Messaggio numero 20062 del 21-10-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la verifica dei requisiti e le modalità operative per applicare la salvaguardia pensionistica prevista dall’art. 12 del D.L. 78/2010, come integrato dalla legge 220/2010, per lavoratori in mobilità ordinaria, mobilità lunga, ultracinquantenni e titolari di assegno straordinario. Descrive la graduatoria dei potenziali beneficiari, l’uso della procedura UNICARPE/FELPE, l’eventuale annullamento della prenotazione, le modalità di liquidazione della pensione e la gestione delle indennità di mobilità in relazione alla vecchia e nuova finestra pensionistica.
Salvaguardia ex art. 12 D.L. 78/2010 e gestione indennità di mobilità
Salvaguardia pensionistica ex art. 12 D.L. 78/2010 e gestione delle prestazioni di mobilità
Il documento fornisce istruzioni operative alle strutture territoriali per la verifica dei requisiti dei potenziali beneficiari della salvaguardia pensionistica introdotta dall’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e integrato dalla legge 220/2010. Vengono disciplinate la formazione della graduatoria, i controlli da svolgere sui singoli casi, l’aggiornamento delle procedure informatiche e la gestione delle indennità collegate al differimento delle decorrenze pensionistiche.
Quadro normativo e finalità
La premessa richiama le precedenti circolari n. 126 del 25 settembre 2010, n. 53 del 16 marzo 2011 e n. 90 del 24 giugno 2011, che avevano già fornito le prime istruzioni e individuato la platea dei potenziali beneficiari. Il messaggio ha lo scopo di riassumere:
- le modalità di verifica dei requisiti per l’applicazione della salvaguardia;
- le conseguenti modifiche alla procedura UNICARPE;
- la disciplina del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito previsto dal comma 5-bis.
Si precisa inoltre che la procedura è stata implementata per individuare, per ciascun soggetto, sia la decorrenza previgente sia quella determinata dalla legge 122/2010, così da calcolare l’eventuale periodo di prolungamento del sostegno al reddito tra la vecchia e la nuova finestra.
Graduatoria dei potenziali beneficiari
L’art. 12, comma 5, prevede che le previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi, entro il limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie:
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che al 31 maggio 2010 risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Per la categoria della mobilità lunga sono inclusi anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 1 del D.L. 68/2006 convertito nella legge 127/2006.
Il monitoraggio delle domande deve essere effettuato in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La data utile per l’accesso alla salvaguardia, corrispondente alla posizione n. 10.000, è indicata nel 30 ottobre 2008.
La deroga riguarda esclusivamente le finestre di accesso al pensionamento e si applica sia alla pensione di vecchiaia sia a quella di anzianità. Per l’ammissione è necessario che i requisiti di età e contribuzione siano perfezionati entro la scadenza della prestazione di sostegno al reddito in godimento.
Comma 5-bis: prolungamento della tutela del reddito
L’art. 12, comma 5-bis, introdotto dalla legge 220/2010, prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, possa disporre un prolungamento dell’intervento di tutela del reddito in deroga alla normativa vigente.
Tale misura è alternativa a quella del comma 5 ed è destinata ai lavoratori delle categorie sopra indicate che maturino i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento copre il tempo necessario per arrivare alla nuova decorrenza pensionistica ed è limitato, in ogni caso, al periodo intercorrente tra la data calcolata secondo il regime previgente e quella risultante dall’applicazione dell’art. 12.
I beneficiari di questo comma sono collocati in graduatoria oltre la posizione n. 10.000.
Predisposizione degli elenchi e caricamento delle posizioni
Per la redazione degli elenchi da inviare alle sedi sono stati individuati:
- i lavoratori in mobilità ordinaria cessati al 30 aprile 2010, con indennità di mobilità in pagamento al 31 gennaio 2011;
- i lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006, con indennità in pagamento al 31 gennaio 2011;
- i destinatari della legge n. 127/2006 con prestazioni di sostegno al reddito in pagamento al 31 gennaio 2011;
- i titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà alla data del 1° maggio 2010.
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti deceduti o già titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità al momento del caricamento in Webdom.
Non essendo prevista una ripartizione del plafond di 10.000 tra le diverse categorie, è stato predisposto un unico elenco dei potenziali beneficiari.
Le posizioni sono state caricate centralmente in Webdom con range numerico compreso tra 0000000100000 e 0000000299999 e associate ai seguenti prodotti:
- MNA: salvaguardia mobilità ordinaria nord;
- MSA: salvaguardia mobilità ordinaria sud;
- A76: salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 176/1998;
- A81: salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 81/2003;
- A96: salvaguardia mobilità lunga ex lege n. 296/2006;
- A27: salvaguardia lavoratori ultracinquantenni ex lege n. 127/2006;
- ESA: salvaguardia prestazione straordinaria.
Per i conti assicurativi non gestiti automaticamente da Unicarpe, le sedi devono modificare il prodotto per la lavorazione non automatica, con i codici corrispondenti MNM, MSM, M76, M81, M96, M27 ed ESM.
Al termine della lavorazione territoriale, i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti vengono trasferiti nell’archivio centrale Felpe per la formazione della graduatoria nazionale, ordinata in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha originato mobilità o esodo.
Le posizioni non individuate centralmente ma ritenute ammissibili dagli operatori devono essere segnalate alla casella di posta GruppoControlloPensioni con oggetto "salvaguardia legge 122/2010".
Comunicazioni ai lavoratori e effetti successivi
Ai lavoratori collocati in posizione utile da 1 a 10.000 viene inviata dalla Direzione Generale una comunicazione informativa tre mesi prima dell’apertura della finestra di accesso alla pensione. Sono già in corso le comunicazioni per le posizioni con decorrenza compresa tra febbraio 2011 e gennaio 2012.
Il documento chiarisce che:
- i lavoratori che, al momento dell’invio della comunicazione, abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che ha sospeso l’indennità di mobilità possono proseguire fino alla scadenza del contratto senza essere esclusi dalla graduatoria;
- dopo la comunicazione, i lavoratori non possono accettare offerte di contratto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 223/1991;
- la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità;
- l’avvio di attività lavorativa che comporti sospensione dell’indennità o perdita del diritto alla prestazione determina l’esclusione dalla salvaguardia.
Criteri generali di verifica del diritto
Per ciascun soggetto incluso negli elenchi la sede deve preliminarmente verificare che:
- non sia deceduto;
- non abbia acquisito il diritto a pensione diretta di anzianità o vecchiaia;
- non abbia perfezionato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2010.
In presenza di tali condizioni, la posizione non può essere lavorata e deve essere chiusa senza esito.
Verifiche per i lavoratori in mobilità ordinaria
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria la sede deve verificare l’assenza di elementi ostativi alla prestazione, e in particolare che:
- non vi siano cause di decadenza dalla mobilità, come titolarità di pensione diretta o rioccupazione a tempo indeterminato;
- se titolari anche di assegno ordinario di invalidità, non abbiano rinunciato alla prestazione di mobilità;
- non siano destinatari di un provvedimento in deroga con omesso inserimento del codice di intervento previsto;
- non siano in mobilità cristallizzata ai sensi dell’art. 59, comma 7, lett. c), della legge n. 449/1997, come modificata;
- non abbiano in corso una domanda di corresponsione anticipata ex art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991.
Ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità ordinaria va determinata considerando le sospensioni dell’indennità intervenute fino al 31 maggio 2010, e non quelle successive.
È riportato un esempio nel quale, per un lavoratore in mobilità ordinaria con durata triennale dal 1° ottobre 2008, una sospensione antecedente al 31 maggio 2010 sposta la data di cessazione, mentre una sospensione successiva a tale data non è utile per determinare il periodo di fruizione ai fini della salvaguardia.
Verifiche per i lavoratori in mobilità lunga
Nella categoria dei lavoratori in mobilità lunga rientrano:
- i destinatari delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006;
- i destinatari della legge n. 127/2006.
Per questi ultimi si ricorda che il termine della prestazione di sostegno al reddito era fissato alla decorrenza della pensione secondo il regime previgente alla legge 122/2010.
Verifiche per i titolari di prestazione straordinaria
Per i titolari di prestazione straordinaria al 31 maggio 2010, il documento segnala che il Fondo di solidarietà dei Tributi Erariali, categoria 029-VOESO con codice ente superiore a 900, fronteggia lo slittamento della decorrenza pensionistica conseguente alle modifiche normative del 2010.
Si richiama l’art. 6, comma 4, del D.M. 375/2003, che consente di far fronte alle maggiori prestazioni derivanti da modifiche legislative sui tempi di erogazione della pensione per i soggetti che percepiscono assegno straordinario.
Le sedi competenti stanno posticipando in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata sulla base dell’art. 12 della legge 122/2010.
Trattazione del conto assicurativo
La verifica del diritto deve essere effettuata sulla base delle informazioni presenti agli atti della sede.
Se il lavoratore matura il diritto alla pensione sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia in una gestione autonoma, la salvaguardia si applica nella gestione in cui la finestra di accesso si apre prima. Il lavoratore conserva comunque il diritto alla pensione anche nell’altra gestione, mantenendo il beneficio della salvaguardia.
Se è in corso il pagamento rateale di un riscatto o di una ricongiunzione e il requisito contributivo si perfeziona entro la fine della prestazione di sostegno al reddito, può essere accreditato l’intero periodo riscattato o ricongiunto anche se l’onere non è integralmente pagato. Ciò vale esclusivamente ai fini della valutazione del diritto; in sede di liquidazione della pensione dovrà essere verificato il pagamento integrale o richiesto il residuo in unica soluzione.
Per chiarimenti normativi ulteriori, le sedi devono rivolgersi alla Direzione regionale, che eventualmente trasmetterà il quesito alla Direzione Centrale Pensioni.
Implementazione della procedura UNICARPE
Nel menù "Certificazione" è stata aggiunta la voce "Salvaguardia L.122" per la gestione delle domande relative ai soggetti inclusi negli elenchi.
Prelievo della domanda
La procedura controlla la tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo per consentire la definizione non automatica solo nei casi non ancora gestiti completamente, ossia:
- accertamento del diritto in regime internazionale;
- contribuzione da pescatore autonomo;
- contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto;
- liquidazione con sistema contributivo;
- liquidazione nella gestione ex IPOST.
Viene inoltre verificata l’eventuale presenza su Felpe di altra certificazione già definita, sia per la salvaguardia in esame sia per quella prevista dalla legge 243/2004.
Istruttoria
In base alla tipologia di domanda e ai dati presenti negli archivi centrali, vengono compilati automaticamente alcuni campi relativi a:
- mobilità lunga ex leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
- prestazione di sostegno al reddito ex legge n. 127/2006;
- mobilità ordinaria, aree nord e sud;
- fondi di solidarietà, con decorrenza assegno straordinario, numero di settimane di beneficio e data di perfezionamento requisiti;
- data cessazione attività;
- data inizio mobilità;
- data cessazione mobilità, se non risultano precompilati uno o entrambi i campi relativi alla sospensione;
- sospensione con data fine successiva al 31 maggio 2010;
- sospensione aperta;
- data autorizzazione VV, se presente sul conto;
- codice cieco dal, se presente il codice contributo 180 in Arpa;
- altri benefici di legge per esposizione all’amianto, sordomuti/invalidi oltre il 74%, rischio chimico, se presenti i codici contributo 171, 172, 173, 174 e 185.
Devono invece essere compilati dall’operatore:
- L. 176/98 con indicazione degli accordi entro o oltre il 31 marzo 1998;
- data accordi, se l’inizio mobilità è successivo al 30 aprile 2010;
- data autorizzazione VV, se assente sul conto;
- deroga art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992 per la verifica del requisito contributivo cristallizzato a 780 settimane per la vecchiaia;
- codice cieco dal, se non presente il codice contributo 180;
- invalidità 80% dal, per la verifica del requisito anagrafico della vecchiaia secondo i criteri previgenti al D.Lgs. 503/1992;
- data cessazione mobilità, se sono già presenti campi relativi alle sospensioni.
La data di cessazione mobilità e le date delle sospensioni sono consultabili in DS-WEB. L’acquisizione di questi dati serve a verificare il diritto sia alla pensione di anzianità sia a quella di vecchiaia.
Conto calcolato
La funzione è disponibile solo per le domande definite automaticamente. Il sistema calcola, a partire dall’ultimo contributo presente sull’estratto conto, la contribuzione teorica spettante per:
- mobilità ordinaria, fino alla data di cessazione;
- mobilità lunga, per la durata massima di dieci anni;
- sostegno al reddito ex legge n. 127/2006, fino alla decorrenza della pensione ante legge 122/2010;
- assegno straordinario, per la durata massima di cinque anni.
È possibile visualizzare il conto calcolato sia per anzianità sia per vecchiaia tramite un menù a tendina.
Verifica del diritto
La procedura verifica il raggiungimento dei requisiti per entrambe le pensioni e determina le decorrenze. Ai soli fini del monitoraggio, le decorrenze sono calcolate con la normativa vigente anche se i requisiti vengono perfezionati dopo il 31 dicembre 2014.
I risultati delle due verifiche sono confrontati e visualizzati su ciascuna videata. I casi possibili sono:
- requisiti raggiunti per almeno una tipologia di pensionamento: vengono mostrate le decorrenze più favorevoli con e senza salvaguardia e la relativa tipologia; se la decorrenza più favorevole è senza salvaguardia compare il messaggio "decorrenza più favorevole senza salvaguardia L. 122";
- requisiti non raggiunti o raggiunti dopo la cessazione della mobilità ordinaria: compare il messaggio "non sussistono i requisiti".
Acquisizione dati
Per le domande da definire manualmente, dopo il pannello "Istruttoria" compare il pannello "Acquisizione dati", distinto per pensione di anzianità e di vecchiaia.
In entrambi i pannelli devono essere acquisiti:
- le decorrenze con salvaguardia e senza salvaguardia;
- l’anzianità contributiva distinta per diritto collegato all’età e, per l’anzianità, anche il diritto con maggiore anzianità;
- la contribuzione da archivi, con il totale settimane risultante dall’estratto conto;
- la contribuzione figurativa teorica;
- le eventuali maggiorazioni per benefici di legge;
- la contribuzione estera, comprensiva della convenzione applicata.
Se il requisito contributivo non è raggiunto, i campi relativi alla decorrenza non devono essere compilati.
Definizione
L’attivazione del bottone "Definisci" dai pannelli di Verifica diritto o Acquisizione dati comporta:
- la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;
- la chiusura automatica su Webdom sia per le posizioni accolte sia per quelle respinte;
- la creazione della riga di riferimento su Arca per le posizioni accolte;
- la stampa interna dell’estratto conto sintetico e, per le sole lavorazioni automatiche, dell’estratto conto analitico.
Prenotazione del diritto e graduazione delle posizioni
In Felpe sono visualizzabili tipologia del lavoratore, data di cessazione del rapporto di lavoro, finestra con salvaguardia e finestra in regime ordinario. La procedura ordina i soggetti in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tutti i lavoratori con rapporto cessato entro il 30 ottobre 2008 possono usufruire della salvaguardia.
L’informazione viene evidenziata in Felpe come:
- soggetto non salvaguardato;
- soggetto salvaguardato, lettera non inviata;
- soggetto salvaguardato, lettera inviata.
Gli altri soggetti potranno beneficiare del comma 5-bis entro il limite degli stanziamenti ministeriali e fino alla nuova decorrenza memorizzata in Felpe, previo decreto attuativo.
Annullamento della prenotazione
La prenotazione può essere annullata se, dopo una verifica positiva, si accerta uno dei seguenti eventi:
- decesso;
- titolarità di pensione diretta di vecchiaia o anzianità;
- mancanza del diritto per variazione della situazione contributiva;
- decadenza dalla mobilità;
- avvio di attività lavorativa dopo la comunicazione di ammissione alla salvaguardia;
- perdita della titolarità dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
- rinuncia espressa al beneficio.
L’annullamento si effettua tramite l’apposita funzione in Felpe selezionando "Salvaguardia L.122". Se la comunicazione è già stata inviata, salvo i casi di decesso e titolarità di pensione diretta, la sede deve trasmettere all’interessato la comunicazione automatica di annullamento prodotta dalla procedura.
Liquidazione della pensione in salvaguardia
L’art. 12, comma 6, stabilisce che l’INPS monitora le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia dal 1° gennaio 2011. La deroga non è attribuita d’ufficio, ma solo su richiesta del lavoratore.
Le domande di pensione devono essere acquisite in Webdom con i seguenti prodotti:
- "Pensione di anzianità ex L. 122 Mobilità"
- Gruppo 0001 – Anzianità/Vecchiaia
- Sottogruppo 0001 – Pensione di anzianità
- Tipo 0042 – Deroga ex-legge 122
- "Pensione di vecchiaia ex L. 122 Mobilità"
- Gruppo 0001 – Anzianità/Vecchiaia
- Sottogruppo 0002 – Pensione di vecchiaia
- Tipo 0042 – Deroga ex-legge 122
È prevista inoltre una ulteriore suddivisione in quattro tipologie di richiesta:
- SAA: deroga ex L. 122 anzianità automatica;
- SAM: deroga ex L. 122 anzianità manuale;
- SVA: deroga ex L. 122 vecchiaia automatica;
- SVM: deroga ex L. 122 vecchiaia manuale.
Le domande eventualmente respinte saranno riesaminate direttamente dall’INPS.
Beneficio del comma 5-bis: concessione del prolungamento
I lavoratori collocati in posizione successiva al n. 10.000 nella graduatoria sono destinatari del beneficio di cui al comma 5-bis, cioè del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito.
Tale beneficio può essere disposto solo previo apposito decreto ministeriale di concessione, che sarà comunicato con successivo messaggio attuativo.
Gestione delle indennità di mobilità rispetto alle nuove finestre pensionistiche
Il documento ricorda che l’art. 12, commi 1 e 2, ha introdotto nuove decorrenze per le pensioni di vecchiaia e anzianità. L’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile, se questa interviene entro la durata della prestazione spettante.
Comma 5: salvaguardia delle previgenti decorrenze
Per i lavoratori in mobilità ordinaria, l’indennità va corrisposta fino alla decorrenza della pensione se questa ricade dentro la durata dell’indennità; se la decorrenza è successiva alla fine della mobilità, il periodo intermedio non è indennizzabile.
Per i lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni, l’indennità deve essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione ante legge 122/2010. Gli oneri di mobilità lunga, se dovuti, vanno richiesti fino a tale data.
Comma 5-bis: prolungamento della tutela del reddito
Per il periodo intercorrente tra la decorrenza ante legge 122/2010 e la nuova decorrenza, la corresponsione dei ratei di mobilità o del sostegno al reddito è possibile solo in forza di uno specifico decreto ministeriale.
Per i lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni, per tale periodo non devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga. Anche per questi aspetti saranno fornite istruzioni operative con apposito messaggio.
Allegati con modelli di comunicazione
Il documento contiene tre allegati di lettera tipo:
- Allegato 1: comunicazione al lavoratore potenzialmente beneficiario, con informazione sull’inclusione in salvaguardia, sull’esigenza di presentare domanda di pensione e sul divieto di accettare o intraprendere attività lavorativa che faccia perdere il beneficio;
- Allegato 2: comunicazione di annullamento della precedente informativa per mancato perfezionamento dei requisiti di età o contribuzione alla fine della prestazione a sostegno del reddito;
- Allegato 3: comunicazione di annullamento per intervenuto lavoro, cessazione della titolarità dell’assegno straordinario, decadenza dalla mobilità o rinuncia al beneficio.
Questi modelli servono alle sedi per la gestione delle comunicazioni agli interessati in base all’esito delle verifiche e degli eventuali successivi eventi impeditivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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