Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1821

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32016R1821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente la nomenclatura combinata dell’Unione, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’intervento recepisce gli ultimi cambiamenti del sistema armonizzato e gli impegni internazionali dell’Unione, oltre ad adeguare la NC a sviluppi tecnologici, commerciali e alle modifiche introdotte dal codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2017, gli operatori devono utilizzare la nuova versione della tariffa per la classificazione delle merci e per l’applicazione dei dazi, delle sospensioni e dei regimi tariffari particolari.

Aggiornamento della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune dell’Unione per il 2017, con sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le merci classificate nella nomenclatura combinata (NC) utilizzata per la tariffa doganale comune, le statistiche del commercio estero dell’Unione e le altre politiche dell’Unione relative all’importazione e all’esportazione. Vincola gli operatori economici, le autorità doganali e gli Stati membri in relazione alla classificazione tariffaria, ai dazi convenzionali, alle unità supplementari, alle note di sezione/capitolo/sottovoce e agli allegati tariffari; riguarda in particolare l’importazione di merci da paesi terzi e i regimi di sospensione/esenzione e trattamento tariffario favorevole previsti nella NC. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione

Il regolamento aggiorna la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune per adeguarle agli sviluppi del sistema armonizzato, agli impegni internazionali dell’Unione e alle esigenze intervenute nel commercio e nella statistica doganale. La Commissione richiama inoltre la necessità di coordinare la NC con il codice doganale dell’Unione e di chiarire alcuni punti applicativi, in particolare nel settore agricolo.

Oggetto e finalità

L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che costituisce la base normativa della nomenclatura combinata (NC). La NC serve simultaneamente alla tariffa doganale comune, alle statistiche del commercio estero dell’Unione e ad altre politiche dell’Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

Contesto normativo e motivazioni

Dai considerando emerge che l’aggiornamento si è reso necessario per:

  • recepire le ultime modifiche del sistema armonizzato allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
  • tener conto delle modifiche già intervenute a seguito della decisione 2010/314/UE e dell’accordo ITA approvato con decisione (UE) 2016/971;
  • adeguare la NC ai mutamenti delle esigenze statistiche e di politica commerciale;
  • riflettere gli sviluppi tecnologici e commerciali;
  • coordinare riferimenti e testi con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione.

Ambito applicativo generale

L’atto si applica a tutte le merci classificate nella NC. Per gli operatori italiani ciò significa che:

  • la classificazione tariffaria va effettuata secondo la nuova versione dell’allegato I;
  • i dazi convenzionali, i dazi autonomi, le esenzioni e le sospensioni devono essere letti alla luce del testo aggiornato;
  • le unità supplementari, i codici statistici TARIC e i rinvii alle note a piè di pagina diventano parte integrante del regime applicabile.

Regole generali di interpretazione e dazi

La parte preliminare ribadisce le regole generali di interpretazione della NC:

  • i titoli di sezioni, capitoli e sottocapitoli hanno valore meramente indicativo;
  • la classificazione dipende dal testo delle voci, dalle note e, se necessario, dalle regole successive;
  • per merci composte o presentate in assortimenti si applicano i criteri della voce più specifica, del carattere essenziale e, in ultima istanza, della voce collocata per ultima in ordine di numerazione.

Sul piano tariffario, il regolamento conferma che:

  • i dazi convenzionali della colonna 3 si applicano alle merci originarie dei paesi parte dell’OMC o con accordi MFN con l’Unione, salvo deroghe;
  • le aliquote convenzionali sono applicabili dal 1° gennaio 2017;
  • i dazi autonomi richiamati in nota si applicano solo se inferiori ai dazi convenzionali;
  • restano possibili dazi preferenziali o speciali previsti dal diritto dell’Unione o da accordi internazionali.

Regimi speciali e deroghe principali

La NC aggiornata disciplina diversi regimi particolari:

  • Navi e piattaforme di perforazione/sfruttamento: sospensione dei dazi per prodotti destinati alla costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione ed equipaggiamento di specifiche navi e piattaforme, con condizioni di controllo doganale della destinazione.
  • Aeromobili civili: esenzione per aeromobili civili, prodotti destinati alla loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione e apparecchiature al suolo per l’addestramento al volo; il beneficio è subordinato ai controlli doganali previsti dall’Unione.
  • Prodotti farmaceutici: esenzione per sostanze farmaceutiche, intermedi, sali/esteri/idrati in presenza delle condizioni previste negli allegati 3, 4, 5 e 6.
  • Tassazione forfettaria: aliquota del 2,5 % ad valorem per spedizioni tra privati o bagagli personali di viaggiatori, purché le importazioni siano prive di carattere commerciale e il valore intrinseco non superi 700 € per spedizione o viaggiatore.
  • Trattamento tariffario favorevole per natura delle merci: riguarda merci inadatte all’alimentazione, semi, veli e tele da buratti, taluni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati, con rinvii a certificati e condizioni speciali.

Allegati tariffari e agricoli

La parte terza conferma e aggiorna gli allegati agricoli e farmaceutici, tra cui:

  • elementi agricoli (EA);
  • dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M);
  • prodotti soggetti a prezzo d’entrata;
  • elenchi di sostanze farmaceutiche esenti da dazio;
  • codici statistici TARIC;
  • elenchi di denaturanti e certificati per alcune merci con trattamento favorevole.

Incidenza pratica per gli operatori

Per imprese, doganalisti e consulenti fiscali, il regolamento ha rilevanza operativa immediata perché:

  • modifica la base di classificazione tariffaria per l’import/export;
  • può incidere su aliquote, sospensioni, esenzioni e formalità doganali;
  • richiede l’aggiornamento dei software doganali, delle procedure di classificazione e delle verifiche di origine e destinazione;
  • impone attenzione ai nuovi testi di sottovoci, note complementari e unità supplementari, che spesso determinano il trattamento da applicare.

Entrata in vigore

L’atto si applica dal 1° gennaio 2017 ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento 2658/87

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Di conseguenza, dal momento di applicazione, la NC e la tariffa doganale comune devono essere letti nella nuova formulazione aggiornata.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento della nomenclatura combinata

I considerando spiegano che la NC deve riflettere gli impegni internazionali dell’Unione, incluse le modifiche del sistema armonizzato e quelle connesse all’ITA, nonché gli adeguamenti resi necessari da esigenze statistiche, di politica commerciale, dall’evoluzione tecnologica e dall’entrata in vigore del codice doganale dell’Unione (reg. (UE) n. 952/2013).

Regole generali di classificazione e di imposizione

La parte preliminare conferma le regole generali di interpretazione della NC, i criteri per i dazi convenzionali e autonomi, il richiamo al valore in dogana e al peso imponibile, nonché la disciplina del trattamento tariffario favorevole per destinazione particolare. È ribadito che i dazi convenzionali si applicano, salvo deroghe, alle merci originarie di paesi terzi e che le aliquote convenzionali della colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2017.

Disposizioni speciali per talune categorie di merci

La NC contiene regimi specifici di sospensione o esenzione per navi, piattaforme di perforazione, aeromobili civili, prodotti farmaceutici, tassazione forfettaria per piccole spedizioni e bagagli personali, trattamento tariffario favorevole per merci inadatte all’alimentazione, semi, veli e tele da buratti, alcune uve da tavola, tabacchi e nitrati. In questi casi sono previste condizioni di destinazione, controlli doganali, certificati e richiami alle pertinenti norme UE.

Aggiornamento dei codici e delle sottovoci

L’allegato ridefinisce in modo esteso codici, sottovoci, descrizioni e aliquote per tutti i capitoli della NC, includendo anche nuove sottovoci o codici riservati e rinvii con note a piè di pagina. Il regolamento incide quindi su migliaia di voci tariffarie, con effetti diretti su classificazione, dazi, unità supplementari e gestione dichiarativa.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletariffa doganale comuneclassificazione delle mercipolitica commercialestatistiche del commercio estero

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.