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Ordinanza

Ordinanza n. 11107/2026 - Roma, Sezione 4B

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente, sull’istanza inoltrata il 25.04.2023, con la quale si chiedeva ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Romania, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza ovvero in caso di perdurante inadempimento si chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda sull’istanza, con tutti gli oneri e gli effetti conseguenziali, ivi compresa la vittoria di spese e compensi; e per la sostituzione del commissario ad acta con istanza depositata il 23 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202403538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante rilasciato in Romania ai fini dell'esercizio della professione docente, nonché inerzia del commissario ad acta nominato con precedente sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 25 aprile 2023, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/CE, per il riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Con sentenza n. 23500/2024 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere entro 90 giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Poiché la sentenza non risultava eseguita né dal Ministero né dal commissario, la ricorrente, con istanza depositata il 23 gennaio 2026, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta per la prolungata inerzia di quest'ultimo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario revocare il commissario ad acta precedentemente nominato, poiché anch'egli era rimasto inerte nell'esecuzione degli adempimenti sostitutivi previsti dalla sentenza. In sua sostituzione ha nominato il Direttore generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il nuovo commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi indicati nella motivazione entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, senza diritto al compenso e con facoltà di delega a un funzionario o all'organo competente secondo la normativa vigente. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • direttiva 2013/55/CE

    riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Romania, ai fini dell’esercizio della professione di docente

    La direttiva è indicata quale base dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante estero; l'ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disciplina.

  • art. 21-bis c.p.a.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione e il commissario ad acta nominato dal giudice rimangono entrambi inerti nell'esecuzione di una pronuncia resa sul silenzio, il giudice può revocare il commissario originario e nominarne uno nuovo, assegnandogli un termine per l'adempimento sostitutivo.
  • La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta in ragione della prolungata inerzia del commissario precedentemente nominato, senza necessità di riaprire il giudizio relativo all'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione degli adempimenti sostitutivi deve provvedere entro il termine stabilito dal giudice e può essere autorizzato a delegare l'attività a un funzionario o all'organo competente secondo le disposizioni normative vigenti.
  • La nomina del commissario ad acta non trasferisce in via definitiva la competenza amministrativa, ma assicura l'esecuzione sostitutiva degli adempimenti imposti dalla pronuncia giudiziale in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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