721 (principio di specialità): questioni relative al principio di specialità sono deducibili davanti allo Stato richiesto; art. 568 c.p.p. e art. 111 Cost. richiamati in relazione all'impossibilità di impugnare il MAE nell'ordinamento interno; art. 616 c.p.p. autorizza la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007 (Shirreffs Fasola); Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012 (Caiazzo); Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017 (Santafede); Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Consolidato orientamento secondo cui il MAE nella procedura attiva di consegna non è impugnabile nel procedimento interno di esecuzione e che questioni quali il principio di specialità devono essere dedotte nello Stato richiesto; la Corte Costituzionale ha indicato criteri per valutare la colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- In procedura attiva di consegna il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana non può essere impugnato davanti al giudice dell'esecuzione in Italia: i vizi rilevabili devono essere dedotti nello Stato richiesto secondo il suo ordinamento
- Le questioni relative al principio di specialità (limitazioni all'esecuzione delle pene rispetto ai fatti per i quali è stata concessa la consegna) devono essere sollevate davanti all'autorità dello Stato richiesto e non possono essere efficacemente decise dal giudice dell'esecuzione italiano
- Se si intende contestare la legittimità del titolo che ha determinato il MAE, occorre agire sull'atto nazionale che ha dato origine al mandato prima della sua attivazione o rivolgersi alle autorità dello Stato richiesto durante la procedura di consegna
- Documentazione estera (es. comunicazioni di revoca dell'autorità emittente, archiviazioni da parte dell'autorità richiesta) è rilevante ma va utilizzata nei rimedi e nelle sedi competenti: la mera produzione in Italia non sottrae all'inammissibilità del ricorso se la materia è esclusa dalla cognizione del giudice dell'esecuzione
- Attenzione al rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili: valutare preventivamente la rilevanza processuale delle doglianze e la sede competente prima di proporre impugnazioni
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