Messaggio numero 20343 del 27-10-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per l’assegno straordinario dei Fondi di sostegno di settore presso l’INPS, il diritto alla pensione va verificato al momento dell’accesso all’esodo in base ai requisiti vigenti alla data di uscita dal Fondo. Per le lavoratrici ammesse dal 1° ottobre 2011 si applica la nuova disciplina dell’art. 1, comma 20, della legge n. 148/2011, con conseguente necessità di modificare o integrare le domande di assegno straordinario che non tengano conto delle nuove scadenze. Restano ferme le regole sulle finestre pensionistiche.
Verifica del diritto alla pensione per l’assegno straordinario e adeguamento delle domande alla nuova disciplina anagrafica
Assegno straordinario e verifica del diritto a pensione
Il documento riguarda i Fondi di sostegno di settore istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996. Viene precisato che i relativi regolamenti non individuano requisiti specifici autonomi per l’accesso all’assegno straordinario: il diritto all’assegno di sostegno al reddito è infatti subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria.
Ne deriva che il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo, facendo riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data di uscita dal Fondo di sostegno.
Disciplina applicabile alle lavoratrici ammesse dal 1° ottobre 2011
Per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, la verifica del diritto alla pensione di vecchiaia deve essere effettuata alla luce della nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.
La norma richiamata:
- anticipa al 2014, anziché dal 2020, il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia;
- anticipa al 2014, anziché dal 2020, anche l’adeguamento per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo;
- porta a regime la disciplina al 1° gennaio 2026, anziché al 1° gennaio 2032.
Necessità di modifica o integrazione delle domande
In conseguenza della nuova disciplina normativa, le domande di assegno straordinario devono essere modificate o integrate quando la data di scadenza dell’assegno indicata nella domanda non tenga conto delle nuove regole.
In tali casi:
- la Sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda esodante;
- l’azienda deve presentare una nuova domanda oppure un’integrazione della precedente;
- la nuova domanda o l’integrazione devono essere sottoscritte sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore;
- deve essere indicata la nuova data di scadenza dell’assegno straordinario.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Resta ferma la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici, ossia le cosiddette finestre, con rinvio al messaggio n. 21171 del 12 agosto 2010.
Rilevanza esterna del messaggio
Il documento specifica infine che il messaggio ha rilevanza esterna e viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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