Regolamento (UE) 2016/1772
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1772 della Commissione, del 5 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli importati da paesi terzi. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di settore. L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, se del caso, per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1772 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e funzione del valore forfettario
Il considerando richiama che il regolamento (UE) n. 543/2011, in applicazione degli esiti dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con funzione di parametro per il prezzo di entrata dei prodotti importati.
Ambito oggettivo di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codice NC e origine geografica. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati a seconda del prodotto e del paese terzo di provenienza; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari per i seguenti codici NC e relative origini:
- 0702 00 00: 161,8 per MA e 161,8 per ZZ;
- 0707 00 05: 128,9 per TR e 128,9 per ZZ;
- 0709 93 10: 136,2 per TR e 136,2 per ZZ;
- 0805 50 10: valori compresi tra 51,1 e 116,8 a seconda di AR, CL, TR, UY, ZA e ZZ;
- 0806 10 10: 264,7 per EG, 140,3 per TR, 210,1 per US e 205,0 per ZZ;
- 0808 10 80: valori compresi tra 100,2 e 145,0 a seconda di AR, BR, CL, NZ, ZA e ZZ;
- 0808 30 90: 95,9 per CN, 130,3 per TR e 113,1 per ZZ.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e, quando rilevante, per specifici codici paese terzo o per il codice "ZZ" (altre origini).
Prodotti interessati e valori indicati nell'allegato
I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono fissati valori differenziati in funzione dell'origine, con esempi di valori pari a 161,8; 128,9; 136,2; 88,7-116,8; 264,7-205,0; 110,6-123,3; 95,9-113,1 EUR/100 kg a seconda del prodotto e del paese d'origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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