Sentenza del 18/05/2017 n. 2143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - CESSIONE DI BENI NON IMPONIBILI - Lettera d'intenti - Disciplina previgente al 1° gennaio 2016 - Obbligo di comunicazione - Sanzioni in vigore al momento dell'illecito - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'IVA alle cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali mediante lettera d'intenti e, in particolare, l'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione telematica e della disciplina sanzionatoria applicabile. Prima del 1° gennaio 2016 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati della lettera d'intenti gravava sul fornitore. Dal 1° gennaio 2016, per effetto del d.lgs. n. 175/2014, tale obbligo è stato trasferito al cliente esportatore abituale, mentre il fornitore deve verificare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione prima di effettuare la cessione in sospensione d'imposta. Il mutamento non ha eliminato l'illecito precedente, ma ha modificato la condotta sanzionata.
La decisione
È stato stabilito che il mutamento della disciplina non costituisce abolitio criminis. Di conseguenza, alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 devono continuare ad applicarsi le sanzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 471/1997 nella versione vigente al momento della violazione, anche se la disciplina successiva ha trasferito l'obbligo di comunicazione dal fornitore al cliente esportatore abituale. Il testo non indica espressamente l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole alla permanenza della sanzione secondo la normativa previgente.
Norme richiamate
D.lgs. n. 175/2014
Modifica dal 1° gennaio 2016 la disciplina della cessione dei beni non imponibili ai fini IVA a favore degli esportatori abituali.
Ha trasferito dal fornitore al cliente esportatore abituale l'obbligo di comunicare telematicamente la lettera d'intenti all'Agenzia delle Entrate e ha imposto al fornitore la verifica telematica preventiva.
Art. 7 del d.lgs. n. 471/1997
Sanziona le violazioni relative alle dichiarazioni d'intento e alle cessioni effettuate in regime di non imponibilità IVA.
La norma deve essere applicata, per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, nella versione vigente al momento dell'illecito. Il successivo trasferimento dell'obbligo non determina abolitio criminis.
Massime di principio
- Per individuare la sanzione applicabile occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento della violazione, salvo che una norma successiva elimini realmente l'illecito.
- Il trasferimento dell'obbligo da un soggetto a un altro non equivale automaticamente a un'abolitio criminis: la condotta può restare sanzionabile secondo la disciplina precedente.
- Nelle operazioni con esportatori abituali, per il periodo successivo al 1° gennaio 2016 il cliente deve trasmettere la lettera d'intenti all'Agenzia delle Entrate, mentre il fornitore deve verificare telematicamente la comunicazione prima di emettere la fattura non imponibile.
- La successione di discipline sanzionatorie va analizzata distinguendo tra eliminazione dell'illecito, modifica degli obblighi e semplice trasferimento della responsabilità tra soggetti.
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