Cassazione Civile, Ordinanza n. 35510/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, allegando di avere stipulato con la società poi fallita un preliminare di compravendita immobiliare e, successivamente, una scrittura privata dalla quale derivava il diritto alla restituzione degli acconti versati sul prezzo e al rimborso di migliorie eseguite sull'immobile. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione; l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale di Messina. Il tribunale aveva ritenuto il preliminare e la successiva scrittura privi di data certa anteriore al fallimento, quindi inopponibili alla curatela ai sensi dell'art. 2704 c.c.; aveva inoltre considerato inopponibili anche fatture e assegni prodotti, perché privi di autenticazione e di data certa, aveva escluso la prova testimoniale e aveva ritenuto generica e meramente esplorativa la richiesta di esibizione delle scritture contabili della fallita. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2704 c.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato assegni e ricevute di pagamento attestanti l'incasso da parte della società in bonis; 2) violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., assumendo che la prova testimoniale fosse ammissibile per la presenza di un principio di prova per iscritto e comunque in ragione della natura e della qualità delle parti del contratto; 3) violazione dell'art. 210 c.p.c., censurando il mancato ordine di esibizione delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: correttamente aveva escluso la data certa anteriore al fallimento dei documenti prodotti, aveva ritenuto generiche e nuove alcune doglianze sulle ricevute di pagamento, aveva negato la prova testimoniale sia per difetto di specificità sia perché non poteva supplire alla mancanza di data certa di una scrittura privata né alla forma scritta ad substantiam richiesta per il preliminare di compravendita, e aveva correttamente considerato discrezionale il mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
Norma richiamata per la domanda di ammissione al passivo del credito nella procedura fallimentare.
art. 2704 c.c.
La mancanza di data certa anteriore al fallimento rende i documenti privi di opponibilità alla curatela.
art. 2721 c.c.
La prova testimoniale è soggetta ai limiti legali di ammissibilità e, nel caso concreto, non era utilizzabile come dedotto dal ricorrente.
art. 2724 c.c.
La deroga ai limiti della prova testimoniale per principio di prova scritta non era configurabile nel caso esaminato.
art. 2725 c.c.
Non è ammessa prova testimoniale per dimostrare un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, come il preliminare di compravendita richiamato in sentenza.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.
art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, c.p.c.
Le censure erano formalmente proposte per violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono state ritenute inammissibili per difetto dei presupposti di legittimità e di specificità.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 372 c.p.c.
Documenti nuovi depositati in cassazione sono irrilevanti se non attengono a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o del controricorso.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza del ricorso; nel caso concreto il presupposto non è stato ravvisato.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, i documenti posti a fondamento del credito devono avere data certa anteriore al fallimento per essere opponibili alla curatela; in difetto, non possono fondare l'ammissione.
- La prova testimoniale non può essere utilizzata per aggirare la mancanza di forma scritta ad substantiam di un contratto né per provare, contro i limiti di legge, un documento privo di data certa.
- La deduzione in cassazione di vizi relativi alla prova deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente affermare in modo generico l'esistenza di assegni, ricevute o altri elementi se tali circostanze non risultano compiutamente dal provvedimento impugnato e dagli atti di causa richiamati.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non integra, di regola, motivo di ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave e non può essere desunta dalla sola infondatezza, anche manifesta, delle censure.
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