Messaggio numero 20476 del 28-10-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il 18 novembre 2011 non è un termine generale per tutti i soggetti con contribuzione elettrica o telefonica, ma riguarda solo alcune specifiche ipotesi previste dalla legge 322/1958 e richiamate dalla circolare n. 97/2011. Per gli altri casi di cessazione dai fondi entro il 30 luglio 2010 senza pensione, il trasferimento della contribuzione all'AGO avviene secondo le modalità ordinarie già indicate nella circolare n. 142/2010, nella circolare n. 97/2011 e nel messaggio n. 18304/2011.
Chiarimenti sul termine del 18 novembre 2011 per il trasferimento contributivo dai fondi Elettrici e Telefonici all'AGO
Chiarimenti sul trasferimento della posizione assicurativa dai fondi Elettrici e Telefonici all'AGO
Il documento fornisce un chiarimento interpretativo rivolto ai Direttori Regionali e ai Direttori delle Strutture Territoriali in merito a domande presentate da ex iscritti ai soppressi fondi Elettrici e Telefonici per ottenere il trasferimento della posizione assicurativa all'assicurazione generale obbligatoria (AGO). L'obiettivo è correggere l'idea che il 18 novembre 2011 costituisca un termine perentorio generale per tutti i soggetti con contribuzione pregressa in tali fondi.
Origine del problema segnalato
Alcune strutture territoriali hanno segnalato alla Direzione Centrale Pensioni la presentazione di domande di trasferimento della posizione assicurativa da parte di ex iscritti ai fondi Elettrici e Telefonici. Il fenomeno sarebbe stato alimentato da note informative di aziende del settore telefonico, nelle quali si affermava che tutti i soggetti attualmente iscritti al regime generale, ma con pregressa contribuzione elettrica o telefonica, dovessero presentare domanda di trasferimento all'AGO entro il 18 novembre 2011.
Precisazione sul termine del 18 novembre 2011
Il documento chiarisce che il 18 novembre 2011 corrisponde al 120° giorno dalla pubblicazione della circolare n. 97 del 22 luglio 2011. Tale data era stata fissata come termine per chiedere l'applicazione della legge n. 322/1958 esclusivamente per gli iscritti ai fondi elettrici e telefonici cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, ma solo nelle ipotesi specificamente indicate.
Ambito di applicazione della legge 322/1958
Il termine del 18 novembre 2011 vale soltanto per due categorie di soggetti:
- lavoratori che abbiano trasferito nell'AGO, a titolo oneroso, la contribuzione versata nei fondi in base all'articolo 12, comma 12-septies, della legge n. 122/2010;
- lavoratori che si siano avvalsi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 per ricongiungere nel Fondo periodi maturati in altre gestioni, al fine di perfezionare il diritto a pensione non raggiunto con la sola contribuzione dell'ordinamento speciale.
Per questa seconda ipotesi, la possibilità di applicazione resta subordinata alla condizione che l'operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento totale dell'onere.
Casi esclusi dal termine speciale
Per tutti i casi di cessazione dall'iscrizione ai fondi Elettrici e Telefonici entro il 30 luglio 2010, senza diritto a pensione, che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate, il trasferimento della contribuzione all'AGO segue le modalità ordinarie. In tali casi il trasferimento opera:
- d'ufficio;
- su segnalazione degli interessati;
- all'atto della liquidazione della pensione.
Rinvio alle precedenti istruzioni
Il documento richiama espressamente la circolare n. 142 del 5 novembre 2010, la circolare n. 97 del 22 luglio 2011 e il messaggio n. 18304 del 26 settembre 2011, come fonti che hanno già delineato e ribadito le modalità operative per il trasferimento della contribuzione all'AGO nei casi ordinari.
Conclusione operativa
Il chiarimento finale mira a evitare una lettura estensiva del termine del 18 novembre 2011: esso non si applica indiscriminatamente a tutti gli ex iscritti con contribuzione nei fondi elettrici e telefonici, ma solo alle fattispecie specificamente previste dalla normativa e dalla circolare n. 97/2011. Negli altri casi continuano ad applicarsi le modalità ordinarie già indicate dall'Istituto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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