Regolamento (UE) 2016/1778
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dalla Cina di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro e acciaio, sulla base della constatazione preliminare di dumping, minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. La Commissione ha considerato che l’aumento delle importazioni cinesi, la forte pressione sui prezzi e l’eccesso di capacità produttiva nella RPC rendono probabile un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Il dazio è fissato secondo la regola del dazio inferiore, con aliquote differenziate per alcuni gruppi di produttori esportatori e per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti laminati piatti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC indicati all’articolo 1. Sono esclusi, in particolare, i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio a grani orientati, gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, nonché taluni prodotti non arrotolati con specifiche caratteristiche dimensionali. Il regolamento produce effetti per sei mesi dalla sua entrata in vigore e si applica in tutti gli Stati membri. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate, subordinatamente alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; per tutti gli altri operatori cinesi si applica l’aliquota residuale.
Dazio antidumping provvisorio su prodotti piatti laminati a caldo originari della RPC
Il regolamento istituisce una misura antidumping provvisoria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, in esito a un’inchiesta avviata a seguito della denuncia presentata da Eurofer per conto dell’industria siderurgica dell’Unione. La Commissione conclude, in via preliminare, che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono effettuate in dumping e che sussiste una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, con nesso causale non interrotto da altri fattori.
Contesto procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 13 febbraio 2016, a seguito della denuncia del 4 gennaio 2016. Nel corso del procedimento la Commissione ha anche avviato un’inchiesta antisovvenzioni sul medesimo prodotto e un’altra inchiesta antidumping su importazioni dallo stesso prodotto originario di Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina. È stato effettuato il campionamento di produttori dell’Unione e di produttori esportatori cinesi, oltre a visite di verifica presso le parti cooperative e presso il produttore del paese di riferimento negli Stati Uniti.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto della misura è costituito da prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati, tagliati su misura o in nastri stretti. La Commissione ha precisato i principali codici NC interessati e ha escluso talune categorie specifiche, tra cui gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, che sono stati ritenuti differenti per caratteristiche chimiche, processi produttivi, impieghi e livelli di prezzo. È stato inoltre respinto, in questa fase, anche il tentativo di escludere taluni tipi di acciaio destinati alla rilaminazione o alcune ulteriori tipologie di acciaio proposte da un utilizzatore italiano.
Determinazione del dumping
Poiché nessun esportatore cinese ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato determinato utilizzando un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Gli Stati Uniti sono stati selezionati come paese di riferimento, in quanto mercato aperto e adeguato, con la collaborazione di ArcelorMittal USA. La Commissione ha calcolato il valore normale sulla base delle vendite remunerative sul mercato interno statunitense e, per i tipi non comparabili o non remunerativi, mediante valore costruito. I prezzi all’esportazione sono stati determinati, a seconda dei casi, sui prezzi effettivi di esportazione o sul prezzo di rivendita nell’Unione da parte di società collegate, con i relativi adeguamenti.
Margini di dumping provvisori
Il confronto tra valore normale e prezzi all’esportazione, effettuato a livello franco fabbrica e con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, costi accessori, spese bancarie, costi del credito, commissioni e imposte indirette, ha condotto a margini di dumping molto elevati. I margini provvisori sono risultati pari al 96,5 % per Bengang Steel Plates Co., Ltd., al 95,0 % per Hebei Iron & Steel Group, al 106,9 % per Jiangsu Shagang Group, al 100,1 % per le altre società che hanno collaborato e al 106,9 % per tutte le altre società.
Analisi del pregiudizio e della minaccia di pregiudizio
La Commissione ha distinto tra mercato libero e mercato vincolato, dato l’elevato grado di integrazione verticale dell’industria dell’Unione. Sul mercato libero la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dall’86,8 % al 77,7 % nel periodo in esame, mentre le importazioni cinesi sono aumentate da 246 720 tonnellate nel 2012 a 1 519 304 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato passata dallo 0,79 % al 4,32 %. I prezzi medi delle importazioni cinesi sono diminuiti da 600 EUR/tonnellata a 404 EUR/tonnellata, con sottoquotazione rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione pari al 2,7 %-5,6 %.
Conclusione sulla minaccia di pregiudizio
Pur riconoscendo che l’industria dell’Unione non aveva ancora subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha rilevato una forte vulnerabilità e un deterioramento marcato nella seconda metà del 2015, confermato dai dati successivi disponibili per il 2016. La minaccia di pregiudizio è stata ritenuta chiaramente prevedibile e imminente, anche alla luce dell’enorme eccesso di capacità nella RPC, della difficoltà di assorbimento da parte di altri mercati e della pressione costante dei prezzi delle importazioni cinesi.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha attribuito la minaccia di pregiudizio principalmente alle importazioni cinesi in dumping, distinguendone gli effetti da quelli della crisi economica, del calo dei prezzi delle materie prime, delle importazioni da altri paesi terzi, dei risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione e della situazione di un produttore italiano. Tali fattori sono stati considerati potenzialmente rilevanti, ma non tali da interrompere il nesso causale con le importazioni dalla RPC.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che l’adozione della misura fosse nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, consentire un recupero della redditività dell’industria dell’Unione e limitare gli effetti distorsivi del dumping. Gli impatti su importatori e utilizzatori sono stati considerati limitati, anche perché esistono ulteriori fonti di approvvigionamento oltre alla Cina.
Livello del dazio e regola del dazio inferiore
Per la determinazione della misura è stata applicata la regola del dazio inferiore: il dazio è fissato al livello del più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Il margine di pregiudizio è stato stimato sulla base di un profitto di riferimento del 7 %, ritenuto coerente con le condizioni normali di concorrenza per il settore, alla luce della natura del prodotto e del parallelo con altri prodotti siderurgici a valle.
Dispositivo e adempimenti doganali
L’articolo 1 stabilisce le aliquote individuali del dazio e prevede che esse si applichino solo se l’importatore presenta una fattura commerciale valida con la dichiarazione prevista dal regolamento; diversamente si applica l’aliquota residuale. È inoltre richiesto che l’immissione in libera pratica sia subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. L’articolo 2 riconosce alle parti interessate un termine di 25 giorni per la divulgazione dei fatti, le osservazioni e la richiesta di audizione. Il regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi, in attesa dell’eventuale misura definitiva.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Restano esclusi: acciai inossidabili e al silicio a grani orientati; acciai per utensili e acciai rapidi; taluni prodotti non arrotolati di spessore superiore a 10 mm e larghezza almeno pari a 600 mm; taluni prodotti non arrotolati di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza almeno pari a 2 050 mm.
Origine e classificazione doganale
Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese ed è classificato nei codici NC e TARIC elencati nell’articolo 1, con riferimento ai codici 7208, 7211, 7225 e 7226 e ad alcuni codici "ex" specificati.
Aliquote del dazio provvisorio
Sono stabilite aliquote individuali pari al 17,1 % per Bengang Steel Plates Co., Ltd, al 13,2 % per Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd e per le due branch di Hebei Iron & Steel Co., Ltd, al 22,6 % per Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd e Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd, al 18,0 % per le altre società incluse nell’allegato I, e al 22,6 % per tutte le altre società. Le aliquote sono espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società emittente, con l’attestazione che il quantitativo venduto all’esportazione nell’Unione è stato fabbricato dalla società indicata nel documento. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota prevista per "tutte le altre società".
Garanzia all’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.
Durata della misura
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Diritti di difesa e osservazioni
Entro 25 giorni di calendario dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni scritte e domandare un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore. Entro lo stesso termine, le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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