Messaggio numero 20273 del 26-10-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento annuncia l’invio di lettere ai contribuenti della Gestione separata per contributi omessi o insufficienti relativi agli anni 2001, 2002 e 2004. Indica i soggetti interessati, descrive i prospetti allegati, chiarisce la necessità di verificare i dati e stabilisce il pagamento entro 30 giorni, pena la definitività della posizione e l’avvio del recupero crediti.
Lettere di interruzione dei termini e recupero contributivo per Gestione separata
Lettere di interruzione dei termini e recupero contributivo per la Gestione separata
Il documento comunica l’imminente completamento delle operazioni di predisposizione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo destinate ai contribuenti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. L’iniziativa riguarda posizioni contributive emerse a seguito dei confronti tra pagamenti e denunce GLA R-C e prevede l’invio di prospetti riepilogativi con l’indicazione del debito residuo e delle sanzioni dovute.
Ambito temporale e oggetto del recupero
Le lettere si riferiscono a contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004. I dati richiamati nel documento derivano dal confronto tra i versamenti effettuati e le denunce GLA R-C presentate negli anni 2002, 2003 e 2005.
Soggetti interessati
Sono destinatari delle lettere:
- i contribuenti ai quali erano stati inviati gli avvisi di pagamento nel mese di novembre 2006, come indicato nel messaggio n. 30991/2006, purché risulti la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito;
- i soggetti per i quali le singole sedi abbiano effettuato interruzioni dei termini, registrate nella funzione “interruzione termini” presente nell’area intranet > Soggetto contribuente > Gestione separata “Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati”.
Struttura delle lettere e contenuti dei prospetti
Le lettere allegate al messaggio sono articolate in due parti: una prima sezione di informazione generale e una seconda sezione con prospetti riepilogativi utili alla determinazione del debito residuo.
I prospetti richiamati sono i seguenti:
- Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti: riporta il periodo di riferimento del compenso erogato, l’imponibile, i versamenti effettuati e il contributo residuo a debito.
- Prospetto riepilogativo delle sanzioni dovute: espone il calcolo delle sanzioni sugli importi omessi indicati nel prospetto dei contributi.
- Prospetto evidenza degli estremi riferiti agli atti interruttivi: indica gli estremi del precedente atto di avviso di interruzione dei termini, il numero della raccomandata e la data di notifica.
- Prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati con F24 privi del periodo di riferimento: elenca i versamenti eseguiti dai committenti senza l’indicazione del periodo “da – a” relativo al contributo versato.
Gestione dei versamenti F24 privi del periodo di riferimento
Per i versamenti F24 privi del periodo di riferimento, l’Amministrazione ha abbinato gli importi al periodo risultante a debito più vecchio e fino a capienza. Per questa specifica casistica è stata predisposta una lettera diversa, con invito al contribuente a prestare particolare attenzione ai dati esposti, verificarne la correttezza e validare la situazione rappresentata.
In mancanza di riscontro, e decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di pagamento, la posizione debitoria indicata nel prospetto diventa definitiva.
Termini di pagamento e causali contributive
I contribuenti sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando:
- la causale contributo CXX per gli importi relativi ai contributi omessi;
- la causale COS per le sanzioni calcolate.
Criteri di calcolo delle sanzioni
Il documento richiama che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato ai sensi dell’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000:
- lettera a) nel caso di denunce presentate entro i termini previsti;
- lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini.
Sono inoltre richiamati, quale supporto interpretativo, le circolari n. 78/99, n. 16/2001 e il messaggio n. 5 del 19/04/2002.
Conseguenze della mancata regolarizzazione
Il documento avverte che, in caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia passerà a recupero crediti per il successivo invio dell’avviso di addebito. Viene precisato che non è prevista alcuna ulteriore fase amministrativa.
Ulteriori indicazioni
Si segnala infine che sarà inviato un successivo messaggio per la gestione del rientro delle posizioni. Il documento è sottoscritto dal Direttore Generale Nori.
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