Messaggio numero 20064 del 21-10-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che alcune comunità, religiose e non, possono essere considerate datori di lavoro domestico se hanno carattere stabile, continuativo e senza fini di lucro o assimilabili. Per queste realtà l’INPS prevede un profilo dedicato per l’accesso telematico ai servizi, con rilascio del PIN esclusivamente al rappresentante legale presso la sede competente, previa verifica dei requisiti; in alternativa può essere usata la CNS.
Comunità come datori di lavoro domestico e rilascio del PIN INPS
Comunità come datori di lavoro domestico e accesso ai servizi INPS
Il documento precisa, sulla base del DPR 1403/71 e delle circolari INPS in materia di lavoro domestico, che anche alcune comunità possono assumere la qualifica di datore di lavoro domestico, oltre alle persone fisiche. La finalità è chiarire quando la prestazione conserva la natura di lavoro domestico e quali regole valgono per l’abilitazione ai servizi telematici INPS.
Soggetti che possono essere considerati datori di lavoro domestico
Sono ricomprese le comunità, religiose e non, costituite tra persone non legate da vincoli di sangue, purché sostituiscano per i componenti, sotto il profilo morale e organizzativo, la famiglia di origine. Il documento richiama in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989, che ha chiarito tale impostazione interpretativa.
Requisiti necessari della comunità
Per qualificarsi come datore di lavoro domestico, la comunità deve possedere entrambi i requisiti seguenti:
- essere stabile, permanente e continuativa di “tetto e mensa”;
- essere priva di fini di lucro, politici, culturali, sportivi o di svago.
La presenza congiunta di tali elementi garantisce che la prestazione mantenga la natura di lavoro domestico, ai sensi dell’art. 1 della Legge 339/58, cioè opera resa per il funzionamento della vita familiare.
Esempi di comunità riconducibili alla fattispecie
Il documento indica, in modo esemplificativo e non esaustivo, alcune realtà che possono rientrare nella disciplina, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti:
- case famiglia;
- seminari;
- comunità familiari di assistenza;
- convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano;
- comunità militari.
Conseguenze della mancanza dei requisiti
In assenza dei requisiti richiesti non si configura un rapporto di lavoro domestico in senso proprio; il documento precisa che, in tal caso, si deve considerare l’assunzione di un addetto alle pulizie secondo il CCNL di riferimento per il settore interessato.
Obbligo di comunicazione telematica e profilo dedicato
La circolare n. 49 dell’11 marzo 2011 ha introdotto, dal 1° aprile 2011, l’obbligatorietà esclusiva del canale telematico per le comunicazioni in materia di lavoro domestico, previa identificazione mediante PIN. Per questo è stato reso disponibile un apposito profilo di identificazione per le comunità.
Rilascio del PIN e verifica dei requisiti
Il PIN per l’accesso ai servizi relativi ai lavoratori domestici è rilasciato esclusivamente al rappresentante legale della comunità. Il rilascio avviene solo presso le sedi INPS, perché deve essere verificato, sulla base dell’atto costitutivo, dello statuto e di ogni documento utile, l’effettivo possesso dei requisiti che consentono il riconoscimento della natura di datore di lavoro domestico.
I servizi online verificano la legittimazione del richiedente sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria, consentendo o meno il rilascio.
Procedura operativa per ottenere il PIN
Per ottenere il PIN, il rappresentante legale della comunità deve:
- allegare copia del documento di identità;
- compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta allegato;
- presentare la domanda alla Sede INPS competente, anche tramite un delegato.
Il personale della Sede INPS, verificata la correttezza formale della richiesta, l’identità del richiedente e l’esistenza dei requisiti, procede al rilascio del PIN selezionando la classe utente “Comunità che impiega LD”.
Gestione dei PIN già in possesso e uso della CNS
Se il rappresentante legale dispone già di un PIN rilasciato per altre finalità, ad esempio come cittadino, occorre:
- revocare il PIN esistente;
- assegnare un nuovo PIN con la classe utente indicata;
- ripristinare le autorizzazioni presenti sul precedente PIN.
Una volta completato l’accreditamento presso la sede INPS, il soggetto abilitato può utilizzare, in alternativa al PIN, anche la propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi), se ne è in possesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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