Cassazione Civile, Ordinanza n. 32121/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagini bancarie su un conto corrente a lui intestato. L'Ufficio aveva considerato come maggior reddito imponibile alcuni versamenti in contanti e assegni rinvenuti sul conto, ritenendoli non giustificati; il contribuente sosteneva invece che le somme provenissero da elargizioni del padre destinate all'acquisto della propria abitazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, assumendo che la presunzione bancaria non potesse operare nei confronti di un soggetto non imprenditore né professionista senza ulteriori riscontri sulla natura e fonte del reddito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 7 L. 212/2000, deducendo ultrapetizione perché la CTR avrebbe attribuito ai versamenti una provenienza non indicata nell'atto impositivo; 3) violazione dell'art. 67 TUIR, censurando l'inquadramento delle somme tra i redditi diversi, categoria ritenuta dal ricorrente impropriamente utilizzata per redditi privi di fonte identificata.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ribadito che, in tema di accertamento fondato su movimenti bancari, l'onere dell'Amministrazione è assolto con l'indicazione dei dati risultanti dai conti, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare in modo analitico che ciascun versamento non è riferibile a operazioni imponibili. Ha inoltre escluso la denunciata ultrapetizione, rilevando che la CTR si era limitata a dare conto della contestazione dell'Ufficio e delle giustificazioni offerte dal contribuente. Quanto alla qualificazione fiscale, ha osservato che i redditi diversi hanno natura residuale e che, comunque, nei casi di accertamento induttivo o sintetico l'Ufficio non è tenuto a qualificare il titolo reddituale dei maggiori ricavi, essendo sufficiente indicare le ragioni del ricorso al metodo accertativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di accertamento fondato su conti correnti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio indicando i dati desumibili dai conti; si determina un'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione analitica che ogni singolo versamento non sia imponibile.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a esaminare la pretesa erariale e le giustificazioni del contribuente, senza attribuire alla decisione un oggetto estraneo alla contestazione originaria.
art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. come parametro del dovere di motivazione e correttezza della pretesa fiscale, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I redditi diversi hanno natura residuale e ricomprendono le fattispecie non riconducibili alle categorie tipiche; tuttavia, nell'accertamento induttivo o sintetico l'Ufficio non deve necessariamente qualificare il titolo reddituale specifico dei maggiori ricavi accertati.
art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Serve a fondare la natura residuale della categoria dei redditi diversi, richiamata dalla Corte per escludere l'erroneità della qualificazione operata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento fiscale fondati su indagini bancarie, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante la produzione dei dati e degli elementi risultanti dai conti correnti, operando una presunzione legale che sposta sul contribuente l'onere di provare l'estraneità di ciascun versamento all'imponibile.
- La prova contraria del contribuente contro la presunzione bancaria deve essere analitica e specifica per ogni singola operazione contestata; non sono sufficienti giustificazioni generiche o riferimenti complessivi alla provenienza delle somme.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a ricostruire la pretesa fiscale e a valutare le allegazioni difensive alla luce degli elementi già contestati nell'atto impositivo.
- In tema di accertamento induttivo o sintetico, l'Ufficio non è tenuto a indicare e qualificare con precisione la categoria reddituale tipica di provenienza dei maggiori importi accertati, essendo sufficiente la rappresentazione delle ragioni che giustificano il metodo accertativo adottato.
- La categoria dei redditi diversi ha natura residuale e opera per tutte le fattispecie non sussumibili nelle categorie tipiche del TUIR.
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