Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocato aveva ottenuto dal tribunale penale, in sede di liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, un importo inferiore a quello poi riconosciuto dal tribunale in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Con il ricorso per cassazione ha censurato l'ordinanza del tribunale nella sola parte relativa alle spese del giudizio, deducendo la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, oltre alla nullità del provvedimento per assoluta mancanza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la liquidazione delle spese in euro 221,00 fosse inferiore al minimo tariffario previsto per lo scaglione di valore applicabile e che il giudice non avesse spiegato le ragioni della quantificazione operata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza impugnata. Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ha ritenuto che il termine decorresse anche per la ricorrente dalla data in cui la notifica del provvedimento era stata eseguita nei confronti del destinatario. Poiché la notificazione dell'ordinanza risultava eseguita il 22 giugno 2022 e il ricorso era stato notificato solo il 27 ottobre 2022, il termine era spirato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro per la censura sulle spese di lite, ma la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è tardivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato in relazione alla determinazione del compenso professionale, ma senza scrutinio nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 4 d.m. n. 55/2014
richiamato quale criterio di liquidazione dei compensi, ma la doglianza non viene esaminata per tardività.
art. 325 c.p.c.
indica il termine breve di impugnazione di sessanta giorni.
art. 326 c.p.c.
stabilisce che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche per il notificante dal perfezionamento della notifica verso il destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di notificazione del provvedimento impugnato, il termine breve per proporre impugnazione decorre dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario e tale decorrenza opera anche per il soggetto che ha effettuato la notificazione.
- Quando il ricorso è notificato oltre il termine breve di impugnazione, l'impugnazione è inammissibile senza che il giudice debba esaminare i motivi di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la parte soccombente o il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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