Regolamento (UE) 2016/1779
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1779 della Commissione, del 6 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1779 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata. La Commissione li fissa sulla base delle regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina l'applicazione dell'OCM nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e origine, e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati mediante specifici codici NC e, per ciascuno, per le origini di paesi terzi elencate. I valori forfettari sono rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM per il settore ortofrutticolo. Il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1779: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in materia di prezzo di entrata per determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi. La Commissione, richiamando l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fissa i valori forfettari da applicare sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che la fissazione dei valori forfettari avviene in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e secondo i criteri stabiliti dalla normativa di esecuzione.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono riferiti a specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli, con distinzione per paese terzo di origine.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori applicabili ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi di origine, tra cui MA, TR, AR, CL, UY, ZA, US, BR, NZ, CN e il codice ZZ per le altre origini. I valori variano, ad esempio, da 55,5 EUR/100 kg per UY nel codice 0805 50 10 a 210,1 EUR/100 kg per US nel codice 0806 10 10.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato dal 7 ottobre 2016, data di pubblicazione indicata nel testo.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del provvedimento
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare all'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione da usare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Criterio di determinazione dei valori
Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, differenziati per origini di paesi terzi e, ove previsto, per il codice 'ZZ' relativo ad 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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