Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1872

Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna per il 2016 l'elenco Prodcom, ossia la nomenclatura statistica comune utilizzata per l'indagine comunitaria sulla produzione industriale. L'atto si limita a rinviare all'allegato, che contiene l'elenco dettagliato dei prodotti e servizi industriali con i corrispondenti riferimenti CPA/SA, unità fisiche e note. Si tratta di uno strumento tecnico-statistico, direttamente applicabile negli Stati membri e funzionale al confronto delle statistiche di produzione e commercio estero.

Aggiornamento per il 2016 dell'elenco Prodcom dei prodotti industriali oggetto dell'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto tenuti a effettuare l'indagine comunitaria sulla produzione industriale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/91. Riguarda la classificazione e la rilevazione statistica della produzione industriale tramite l'elenco Prodcom, comune a tutti gli Stati membri, con riferimento ai prodotti e servizi elencati nell'allegato per l'anno 2016. Non contiene esclusioni territoriali, ma opera nel quadro del SEE ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; alcune voci dell'allegato recano note, unità di misura e qualificazioni specifiche, incluse esclusioni di determinate categorie di prodotti rispetto alla voce descritta.

Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione: elenco Prodcom 2016

Il regolamento aggiorna per il 2016 l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali oggetto dell'indagine comunitaria sulla produzione industriale. Il provvedimento risponde all'esigenza, richiamata nei considerando, di mantenere un elenco comune a tutti gli Stati membri, utile sia per la rilevazione statistica della produzione sia per il confronto con le statistiche sul commercio estero e con la nomenclatura CPA.

Finalità e contesto normativo

L'atto si fonda sul regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, relativo a un'indagine comunitaria sulla produzione industriale, del quale costituisce attuazione tecnica aggiornata per l'anno 2016. I considerando evidenziano che:

  • gli Stati membri sono tenuti a svolgere l'indagine sulla produzione industriale;
  • l'indagine deve basarsi su un elenco di prodotti che definisce l'oggetto della rilevazione;
  • l'elenco serve a favorire il raccordo tra statistiche di produzione e commercio estero e ad assicurare la comparabilità con la nomenclatura CPA;
  • un elenco comune è necessario per confrontare i dati tra Stati membri;
  • l'aggiornamento dell'elenco è quindi richiesto periodicamente.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 dispone, in termini molto sintetici, che l'elenco Prodcom per il 2016 è riportato nell'allegato. Il corpo sostanziale del regolamento è infatti costituito dall'allegato, che elenca in modo analitico i prodotti e i servizi industriali rilevanti, con indicazione:

  • del codice NACE e della corrispondente divisione/attività;
  • del codice CPA;
  • della descrizione del prodotto o servizio;
  • del riferimento alla nomenclatura del commercio estero 2016 (SA/NC);
  • dell'unità fisica di misura (ad esempio kg, p/st, m2, l, m3, kW, ecc.);
  • di eventuali note o qualificazioni specifiche.

L'articolo 2 disciplina l'efficacia temporale: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2016. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Struttura dell'allegato e portata operativa

L'allegato contiene un elenco estremamente ampio di prodotti industriali, che copre numerosi settori manifatturieri ed estrattivi. La classificazione è costruita per aggregati NACE/CPA e comprende sia beni materiali sia alcune prestazioni di servizio industriale, quando rilevanti ai fini Prodcom. L'impostazione è tipica degli atti statistici UE: non introduce obblighi sostanziali di produzione o commercializzazione, ma definisce con precisione l'oggetto della rilevazione statistica da parte degli Stati membri.

Tra le aree più evidenti figurano, a titolo esemplificativo:

  • prodotti alimentari e bevande;
  • tabacchi;
  • prodotti tessili, abbigliamento, pelle e calzature;
  • legno, carta e stampa;
  • prodotti chimici, fertilizzanti, materie plastiche e gomma;
  • metalli e prodotti in metallo;
  • macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • mezzi di trasporto;
  • mobili, gioielleria, strumenti musicali, giocattoli e altri beni manufatti.

Note tecniche e qualificazioni specifiche

Molte voci dell'allegato sono accompagnate da note, simboli e qualificazioni che ne delimitano il perimetro. In diversi casi sono presenti esclusioni espresse, riferimenti a sottovoci tariffarie più specifiche oppure unità di misura particolari, ad esempio peso, numero di pezzi, metri quadrati, litri, kilowatt o chilogrammi di sostanza attiva. Sono frequenti anche indicazioni del tipo:

  • esclusione di beni o usi particolari dalla voce generale;
  • distinzione tra prodotti destinati al consumo umano, all'uso industriale o a usi tecnici;
  • differenziazione tra prodotto grezzo, lavorato, raffinato, congelato, confezionato o trasformato;
  • indicazioni speciali per prodotti soggetti a note statistiche o tariffarie.

L'allegato mostra dunque che il regolamento opera come strumento di classificazione statistica molto dettagliato, indispensabile per uniformare la raccolta dei dati in tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 6 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 ottobre 2016. Pur entrando formalmente in vigore dopo la pubblicazione, esso si applica dal 1° gennaio 2016, con effetto utile per l'intero anno statistico 2016. Per gli operatori e per le amministrazioni statistiche ciò implica che i dati relativi al 2016 devono essere letti e classificati secondo la nomenclatura Prodcom 2016 contenuta nell'allegato.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per avvocati, commercialisti e consulenti che assistono imprese industriali, il regolamento è rilevante soprattutto per:

  • la corretta classificazione statistica dei prodotti ai fini degli adempimenti informativi verso le autorità nazionali competenti;
  • la coerenza tra classificazione statistica Prodcom, classificazione CPA e codici SA/NC;
  • la gestione delle basi informative aziendali e dei flussi di reporting interni;
  • il coordinamento tra dati di produzione, dati di vendita e statistiche sul commercio estero.

Non introduce sanzioni, autorizzazioni o regimi di controllo sostanziale: la sua funzione è esclusivamente statistico-amministrativa, ma la precisione delle definizioni e delle esclusioni dell'allegato può avere impatto operativo significativo sulla classificazione dei prodotti e sulla qualità dei dati trasmessi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco Prodcom 2016

L'articolo 1 stabilisce che l'elenco Prodcom per il 2016 figura nell'allegato. L'elenco comprende numerose voci di prodotti e servizi industriali, articolate per codici NACE/CPA e codici della nomenclatura del commercio estero 2016 (SA/NC), con unità fisiche di misura e note di classificazione.

Decorrenza e entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Vincolatività e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità statistica

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CEE) n. 3924/91, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 6. La finalità è garantire un elenco comune e aggiornato dei prodotti industriali per l'indagine sulla produzione industriale, favorendo il raccordo con le statistiche sul commercio estero e la comparabilità con la nomenclatura CPA.

Come è indicizzato

Materiestatisticheindustriaclassificazione dei prodottimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.