Sentenza n. 4701/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Pavia, con la quale il Ministero dell’istruzione è stato condannato al pagamento delle differenze retributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 303/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.241,49, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione del titolo giudiziale in data 3 marzo 2026 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, non aveva pagato le differenze retributive riconosciute dal Tribunale di Pavia, neppure in parte. Il credito ammontava a € 4.241,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il Ministero si è costituito senza contestare il credito né riferire sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non è previsto compenso per l'incarico, rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
L'azione di ottemperanza consente di dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione al giudicato e di ordinare l'esecuzione del titolo, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è stata richiesta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
La sentenza dispone il rimborso del contributo unificato solo se dovuto nel giudizio, oltre alla rifusione dei compensi e agli oneri di legge.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti risultanti da un titolo giudiziale notificato e passato in giudicato, la persistente mancata esecuzione, anche in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sul credito, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia; l'incarico può essere svolto senza compenso quando rientra nei compiti istituzionali del commissario.
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