Regolamento (UE) 2016/1821
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna integralmente la nomenclatura combinata dell’Unione, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento recepisce gli ultimi cambiamenti del sistema armonizzato e gli impegni internazionali dell’Unione, oltre ad adeguare la NC a sviluppi tecnologici, commerciali e alle modifiche introdotte dal codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2017, gli operatori devono utilizzare la nuova versione della tariffa per la classificazione delle merci e per l’applicazione dei dazi, delle sospensioni e dei regimi tariffari particolari.
Aggiornamento della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune dell’Unione per il 2017, con sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le merci classificate nella nomenclatura combinata (NC) utilizzata per la tariffa doganale comune, le statistiche del commercio estero dell’Unione e le altre politiche dell’Unione relative all’importazione e all’esportazione. Vincola gli operatori economici, le autorità doganali e gli Stati membri in relazione alla classificazione tariffaria, ai dazi convenzionali, alle unità supplementari, alle note di sezione/capitolo/sottovoce e agli allegati tariffari; riguarda in particolare l’importazione di merci da paesi terzi e i regimi di sospensione/esenzione e trattamento tariffario favorevole previsti nella NC. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione
Il regolamento aggiorna la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune per adeguarle agli sviluppi del sistema armonizzato, agli impegni internazionali dell’Unione e alle esigenze intervenute nel commercio e nella statistica doganale. La Commissione richiama inoltre la necessità di coordinare la NC con il codice doganale dell’Unione e di chiarire alcuni punti applicativi, in particolare nel settore agricolo.
Oggetto e finalità
L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che costituisce la base normativa della nomenclatura combinata (NC). La NC serve simultaneamente alla tariffa doganale comune, alle statistiche del commercio estero dell’Unione e ad altre politiche dell’Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.
Contesto normativo e motivazioni
Dai considerando emerge che l’aggiornamento si è reso necessario per:
- recepire le ultime modifiche del sistema armonizzato allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
- tener conto delle modifiche già intervenute a seguito della decisione 2010/314/UE e dell’accordo ITA approvato con decisione (UE) 2016/971;
- adeguare la NC ai mutamenti delle esigenze statistiche e di politica commerciale;
- riflettere gli sviluppi tecnologici e commerciali;
- coordinare riferimenti e testi con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione.
Ambito applicativo generale
L’atto si applica a tutte le merci classificate nella NC. Per gli operatori italiani ciò significa che:
- la classificazione tariffaria va effettuata secondo la nuova versione dell’allegato I;
- i dazi convenzionali, i dazi autonomi, le esenzioni e le sospensioni devono essere letti alla luce del testo aggiornato;
- le unità supplementari, i codici statistici TARIC e i rinvii alle note a piè di pagina diventano parte integrante del regime applicabile.
Regole generali di interpretazione e dazi
La parte preliminare ribadisce le regole generali di interpretazione della NC:
- i titoli di sezioni, capitoli e sottocapitoli hanno valore meramente indicativo;
- la classificazione dipende dal testo delle voci, dalle note e, se necessario, dalle regole successive;
- per merci composte o presentate in assortimenti si applicano i criteri della voce più specifica, del carattere essenziale e, in ultima istanza, della voce collocata per ultima in ordine di numerazione.
Sul piano tariffario, il regolamento conferma che:
- i dazi convenzionali della colonna 3 si applicano alle merci originarie dei paesi parte dell’OMC o con accordi MFN con l’Unione, salvo deroghe;
- le aliquote convenzionali sono applicabili dal 1° gennaio 2017;
- i dazi autonomi richiamati in nota si applicano solo se inferiori ai dazi convenzionali;
- restano possibili dazi preferenziali o speciali previsti dal diritto dell’Unione o da accordi internazionali.
Regimi speciali e deroghe principali
La NC aggiornata disciplina diversi regimi particolari:
- Navi e piattaforme di perforazione/sfruttamento: sospensione dei dazi per prodotti destinati alla costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione ed equipaggiamento di specifiche navi e piattaforme, con condizioni di controllo doganale della destinazione.
- Aeromobili civili: esenzione per aeromobili civili, prodotti destinati alla loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione e apparecchiature al suolo per l’addestramento al volo; il beneficio è subordinato ai controlli doganali previsti dall’Unione.
- Prodotti farmaceutici: esenzione per sostanze farmaceutiche, intermedi, sali/esteri/idrati in presenza delle condizioni previste negli allegati 3, 4, 5 e 6.
- Tassazione forfettaria: aliquota del 2,5 % ad valorem per spedizioni tra privati o bagagli personali di viaggiatori, purché le importazioni siano prive di carattere commerciale e il valore intrinseco non superi 700 € per spedizione o viaggiatore.
- Trattamento tariffario favorevole per natura delle merci: riguarda merci inadatte all’alimentazione, semi, veli e tele da buratti, taluni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati, con rinvii a certificati e condizioni speciali.
Allegati tariffari e agricoli
La parte terza conferma e aggiorna gli allegati agricoli e farmaceutici, tra cui:
- elementi agricoli (EA);
- dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M);
- prodotti soggetti a prezzo d’entrata;
- elenchi di sostanze farmaceutiche esenti da dazio;
- codici statistici TARIC;
- elenchi di denaturanti e certificati per alcune merci con trattamento favorevole.
Incidenza pratica per gli operatori
Per imprese, doganalisti e consulenti fiscali, il regolamento ha rilevanza operativa immediata perché:
- modifica la base di classificazione tariffaria per l’import/export;
- può incidere su aliquote, sospensioni, esenzioni e formalità doganali;
- richiede l’aggiornamento dei software doganali, delle procedure di classificazione e delle verifiche di origine e destinazione;
- impone attenzione ai nuovi testi di sottovoci, note complementari e unità supplementari, che spesso determinano il trattamento da applicare.
Entrata in vigore
L’atto si applica dal 1° gennaio 2017 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento 2658/87
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Di conseguenza, dal momento di applicazione, la NC e la tariffa doganale comune devono essere letti nella nuova formulazione aggiornata.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento della nomenclatura combinata
I considerando spiegano che la NC deve riflettere gli impegni internazionali dell’Unione, incluse le modifiche del sistema armonizzato e quelle connesse all’ITA, nonché gli adeguamenti resi necessari da esigenze statistiche, di politica commerciale, dall’evoluzione tecnologica e dall’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (reg. (UE) n. 952/2013).
Regole generali di classificazione e di imposizione
La parte preliminare conferma le regole generali di interpretazione della NC, i criteri per i dazi convenzionali e autonomi, il richiamo al valore in dogana e al peso imponibile, nonché la disciplina del trattamento tariffario favorevole per destinazione particolare. È ribadito che i dazi convenzionali si applicano, salvo deroghe, alle merci originarie di paesi terzi e che le aliquote convenzionali della colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2017.
Disposizioni speciali per talune categorie di merci
La NC contiene regimi specifici di sospensione o esenzione per navi, piattaforme di perforazione, aeromobili civili, prodotti farmaceutici, tassazione forfettaria per piccole spedizioni e bagagli personali, trattamento tariffario favorevole per merci inadatte all’alimentazione, semi, veli e tele da buratti, alcune uve da tavola, tabacchi e nitrati. In questi casi sono previste condizioni di destinazione, controlli doganali, certificati e richiami alle pertinenti norme UE.
Aggiornamento dei codici e delle sottovoci
L’allegato ridefinisce in modo esteso codici, sottovoci, descrizioni e aliquote per tutti i capitoli della NC, includendo anche nuove sottovoci o codici riservati e rinvii con note a piè di pagina. Il regolamento incide quindi su migliaia di voci tariffarie, con effetti diretti su classificazione, dazi, unità supplementari e gestione dichiarativa.
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